Art. 6 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
  1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore anche  utilizzando
domande precompilate. Per quanto riguarda le domande di cui  all'art.
4, comma  10,  il  soggetto  gestore  puo'  essere  supportato  dagli
organismi   pagatori   riconosciuti   competenti   per    territorio,
nell'ambito delle attivita' istituzionali senza determinare ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica, ai fini dell'espletamento  dei
controlli in loco a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni. 
  2. Il soggetto gestore effettua  le  verifiche  propedeutiche  alla
concessione  dell'aiuto  individuale  avvalendosi  del  supporto  del
Registro nazionale aiuti. 
  3. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni
e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina,  nel
rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse  disponibili
di cui all'art. 3 e nel  rispetto  dei  massimali  per  capo  di  cui
all'art. 4, l'ammontare dell'aiuto  concedibile  a  ciascun  soggetto
beneficiario. 
  4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto  gestore
registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto
beneficiario nel Registro nazionale  aiuti  e  comunica  al  soggetto
beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo  effettivamente
spettante. 
  5. Il  soggetto  gestore  trasmette  contestualmente  al  Ministero
l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso. 
  6. Nel caso di  insussistenza  delle  condizioni  previste  per  la
concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare  al
soggetto  beneficiario  i  motivi  ostativi  all'accoglimento   della
domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. 
  7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai Soggetti beneficiari in una
o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili. 
  8. In attuazione di quanto disposto dall'art. 78,  comma  1-quater,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni
in legge 24  aprile  2020,  n.  27  e  sue  successive  modifiche  ed
integrazioni, al fine di garantire la rapida  erogazione  dell'aiuto,
il soggetto gestore  e'  autorizzato  ad  eseguire  un  pagamento  in
acconto pari all'80% del contributo spettante ai sensi del precedente
comma 3, e ad erogare il 20% a saldo a seguito dei controlli previsti
a legislazione vigente.