Art. 3 
 
         Risorse disponibili e filiere oggetto di intervento 
 
  1. Le risorse del «Fondo  per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle
filiere agricole, della  pesca  e  dell'acquacoltura»,  di  cui  alla
tabella 13 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  ammontare  pari
ad euro 80 milioni  per  l'anno  2022  sono  destinate  alle  filiere
zootecniche individuate dal  presente  decreto  secondo  il  seguente
riparto: 
    a) filiera suinicola: 40 milioni di euro, di cui 28 milioni per i
suini e 12 milioni per le scrofe; 
    b) filiera delle carni bovine di eta' inferiore agli otto mesi: 4
milioni di euro; 
    c) filiera bovini di razze autoctone in contratti di  filiera  di
tipo privatistico o in Sistemi  di  qualita'  nazionale  (SQN)  o  in
Sistemi di qualita' di denominazione di origine protetta (DOP) e/o di
Indicazione geografica protetta (IGP): 5 milioni di euro; 
    d) filiera ovicaprina: 11 milioni di euro; 
    e) filiera cunicola: 3 milioni di euro; 
    f) filiera galline ovaiole: 6 milioni di euro; 
    g) filiera tacchini: 5 milioni di euro; 
    h) filiera polli: 4 milioni di euro; 
    i) filiera avicola imprese di trasformazione, incubatoi e  centri
di imballaggio uova: 2 milioni di euro. 
  2. Le risorse  che  dovessero  risultare  eccedenti  rispetto  alle
richieste dei beneficiari per i singoli interventi di cui al comma  1
possono essere utilizzate per integrare  le  risorse  destinate  agli
altri interventi di  cui  al  medesimo  comma,  in  proporzione  alle
richieste rimaste insoddisfatte per superamento del limite di  spesa,
con priorita' al settore ovicaprino.