Art. 4 Procedura di concessione del credito d'imposta 1. Le risorse assegnate agli aventi diritto sono erogate alle imprese che esercitano, in via prevalente, l'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 2. Per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 i destinatari del beneficio presentano domanda attraverso apposita piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati secondo specifico modello. 3. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell'agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1, secondo l'ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle medesime risorse.