Art. 5 
 
                  Procedura di richiesta dell'aiuto 
 
  1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto  gestore  apposita
domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui agli articoli 3 e  4,
secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da  emanarsi
entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto. La domanda potra' essere offerta  dal  soggetto  gestore  al
soggetto beneficiario in modalita' precompilata. 
  2. Alla domanda sono accluse: 
    a) copia del contratto di soccida nel caso in cui sussista; 
    b) certificazione  idonea  a  dimostrare  il  numero  di  conigli
allevati e macellati nel periodo considerato nel caso degli aiuti  di
cui al comma 6 dell'art. 4; 
    c) ogni altro elemento richiesto dal soggetto  gestore  ai  sensi
del comma 1.