Art. 10 Modalita' di attuazione 1. Con successivo decreto-direttoriale, da redigersi secondo le indicazioni dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalita' di presentazione delle istanze, le informazioni necessarie per la formalizzazione dell'istanza, nonche' le modalita' di trasferimento dei dati da Agenzia delle dogane e dei monopoli al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e da quest'ultimo al soggetto gestore CONSAP per il riconoscimento del credito d'imposta e l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nonche' ad Agenzia delle entrate per il definito riconoscimento del credito d'imposta.