Art. 3 
 
                      Criteri di determinazione 
 
  1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui  all'art.
1, sono assegnate agli aventi diritto nella misura  del  28  %  della
spesa sostenuta nel  primo  trimestre  del  2022  per  l'acquisto  di
gasolio, impiegato dai soggetti di cui  all'art.  2  in  veicoli,  di
categoria euro  V  o  superiore,  utilizzati  per  l'esercizio  delle
predette  attivita',  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 
  2. Il credito di imposta e' cumulabile con altre  agevolazioni  che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito
e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.