Art. 3 
 
            Istanza per accedere al «Reddito di liberta'» 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, e' riconosciuto  un
contributo denominato «Reddito di liberta'», stabilito  nella  misura
massima di euro 400 pro capite su base  mensile  per  un  massimo  di
dodici mensilita' destinato alle donne vittime  di  violenza,  con  o
senza figli,  seguite  dai  centri  antiviolenza  riconosciuti  dalle
regioni e dai servizi  sociali  nei  percorsi  di  fuoriuscita  dalla
violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia. 
  2. Il reddito di liberta' e' riconosciuto, nella misura prevista al
comma 1, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza  e
si  trovino  in  condizioni  di  particolare  vulnerabilita'   o   in
condizione  di  poverta',  al  fine   di   favorirne   l'indipendenza
economica, la cui condizione di bisogno straordinaria  o  urgente  e'
dichiarata  dal  servizio  sociale   professionale   di   riferimento
territoriale nella stessa dichiarazione di cui al comma 4. 
  3. Non puo' essere accolta piu' di un'istanza riferita  alla  donna
vittima di violenza e presentata nella medesima regione  o  in  altra
regione. 
  4. La  domanda  e'  presentata  all'INPS  sulla  base  del  modello
predisposto di un'autocertificazione dell'interessata,  allegando  la
dichiarazione  firmata   dal   rappresentante   legale   del   centro
antiviolenza di cui al comma 1 che ha preso in carico la stessa,  che
ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e  la
dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento,  che
ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o
urgente. 
  5.  Il   reddito   di   liberta'   e'   finalizzato   a   sostenere
prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa  e  la
riacquisizione   dell'autonomia   personale   nonche'   il   percorso
scolastico  e  formativo  dei/delle  figli/figlie  minori  e  non  e'
incompatibile con altri strumenti di  sostegno  come  il  reddito  di
cittadinanza. 
  6. Il reddito di liberta' e' riconosciuto ed erogato da INPS previa
richiesta  tramite  modello  di  domanda  predisposto  dal   medesimo
istituto e presentato secondo le  modalita'  stabilite  dallo  stesso
entro il limite delle risorse assegnate a  ciascuna  regione  con  il
presente decreto. 
  7. Non saranno prese in carico dall'INPS le  istanze  di  richiesta
del reddito di liberta' non conformi ai criteri indicati nel presente
decreto. 
  8. L'INPS puo' procedere eventualmente alla revoca  del  contributo
erogato,   qualora   dovessero   intervenire   motivi   ostativi   al
mantenimento dello stesso.