Art. 2 
 
                         Criteri di riparto 
             e modalita' di trasferimento delle risorse 
 
  1. Il riparto delle risorse finanziarie del Fondo di  cui  all'art.
1, per un importo pari ad euro 9 milioni tra regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano si basa sui dati Istat al 1°  gennaio
2021 riferiti alla popolazione  femminile  residente  nei  comuni  di
ciascuna regione appartenente alla fascia di eta' 18-67 anni, secondo
la tabella 1 allegata al presente decreto. 
  2. Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna regione
possono essere incrementate  dalle  medesime  regioni  con  ulteriori
risorse proprie trasferite direttamente ad INPS. 
  3. La quota  di  risorse  ripartita  sulla  base  dei  criteri  del
presente articolo alle Province autonome di Trento  e  Bolzano,  pari
rispettivamente a euro 81.441,00 ed euro 80.332,00  e'  acquisita  al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge  23
dicembre 2009, n. 191. A tale  fine  la  predetta  quota  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368,  art.
6. Le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono  alle
finalita' del presente decreto ai  sensi  dello  statuto  speciale  e
delle relative norme di attuazione. 
  4. Le risorse di cui al presente decreto sono  trasferite  ad  INPS
dal  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'   sulla   base   della
programmazione della spesa massima stabilita per le  singole  regioni
secondo la tabella 1, entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione
del presente decreto da parte degli organi di controllo. 
  5. Le risorse ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 17 dicembre 2020  gia'  trasferite  ad  INPS  e  non
utilizzate nell'esercizio finanziario 2021  sono  utilizzabili  anche
nell'esercizio finanziario 2022, nel rispetto della ripartizione  tra
regioni stabilita dal medesimo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri.