IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 45 recante le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021 recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto, in particolare, l'art. 105-bis del citato decreto-legge n. 34/2020, recante «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza» che prevede, per l'anno 2020, l'incremento di 3 milioni di euro a favore del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 223/2006, al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta' da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che per le finalita' di cui al summenzionato art. 105-bis del decreto-legge n. 34, prevede l'incremento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006; Visto l'art. 1, comma 670, della citata legge n. 234/2021 che per le finalita' di cui al summenzionato art. 105-bis del decreto-legge n. 34 prevede un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006, da ripartire; Considerato che il medesimo art. 1, comma 670 della legge n. 234/2021 prevede altresi' che le risorse siano ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire; Vista la proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia del 20 maggio 2022 formulata ai sensi dell'art. 105-bis del citato decreto-legge n. 34/2020 e dell'art. 1, comma 670 della summenzionata legge n. 234/2021; Visto il concerto espresso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota del 17 marzo 2022, n. 4240; Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 28 aprile 2022; Ritenuto pertanto di procedere con un unico provvedimento alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse complessivamente stanziate per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 a favore del «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza», pari a complessivi 9 milioni di euro; Su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Decreta: Art. 1 Ambito e definizioni 1. Con il presente decreto si provvede alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse complessivamente stanziate per gli esercizi 2021 e 2022 per le finalita' di cui all'art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza» (di seguito «Fondo»), che ammontano, tenuto conto di quanto disposto dal medesimo art. 105-bis, dall'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a 9 milioni di euro. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, ai sensi del richiamato art. 105-bis, a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta'.