Art. 7 
 
                           Aiuti di Stato 
 
  1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi  entro  e
non oltre il termine previsto dalla comunicazione  della  Commissione
(2022/C 131) e compatibili con il mercato interno ai sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato,  per
ovviare alla carenza di liquidita' delle imprese e garantire  che  le
perturbazioni   causate   dalla    crisi    economica    a    seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina non  ne  compromettano
la redditivita'.