IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente  il  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto l'art. 38, comma 1, del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.
152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'art.  35,  comma
5, del decreto-legge 21 giugno 2022,  n.  73,  il  quale  prevede  la
proroga  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  e   del
Comitato prezzi e rimborso operanti  presso  l'Agenzia  italiana  del
farmaco fino al 15 ottobre 2022; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022  che  ha
autorizzato,  nelle  more   del   perfezionamento   delle   procedure
finalizzate  all'autorizzazione  all'immissione  in   commercio,   la
temporanea  distribuzione  dei  medicinali  per  il  trattamento   di
COVID-19 a base dell'associazione di anticorpi monoclonali «Evusheld»
(AZD7442; tixagevimab-cilgavimab) prodotta  dall'azienda  AstraZeneca
AB,  priva  di  autorizzazione  all'immissione   in   commercio   nel
territorio europeo e nazionale; 
  Vista la determina DG/87/2022 del 15  febbraio  2022,  concernente:
«Definizione  delle  modalita'  e   delle   condizioni   di   impiego
dell'associazione     di     anticorpi     monoclonali     "Evusheld"
(tixagevimab-cilgavimab)  ai  sensi  del  decreto  20  gennaio  2022»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  19
febbraio 2022, n. 42; 
  Visto il parere positivo del CHMP  dell'EMA  (EMA/CHMP/164508/2022)
del 24 marzo 2022, relativo  alla  autorizzazione  all'immissione  in
commercio del medicinale denominato «Evusheld»; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  n.  (C)2022  del  25
marzo 2022, che autorizza l'immissione in  commercio  del  medicinale
denominato «Evusheld»; 
  Vista la determina n. 53/2022  del  13  aprile  2022,  concernente:
«Classificazione ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  n.
189/2012   del   medicinale    per    uso    umano    a    base    di
tixagevimab-cilgavimab  denominato   "Evusheld"»   pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile  2022,  n.
88; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nella
riunione del 22  luglio  2022  che  ha  ritenuto  che  l'utilizzo  di
«Evusheld»  nel  trattamento  precoce  di  soggetti  a   rischio   di
progressione di COVID-19 possa  essere  considerato  come  un'opzione
terapeutica nel trattamento precoce  di  soggetti  con  infezione  da
SARS-CoV-2 a rischio di progressione ingravescente  di  COVID-19  nei
quali la  prescrizione  dei  farmaci  antivirali  e  degli  anticorpi
monoclonali autorizzati da  EMA  per  il  setting  ambulatoriale  sia
considerata  inappropriata   dal   punto   di   vista   clinico   e/o
epidemiologico,   con   conseguente    indicazione    all'inserimento
nell'elenco dei farmaci di cui alla legge n. 648/1996; 
  Considerato che l'onere derivante dall'inserimento  nell'elenco  di
cui alla legge n. 648/1996 del medicinale «Evusheld» (associazione di
anticorpi  monoclonali  tixagevimab   e   cilgavimab)   e'   imputato
esclusivamente  al  fondo  di  cui  all'art.   20,   comma   1,   del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21  maggio
2021, n. 69, che modifica l'art. 1, comma 447 della legge n. 178  del
2020; 
  Ritenuto,  pertanto,  di   includere   il   medicinale   «Evusheld»
(associazione di  anticorpi  monoclonali  tixagevimab  e  cilgavimab)
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario  nazionale,  per  l'indicazione  terapeutica  relativa   al
trattamento precoce di soggetti con infezione da SARS-CoV-2 a rischio
di progressione ingravescente di COVID-19 nei quali  la  prescrizione
dei farmaci antivirali e degli anticorpi monoclonali  autorizzati  da
EMA per il setting ambulatoriale sia  considerata  inappropriata  dal
punto di vista clinico e/o epidemiologico, ai soli fini del razionale
scientifico; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  medicinale  EVUSHELD  (associazione  di  anticorpi  monoclonali
tixagevimab e cilgavimab) e' inserito, ai  soli  fini  del  razionale
scientifico, nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536,  convertito  dalla  legge  23
dicembre 1996, n.  648,  per  la  seguente  condizione:  «trattamento
precoce  di  soggetti  con  infezione  da  SARS-CoV-2  a  rischio  di
progressione ingravescente di COVID-19 nei quali la prescrizione  dei
farmaci antivirali e degli anticorpi monoclonali autorizzati  da  EMA
per il setting ambulatoriale sia considerata inappropriata dal  punto
di vista clinico e/o epidemiologico (in relazione  alla  circolazione
delle varianti virali)».