IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, il  comma  1
dell'art. 3, che al fine di mitigare gli effetti economici  derivanti
dall'aumento eccezionale  del  prezzo  del  gasolio  utilizzato  come
carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile  organizzazione
in Italia esercenti  le  attivita'  di  trasporto  indicate  all'art.
24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise,  approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e'  riconosciuto  un
contributo straordinario, sotto forma di credito  di  imposta,  nella
misura del 28 per cento della spesa  sostenuta  nel  primo  trimestre
dell'anno 2022 per l'acquisto  del  gasolio  impiegato  dai  medesimi
soggetti in veicoli, di categoria euro cinque o superiore, utilizzati
per l'esercizio delle predette attivita', al netto  dell'imposta  sul
valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto; 
  Considerato che il medesimo art. 3, comma 2,  decreto-legge  n.  50
del 2022 prevede, altresi', che «Il credito d'imposta di cui al comma
1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano  i
limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito  d'impresa
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto»; 
  Vista la disponibilita' per il citato credito d'imposta pari a euro
496.945.000 per l'anno 2022,  di  cui  a  comma  4  dell'art.  3  del
decreto-legge n. 50 del 2022; 
  Visto l'art. 24-ter del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative  concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali
e amministrative»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'art. 15,
il quale prevede che «le  amministrazioni  pubbliche  possono  sempre
concludere tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento  in
collaborazione di attivita' di interesse comune»; 
  Considerato che la grave difficolta' in cui versano le  imprese  di
autotrasporto di merci a causa del costante aumento  del  prezzo  del
carburante  richiedono  l'attuazione  di  procedure  celeri  per   il
riconoscimento dei rimborsi di cui al citato art. 3 del decreto-legge
n. 50 del 2022; 
  Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  quale  ente
competente alla gestione delle procedure relative al  rimborso  delle
accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato  nel  settore  del
trasporto di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
dispone di  strumenti  idonei  alla  ricezione  delle  domande  delle
imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalita' di
cui al presente decreto; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Considerata la necessita' di definire i criteri e le  modalita'  di
assegnazione  delle  predette  risorse  nel   rispetto   alle   norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; 
  Considerato che il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione
del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea; 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); 
  Vista la comunicazione della Commissione 2022/C  131  I/01  «Quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina»; 
  Considerato che i contributi finanziari di cui al presente  decreto
costituiscono fattispecie di aiuti  di  Stato  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli 107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Considerato che le risorse di cui decreto-legge  n.  50  del  2022,
art. 3, comma 4, pari a euro 496.945.000  destinati  a  mitigare  gli
effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del  prezzo  del
gasolio utilizzato  come  carburante,  trovano  giusta  misura  nella
comunicazione della Commissione (2022/C 131 I) «Quadro temporaneo  di
crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; 
  Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della  Commissione
(2022/C  131  I/01),  che  cosi'  tra  l'altro  recita:  «Il  mercato
dell'energia ha risentito in modo significativo di questa  situazione
facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricita' e del  gas
nell'UE. Il rischio di un'aggressione militare  della  Russia  contro
l'Ucraina aveva gia' avuto effetti  sul  mercato  dell'energia  nelle
settimane  precedenti  l'aggressione   fisica.   I   prezzi   elevati
dell'energia hanno un impatto su diversi settori economici,  tra  cui
alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di  COVID-19,
come i trasporti e il turismo.»; 
  Considerato che, nell'ambito dello sforzo complessivo  degli  Stati
membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione  geopolitica,
la comunicazione della Commissione (2022/C 131  I/01),  individua  le
possibilita' di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle  norme
dell'UE sugli aiuti di Stato  per  garantire  la  liquidita'  per  le
imprese, che si trovano a dover far fronte a  difficolta'  economiche
nel contesto dell'attuale crisi; 
  Considerato che, ai sensi della  sezione  2.1  della  comunicazione
della Commissione (2022/C 131), le compensazioni in parola potrebbero
attenuare le conseguenze per le imprese e aiutare queste ultime a far
fronte ai forti aumenti dei costi dovuti alla crisi attuale; 
  Considerato che, nel primo trimestre del 2022, l'aggressione  della
Russia contro l'Ucraina, le  sanzioni  imposte  dall'UE  o  dai  suoi
partner internazionali e le contromisure adottate, ad  esempio  dalla
Russia, hanno determinato notevoli incertezze economiche,  perturbato
i flussi commerciali e le catene di  approvvigionamento  e  provocato
aumenti  di  prezzo  eccezionalmente   elevati   e   imprevisti,   in
particolare  per  quanto  riguarda  il  gas  naturale   e   l'energia
elettrica, ma anche per altri carburanti quale il gasolio,  incidendo
praticamente su ogni attivita' economica, tra cui  senz'altro  quella
del trasporto merci, che e' pertanto colpita da un  grave  turbamento
economico; 
  Ritenuto che, per porre  rimedio  a  questo  grave  turbamento,  la
misura di aiuto di Stato, di cui all'art. 3, comma  1,  decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, compatibilmente  con  il  mercato  interno  ai
sensi  dell'art.  107,  paragrafo  3,  lettera   b),   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea e  nel  rispetto  delle  condizioni
riportate dalla comunicazione della Commissione (2022/C  131  I),  e'
stata individuata quale giusta aiuto per la compensazione  dei  danni
subiti in conseguenza delle azioni di  contenimento  e  di  contrasto
alla crisi energetica delle imprese esercenti i servizi di  trasporto
merci, relativamente al periodo indicato del primo trimestre 2022; 
  Considerato che le misure di compensazione di cui all'art. 3, comma
1, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, rientrano  nell'ambito  della
comunicazione  della  Commissione  2022/C  131  I,  in  quanto   sono
necessarie, adeguate e proporzionate per porre  rimedio  a  un  grave
turbamento dell'economia della Repubblica italiana e soddisfano tutti
i requisiti richiesti dalla medesima comunicazione alla sezione 2.1; 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo  14
marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato  dal  decreto  legislativo  25
maggio 2016, n. 97, si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni
sul sito predisposto  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente»; 
  Tenuto conto degli esiti del confronto tenutosi in data  16  giugno
2022  fra  le  associazioni  di  categoria  dell'autotrasporto  e   i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili, in ordine alla destinazione delle suddette risorse; 
  Visto l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie, nel  limite  complessivo  di
spesa pari a euro 496.945.000,00, destinate a  mitigare  gli  effetti
economici  derivanti  dagli  aumenti  eccezionali  dei   prezzi   dei
carburanti in relazione ai conseguenti maggiori oneri sostenuti dalle
imprese di settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi  in
relazione al consumo di gasolio riferito al primo trimestre dell'anno
2022. 
  2. Nell'importo di cui al comma  1  e'  ricompresa  la  spesa,  nel
limite massimo di euro 100.000, IVA inclusa, per la societa' CONSAP -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici pubblica amministrazione
- quale  soggetto  gestore  dell'attivita'  di  cui  all'art.  8  del
presente decreto.