Art. 3 Istanza per accedere al «Reddito di liberta'» 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, e' riconosciuto un contributo denominato «Reddito di liberta'», stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilita' destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia. 2. Il reddito di liberta' e' riconosciuto, nella misura prevista al comma 1, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilita' o in condizione di poverta', al fine di favorirne l'indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente e' dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione di cui al comma 4. 3. Non puo' essere accolta piu' di un'istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione. 4. La domanda e' presentata all'INPS sulla base del modello predisposto di un'autocertificazione dell'interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza di cui al comma 1 che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente. 5. Il reddito di liberta' e' finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonche' il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non e' incompatibile con altri strumenti di sostegno come il reddito di cittadinanza. 6. Il reddito di liberta' e' riconosciuto ed erogato da INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con il presente decreto. 7. Non saranno prese in carico dall'INPS le istanze di richiesta del reddito di liberta' non conformi ai criteri indicati nel presente decreto. 8. L'INPS puo' procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso.