Art. 2 Criteri di riparto e modalita' di trasferimento delle risorse 1. Il riparto delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, per un importo pari ad euro 9 milioni tra regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2021 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di eta' 18-67 anni, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto. 2. Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna regione possono essere incrementate dalle medesime regioni con ulteriori risorse proprie trasferite direttamente ad INPS. 3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 81.441,00 ed euro 80.332,00 e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 4. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite ad INPS dal Dipartimento per le pari opportunita' sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole regioni secondo la tabella 1, entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo. 5. Le risorse ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020 gia' trasferite ad INPS e non utilizzate nell'esercizio finanziario 2021 sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario 2022, nel rispetto della ripartizione tra regioni stabilita dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.