Art. 4 Criteri e entita' dell'aiuto 1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal «Quadro temporaneo». 2. Nei limiti di spesa di 40 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), alle imprese agricole di allevamento dei suini e' concesso un aiuto fino a 25 euro per ogni capo di suino nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo 2022 al 31 maggio 2022 e fino a 30 euro per ogni scrofa allevata al 30 giugno 2022. 3. Nei limiti di spesa di 4 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), alle imprese agricole di allevamento di bovini e' concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di eta' inferiore agli otto mesi, allevato da almeno quattro mesi e macellato in Italia nel periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022. 4. Nei limiti di spesa di 5 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), incrementabile con cofinanziamento delle regioni, alle imprese agricole di allevamento di bovini di razze autoctone che abbiano stipulato al momento della presentazione della domanda o un contratto di filiera di tipo privatistico con imprese di macellazione e/o di trasformazione o che siano inserite in Sistemi di qualita' nazionale (SQN) o aderenti a disciplinari di Denominazione di origine protetta (DOP) e/o di Indicazione geografica protetta (IGP), per ogni capo di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani, allevati in Italia e destinati alla macellazione e' concesso un aiuto pari al totale delle risorse disponibili divise per il numero dei capi ammessi. L'aiuto e' riconosciuto esclusivamente ai detentori di allevamento di bovini di razze autoctone sulla base dei capi di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani risultanti nella Banca dati nazionale bovina alla data di presentazione della domanda. L'aiuto e' concesso entro il limite massimo di 150 euro/capo. 5. Nei limiti di spesa di 11 milioni di euro, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini e' concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora o capra allevata nel periodo dal 1° aprile 2022 al 31 maggio 2022. 6. Nei limiti di spesa di 3 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), alle imprese agricole di allevamento di conigli e' concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile 2022 al 31 maggio 2022. 7. Nei limiti di spesa di 6 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), alle imprese agricole di allevamento di galline ovaiole e' concesso un aiuto fino a 0,3 euro per ogni capo presente in allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in Banca dati nazionale. 8. Nei limiti di spesa di 5 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), alle imprese agricole di allevamento di tacchini con una capacita' produttiva superiore a duecentocinquanta capi e' concesso un aiuto fino ad 1 euro per ogni capo presente in allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in Banca dati nazionale. 9. Nei limiti di spesa di 4 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), alle imprese agricole di allevamento di polli e' concesso un aiuto fino a 0,3 euro per ogni capo presente in allevamento dell'ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in Banca dati nazionale. 10. Nei limiti di spesa di 2 milioni di euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), alle imprese di trasformazione, incubatoi e centri di imballaggio uova operanti nel settore avicolo nell'area di restrizione colpita da aviaria e' concesso un aiuto fino a 400.000 euro per azienda a fronte dell'aumento del costo di produzione per unita' di prodotto. Il contributo e' calcolato in base all'aumento dei costi di produzione variabili fatturati alla impresa dal 1° marzo al 31 maggio 2022 rispetto a quelli fatturati nel medesimo periodo del 2021, autodichiarati dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 11. In caso di rapporto di soccida gli aiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e), f), g) ed h) sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante. 12. Fermo restando il limite massimo individuato nei commi precedenti, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero dei capi per i quali e' stata presentata la domanda di aiuto. 13. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 14. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati nell'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione. 15. Il contributo e' concesso nel rispetto del decreto interdipartimentale n. 229251 del 20 maggio 2022 e successive modifiche ed integrazioni.