Art. 4 
 
                    Criteri e entita' dell'aiuto 
 
  1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto  sono  destinate
alla  concessione  di  contributi  nei  limiti  fissati  dal  «Quadro
temporaneo». 
  2. Nei limiti di spesa di 40 milioni di euro  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera a), alle imprese agricole di allevamento  dei  suini
e' concesso un aiuto fino a 25 euro per  ogni  capo  di  suino  nato,
allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo  2022  al  31
maggio 2022 e fino a 30 euro per ogni scrofa allevata  al  30  giugno
2022. 
  3. Nei limiti di spesa di 4 milioni di  euro  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera b), alle imprese agricole di allevamento  di  bovini
e' concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di eta'  inferiore
agli otto mesi, allevato da almeno quattro mesi e macellato in Italia
nel periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022. 
  4. Nei limiti di spesa di 5 milioni di  euro  di  cui  all'art.  3,
comma  1,  lettera  c),  incrementabile  con  cofinanziamento   delle
regioni, alle imprese agricole di  allevamento  di  bovini  di  razze
autoctone che abbiano stipulato al momento della presentazione  della
domanda o un contratto di filiera di tipo privatistico con imprese di
macellazione e/o di trasformazione o che siano inserite in Sistemi di
qualita' nazionale (SQN) o aderenti a disciplinari  di  Denominazione
di origine protetta (DOP)  e/o  di  Indicazione  geografica  protetta
(IGP), per ogni capo di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti
ai libri genealogici italiani, allevati in Italia  e  destinati  alla
macellazione e' concesso  un  aiuto  pari  al  totale  delle  risorse
disponibili divise  per  il  numero  dei  capi  ammessi.  L'aiuto  e'
riconosciuto esclusivamente ai detentori di allevamento di bovini  di
razze autoctone sulla base dei capi di bovini da carne  (vitelloni  e
vacche) iscritti ai libri genealogici italiani risultanti nella Banca
dati nazionale bovina  alla  data  di  presentazione  della  domanda.
L'aiuto e' concesso entro il limite massimo di 150 euro/capo. 
  5. Nei limiti di spesa di 11 milioni di euro, di  cui  all'art.  3,
comma  1,  lettera  d),  alle  imprese  agricole  di  allevamento  di
ovicaprini e' concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora o capra
allevata nel periodo dal 1° aprile 2022 al 31 maggio 2022. 
  6. Nei limiti di spesa di 3 milioni di  euro  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera e), alle imprese agricole di allevamento di  conigli
e' concesso un aiuto fino a  1  euro  per  ogni  capo  macellato  nel
periodo dal 1° aprile 2022 al 31 maggio 2022. 
  7. Nei limiti di spesa di 6 milioni di  euro  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera f), alle imprese agricole di allevamento di  galline
ovaiole e' concesso un aiuto fino a 0,3 euro per ogni  capo  presente
in allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile  2022  registrato
in Banca dati nazionale. 
  8. Nei limiti di spesa di 5 milioni di  euro  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera g), alle imprese agricole di allevamento di tacchini
con una capacita' produttiva superiore a  duecentocinquanta  capi  e'
concesso  un  aiuto  fino  ad  1  euro  per  ogni  capo  presente  in
allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022  registrato  in
Banca dati nazionale. 
  9. Nei limiti di spesa di 4 milioni di  euro  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera h), alle imprese agricole di allevamento di polli e'
concesso un  aiuto  fino  a  0,3  euro  per  ogni  capo  presente  in
allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022  registrato  in
Banca dati nazionale. 
  10. Nei limiti di spesa di 2 milioni di euro  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera i), alle  imprese  di  trasformazione,  incubatoi  e
centri di imballaggio uova operanti nel settore avicolo nell'area  di
restrizione colpita da aviaria e' concesso un aiuto  fino  a  400.000
euro per azienda a fronte dell'aumento del costo  di  produzione  per
unita' di prodotto. Il contributo e' calcolato  in  base  all'aumento
dei costi di produzione variabili fatturati alla impresa dal 1° marzo
al 31 maggio 2022 rispetto a quelli fatturati  nel  medesimo  periodo
del 2021, autodichiarati dal beneficiario ai  sensi  del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
  11. In caso di rapporto di soccida gli aiuti  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettere a), b), e), f), g) ed h) sono concessi per il 25% al
soccidario e per il 75% al soccidante. 
  12.  Fermo  restando  il  limite  massimo  individuato  nei   commi
precedenti, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in  base  al
rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero dei capi per
i quali e' stata presentata la domanda di aiuto. 
  13. Gli aiuti sono  riconosciuti  previa  verifica,  da  parte  del
soggetto  gestore,   dell'ammissibilita'   in   base   ai   requisiti
soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 
  14. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati  nell'art.
3 fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente    al    momento    dell'autorizzazione    alla     fruizione
dell'agevolazione. 
  15.  Il  contributo  e'   concesso   nel   rispetto   del   decreto
interdipartimentale  n.  229251  del  20  maggio  2022  e  successive
modifiche ed integrazioni.