IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo  1997,  n.  59»  e,  in  particolare,  l'art.  45  recante   le
attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
dicembre 2021 recante «Approvazione del bilancio di previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2022  e
per il triennio 2022-2024»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto il decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  15  ottobre  2013,   n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione  civile  e  di
commissariamento delle province»; 
  Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  autonomie  locali,
relativa  ai  requisiti  minimi  dei  centri  antiviolenza  e   delle
case-rifugio; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'art. 105-bis del citato  decreto-legge  n.
34/2020, recante «Fondo per il  reddito  di  liberta'  per  le  donne
vittime di violenza» che prevede, per l'anno 2020, l'incremento di  3
milioni di euro a favore del Fondo di cui all'art. 19, comma  3,  del
richiamato decreto-legge n. 223/2006, al fine di  contenere  i  gravi
effetti  economici   derivanti   dall'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne  in  condizione
di  maggiore  vulnerabilita',   nonche'   di   favorire,   attraverso
l'indipendenza economica, percorsi di autonomia  e  di  emancipazione
delle  donne  vittime  di  violenza  in  condizione  di  poverta'  da
ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle  pari  opportunita'  e  la  famiglia,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che
per  le  finalita'  di  cui  al  summenzionato   art.   105-bis   del
decreto-legge n. 34, prevede l'incremento di 2 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'art.  19,  comma
3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006; 
  Visto l'art. 1, comma 670, della citata legge n. 234/2021  che  per
le finalita' di cui al summenzionato art. 105-bis  del  decreto-legge
n. 34 prevede un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l'anno
2022  del  Fondo  di  cui  all'art.  19,  comma  3,  del  sopracitato
decreto-legge n. 223/2006, da ripartire; 
  Considerato che il medesimo  art.  1,  comma  670  della  legge  n.
234/2021 prevede altresi' che  le  risorse  siano  ripartite  secondo
criteri  definiti  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   Autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio 2011,  che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Considerato che per il riparto delle risorse  di  cui  al  presente
decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle  risorse
da attribuire; 
  Vista la proposta del  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia del 20 maggio 2022 formulata ai sensi dell'art. 105-bis  del
citato decreto-legge n.  34/2020  e  dell'art.  1,  comma  670  della
summenzionata legge n. 234/2021; 
  Visto  il  concerto  espresso  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali con nota del 17 marzo 2022, n. 4240; 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  nella
seduta del 28 aprile 2022; 
  Ritenuto pertanto di procedere  con  un  unico  provvedimento  alla
definizione   dei   criteri    di    ripartizione    delle    risorse
complessivamente stanziate per gli esercizi finanziari 2021 e 2022  a
favore del «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime  di
violenza», pari a complessivi 9 milioni di euro; 
  Su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Ambito e definizioni 
 
  1. Con il presente decreto si provvede alla definizione dei criteri
per la ripartizione delle risorse complessivamente stanziate per  gli
esercizi 2021 e 2022 per le finalita' di  cui  all'art.  105-bis  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Fondo per il  reddito  di
liberta' per le donne vittime di violenza» (di seguito «Fondo»),  che
ammontano, tenuto conto di quanto disposto dal medesimo art. 105-bis,
dall'art. 1, comma 28,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178  e
dall'art. 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  a  9
milioni di euro. 
  2. Le risorse di cui al comma 1  sono  finalizzate,  ai  sensi  del
richiamato art.  105-bis,  a  contenere  i  gravi  effetti  economici
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  in  particolare
per  quanto   concerne   le   donne   in   condizione   di   maggiore
vulnerabilita',  nonche'  di  favorire,   attraverso   l'indipendenza
economica, percorsi di  autonomia  e  di  emancipazione  delle  donne
vittime di violenza in condizione di poverta'.