Con il presente provvedimento si emanano  le  disposizioni  della
Banca  d'Italia  in  materia  di  assetti  proprietari   di   banche,
intermediari iscritti nell'albo  previsto  dall'art.  106  del  testo
unico  bancario,  istituti  di  moneta   elettronica,   istituti   di
pagamento, SIM, SGR, SICAV e SICAF. 
    Le disposizioni realizzano un aggiornamento della  disciplina  in
materia  di  autorizzazione  all'acquisizione  o  all'incremento   di
partecipazioni qualificate  negli  intermediari  sopra  elencati,  in
attuazione della normativa europea e nazionale di  riferimento  e  in
linea con gli orientamenti delle Autorita' europee. In  un'ottica  di
razionalizzazione  normativa,  la  disciplina   relativa   a   questi
intermediari viene inoltre compendiata in un unico testo. 
    Le  disposizioni,  in  attuazione  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993, n. 385 (TUB), e del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58 (TUF), come modificati dal decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 182, individuano, tra l'altro: i criteri  di  calcolo  delle
partecipazioni  qualificate;  i  casi   di   influenza   notevole   e
acquisizione  involontaria  di  una  partecipazione  qualificata;  le
presunzioni e gli indici relativi alle azioni di concerto; le  regole
procedurali e i criteri di valutazione dei progetti di acquisizione o
incremento   di   partecipazioni   qualificate;   gli   obblighi   di
comunicazione riguardanti le partecipazioni. 
    Le disposizioni, che tengono conto dei commenti ricevuti  durante
la fase di consultazione, sono pubblicate sul sito  web  della  Banca
d'Italia, unitamente al presente provvedimento,  al  resoconto  della
consultazione e alle osservazioni pervenute. Il  provvedimento  e  le
disposizioni saranno anche pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    In conformita' con l'art. 5 del regolamento della Banca  d'Italia
sull'adozione degli atti  normativi  o  aventi  natura  regolamentare
(Provvedimento del 9 luglio 2019) e con le linee  guida  della  Banca
d'Italia contenute nella circolare n. 277/2010, la Banca d'Italia non
ha svolto un'analisi di  impatto  della  regolamentazione  (AIR),  in
ragione del fatto che  le  disposizioni  si  limitano  ad  attuare  o
recepire conformemente il contenuto delle norme del TUB e del  TUF  e
di atti, anche non vincolanti, di Autorita' europee gia' sottoposti a
procedure di consultazione  o  AIR.  Sussistono  inoltre  ragioni  di
necessita' e urgenza che  discendono  dai  termini  per  l'emanazione
delle disposizioni individuati dall'art.  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 182. 
    Le disposizioni entrano in vigore il 1°  gennaio  2023;  esse  si
applicano a partire da questa data, salvo che per i  procedimenti  di
autorizzazione  all'acquisizione  o  incremento   di   partecipazioni
qualificate in relazione ai quali le istanze siano  state  presentate
prima  del  1°  gennaio  2023.   Con   riguardo   al   criterio   del
moltiplicatore (parte I, capo III, paragrafo 3, delle  disposizioni),
all'azione di concerto (parte I, capo IV)  e  alle  comunicazioni  in
caso di mancanza sopravvenuta o di modifica dei presupposti  e  delle
condizioni per il rilascio dell'autorizzazione  (parte  V,  paragrafo
3), restano ferme le disposizioni transitorie contenute nell'art.  3,
commi 1, 2, 3 e 4, e nell'art.  4,  commi  2,  3  e  4,  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 182. 
    Dal 1° gennaio 2023 sono o restano abrogati: 
      1) il titolo  II,  capitolo  1,  della  circolare  della  Banca
d'Italia n. 229  del  21  aprile  1999,  e  successivi  aggiornamenti
(«Istruzioni  di  vigilanza  per   le   banche»),   in   materia   di
partecipazioni al capitale delle banche e delle societa'  finanziarie
capogruppo; 
      2) il titolo  II,  capitolo  1,  della  circolare  della  Banca
d'Italia n.  288  del  3  aprile  2015,  e  successivi  aggiornamenti
(«Disposizioni di vigilanza per  gli  intermediari  finanziari»),  in
materia di partecipanti al capitale degli intermediari  finanziari  e
delle societa' finanziarie capogruppo; 
      3) il titolo VII, capitolo 2, sezione 3, della circolare  della
Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, e  successivi  aggiornamenti
(«Disposizioni di vigilanza  per  gli  intermediari  finanziari»)  in
materia di partecipanti al capitale delle societa' fiduciarie di  cui
all'art. 199, comma 2,  del  TUF,  limitatamente  ai  riferimenti  al
titolo II della medesima circolare; 
      4) il provvedimento della Banca d'Italia del 31 dicembre  1993,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del  21  gennaio  1994
(«Obblighi  di  comunicazione  delle  partecipazioni   rilevanti   al
capitale di intermediari finanziari»); 
      5) il titolo  II,  capitolo  3,  del  regolamento  della  Banca
d'Italia del 4 agosto 2000 («Regolamento in materia  di  intermediari
del mercato mobiliare»); 
      6) il titolo IV, capitolo 1 e capitolo 3, sezione II, paragrafo
7, del  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  19  gennaio  2015
(«Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio»),  in  materia
di partecipanti alle societa' di gestione del risparmio e al capitale
delle societa' di investimento a capitale variabile e delle  societa'
di investimento a capitale fisso; 
      7) il  titolo  I,  capitolo  3,  della  circolare  della  Banca
d'Italia n.  164  del  24  giugno  1992  e  successivi  aggiornamenti
(«Istruzioni  di  vigilanza  per   gli   intermediari   del   mercato
mobiliare»), in materia di obblighi di  comunicazione  relativi  alla
partecipazione al capitale delle SIM; 
      8) il capitolo 3, sezioni I, II e III del  provvedimento  della
Banca d'Italia del 17 maggio 2016 («Disposizioni di vigilanza per gli
istituti di pagamento e per gli  istituti  di  moneta  elettronica»),
come modificato dal provvedimento della Banca d'Italia del 23  luglio
2019, in materia di assetti proprietari degli istituti di pagamento e
degli istituti di moneta elettronica, nonche' il capitolo 3,  sezione
V,  del  provvedimento  del  17   maggio   2016,   limitatamente   ai
procedimenti   amministrativi   e    alle    corrispondenti    unita'
organizzative responsabili rilevanti ai sensi delle sezioni I,  II  e
III; 
      9) la comunicazione della Banca d'Italia del 12  maggio  2009 -
direttiva  2007/44/CE  in  materia  di  acquisto  di   partecipazioni
qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento. 
    Si rammenta inoltre che, per effetto di quanto previsto dall'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.  72,  dal  1°
gennaio 2023 non sono piu' applicabili le delibere adottate dal  CICR
e i decreti emanati in via d'urgenza  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze - Presidente del CICR in materia di assetti proprietari
di banche e altri intermediari. 
    Le disposizioni abrogate, le  delibere  adottate  dal  CICR  e  i
decreti emanati in via d'urgenza dal Ministro dell'economia  e  delle
finanze -  Presidente  del  CICR,  sopra  richiamati,  continuano  ad
applicarsi fino al 1° gennaio  2023,  nonche'  con  riferimento  alle
istanze  di  autorizzazione  all'acquisizione  o  all'incremento   di
partecipazioni qualificate presentate prima di questa data. 
    Eventuali rinvii alle disposizioni abrogate si intendono riferiti
alle disposizioni emanate con il presente provvedimento. 
 
      Roma, 26 luglio 2022 
 
                                                Il Governatore: Visco