Art. 4 
 
           Procedura di concessione del credito d'imposta 
 
  1. Le risorse assegnate  agli  aventi  diritto  sono  erogate  alle
imprese  che  esercitano,   in   via   prevalente,   l'attivita'   di
autotrasporto di merci per  conto  di  terzi,  iscritte  al  Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) di cui  all'art.  16  del  regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del  21  ottobre  2009  e
all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 
  2. Per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1  i
destinatari del  beneficio  presentano  domanda  attraverso  apposita
piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  che
acquisisce i dati secondo specifico modello. 
  3. Il credito  d'imposta  riconosciuto  alle  imprese  beneficiarie
dell'agevolazione avviene, in ogni caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'art. 1, comma 1,  secondo  l'ordine  di  arrivo  delle
richieste, nei limiti delle medesime risorse.