IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto l'art. 38, comma 1, del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.
152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'art.  35,  comma
5, del decreto-legge 21 giugno 2022,  n.  73,  il  quale  prevede  la
proroga  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  e   del
Comitato prezzi e rimborso operanti  presso  l'Agenzia  italiana  del
farmaco fino al 15 ottobre 2022; 
  Vista  la  determina  AIFA  23  dicembre  2021,  n.  170,   recante
«Classificazione, ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012, n. 189, del  medicinale  per  uso  umano  "Nuvaxovid",
approvato con procedura  centralizzata»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 24 dicembre 2021; 
  Visto il parere della CTS, reso nella seduta del 4-6  luglio  2022,
che ha espresso parere  favorevole  all'inserimento  nell'elenco  dei
farmaci di cui alla legge n.  648/1996  per  le  dosi  eterologhe  di
«Nuvaxovid»,  da  utilizzare  sia  per  il  completamento  del  ciclo
vaccinale primario che come booster, per  i  soggetti  nei  quali,  a
seguito di una attenta valutazione clinica individuale, l'utilizzo di
un vaccino a mRNA sia considerato inapplicabile; 
  Tenuto conto che l'ambito di applicazione per l'utilizzo come  dosi
eterologhe di «Nuvaxovid» comprende i  soggetti  che  presentano  una
controindicazione assoluta  al  rechallenge  con  vaccino  a  mRNA  a
seguito della comparsa di reazioni sistemiche gravi,  correlabili  in
senso causale, alla somministrazione dei vaccini a mRNA; 
  Considerato  che,  per  quanto  riguarda  i  soggetti  che  abbiano
sviluppato miocarditi/pericarditi  a  seguito  della  vaccinazione  a
mRNA, non sono disponibili sufficienti dati a sostegno della maggiore
sicurezza di «Nuvaxovid»; 
  Considerato che  l'onere  derivante  dall'inserimento  dei  vaccini
anti-COVID-19 nell'elenco di cui alla legge n. 648/1996  e'  imputato
esclusivamente  al  fondo  di  cui  all'art.   20,   comma   1,   del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21  maggio
2021, n. 69, che modifica l'art. 1, comma 447 della legge n. 178  del
2020; 
  Tenuto conto della necessita' di consentire il regolare svolgimento
della campagna vaccinale; 
  Ritenuto, pertanto, necessario inserire il  medicinale  «Nuvaxovid»
nell'elenco dei farmaci di cui  alla  legge  n.  648/1996  come  dose
eterologa a completamento di un ciclo primario con  altro  vaccino  o
come dose booster, ai soli fini del razionale scientifico; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, il medicinale NUVAXOVID
e' inserito, ai soli fini del razionale scientifico, nell'elenco  dei
farmaci di cui alla  legge  n.  648/1996  per  l'utilizzo  come  dosi
eterologhe sia per il completamento del ciclo vaccinale primario  che
come booster per i soggetti nei  quali,  a  seguito  di  una  attenta
valutazione clinica individuale, l'utilizzo di un vaccino a mRNA  sia
considerato inapplicabile. 
  2.  Per  quanto  riguarda  l'eta'  dei  soggetti  eleggibili  e  le
tempistiche  di  somministrazione  si  rimanda  al  riassunto   delle
caratteristiche del prodotto (RCP).