Art. 10 
 
                       Modalita' di attuazione 
 
  1. Con successivo decreto-direttoriale,  da  redigersi  secondo  le
indicazioni dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli e  dell'Agenzia
delle entrate, sono definite  le  modalita'  di  presentazione  delle
istanze,  le   informazioni   necessarie   per   la   formalizzazione
dell'istanza, nonche' le  modalita'  di  trasferimento  dei  dati  da
Agenzia delle dogane e dei monopoli al Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili e da quest'ultimo al  soggetto  gestore
CONSAP per il riconoscimento del credito  d'imposta  e  l'inserimento
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nonche' ad Agenzia  delle
entrate per il definito riconoscimento del credito d'imposta.