Art. 3 Criteri di determinazione 1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art. 1, sono assegnate agli aventi diritto nella misura del 28 % della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto di gasolio, impiegato dai soggetti di cui all'art. 2 in veicoli, di categoria euro V o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 2. Il credito di imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.