Art. 9 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili di effettuare tutti  gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione  dei
contributi e di procedere, in via di autotutela, con  la  revoca  del
relativo provvedimento di accoglimento  e  disporre  in  ordine  alla
restituzione all'entrata del  bilancio  dello  Stato  del  contributo
concesso, anche quando si accerti il cumulo o in esito alle verifiche
effettuate   emergano   gravi   irregolarita'   in   relazione   alle
dichiarazioni  sostitutive  prodotte  dai  soggetti  beneficiari.  Le
attivita' previste al presente articolo  sono  svolte  dal  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  senza  ulteriori
oneri per  la  finanza  pubblica  con  le  risorse  gia'  previste  a
legislazione vigente.