Art. 5 Procedura di richiesta dell'aiuto 1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui agli articoli 3 e 4, secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La domanda potra' essere offerta dal soggetto gestore al soggetto beneficiario in modalita' precompilata. 2. Alla domanda sono accluse: a) copia del contratto di soccida nel caso in cui sussista; b) certificazione idonea a dimostrare il numero di conigli allevati e macellati nel periodo considerato nel caso degli aiuti di cui al comma 6 dell'art. 4; c) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.