Art. 7
Variazioni
1. Ciascun progetto deve essere realizzato in conformita' al
relativo documento project portfolio approvato in sede di
autorizzazione.
2. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate
dal singolo soggetto beneficiario al Ministero con un'argomentata
relazione illustrativa, corredata di idonea documentazione.
3. Non sono ammissibili le variazioni che alterino i contenuti, gli
obiettivi e le modalita' attuative oggetto dell'autorizzazione della
Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione.
4. Le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiettivi e le
modalita' attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione
europea di cui alla decisione di autorizzazione, concernenti le
singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi
tra le diverse attivita' sono valutate in sede di erogazione a saldo.
5. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie
dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione,
conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione
dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di
titolarita' del progetto, il soggetto beneficiario deve darne
tempestiva comunicazione al Ministero, con un'argomentata relazione
corredata di idonea documentazione, fermo restando il rispetto delle
condizioni previste per la realizzazione del progetto e il
conseguimento dei risultati dello stesso.
6. Fino a quando le proposte di variazione non siano state
assentite dal Ministero, previo eventuale assenso degli organi di
Governo dell'IPCEI, della Commissione europea e dei competenti organi
dedicati alla supervisione del progetto, e' sospesa l'erogazione
delle agevolazioni.