Art. 7 Aiuti di Stato 1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla comunicazione della Commissione (2022/C 131) e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidita' delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dalla crisi economica a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina non ne compromettano la redditivita'.