IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 1973, n. 49, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige: organi della regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1973, n. 691, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi» e successive modificazioni; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare degli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato», che conferma le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, gia' previste dall'art. 11 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 208; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, adottato ai sensi dell'art. 49, comma 1-quinquies del TUSMAR, introdotto dall'art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale e' concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017; Visto il contratto nazionale di servizio, relativo agli anni 2018-2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., in particolare l'art. 25, lettera k), in base al quale «la Rai - in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g), della Convenzione - e' tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento (...)»; Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009, tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo); Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze»; Visti in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli «ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo [.......] e la Provincia autonoma di Bolzano» e il comma 125 secondo cui «fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010»; Vista la convezione stipulata in data 21 gennaio 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano; Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni (...)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale il dott. Daniele Franco e' stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze e l'On. Giancarlo Giorgetti e' stato nominato Ministro dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021 con il quale il sen. prof. Rocco Giuseppe Moles e stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2021, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. prof. Rocco Giuseppe Moles, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione ed editoria; Decreta: Art. 1 1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata in data 21 gennaio 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, per il triennio 2022 - 2024. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2022 p. il Presidente il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di informazione ed editoria Moles Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1902