Art. 3 Risorse disponibili e filiere oggetto di intervento 1. Le risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», di cui alla tabella 13 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per ammontare pari ad euro 80 milioni per l'anno 2022 sono destinate alle filiere zootecniche individuate dal presente decreto secondo il seguente riparto: a) filiera suinicola: 40 milioni di euro, di cui 28 milioni per i suini e 12 milioni per le scrofe; b) filiera delle carni bovine di eta' inferiore agli otto mesi: 4 milioni di euro; c) filiera bovini di razze autoctone in contratti di filiera di tipo privatistico o in Sistemi di qualita' nazionale (SQN) o in Sistemi di qualita' di denominazione di origine protetta (DOP) e/o di Indicazione geografica protetta (IGP): 5 milioni di euro; d) filiera ovicaprina: 11 milioni di euro; e) filiera cunicola: 3 milioni di euro; f) filiera galline ovaiole: 6 milioni di euro; g) filiera tacchini: 5 milioni di euro; h) filiera polli: 4 milioni di euro; i) filiera avicola imprese di trasformazione, incubatoi e centri di imballaggio uova: 2 milioni di euro. 2. Le risorse che dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste dei beneficiari per i singoli interventi di cui al comma 1 possono essere utilizzate per integrare le risorse destinate agli altri interventi di cui al medesimo comma, in proporzione alle richieste rimaste insoddisfatte per superamento del limite di spesa, con priorita' al settore ovicaprino.