Art. 7 
 
                         Cumulo e massimale 
 
  1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti ai sensi dell'art. 4 del decreto  interdipartimentale  n.
229251 del 20 maggio 2022. 
  2. Il soggetto gestore concede  nuovi  aiuti  di  cui  al  presente
decreto al soggetto beneficiario dopo aver  accertato  che  essi  non
determinino  il  superamento  del  massimale  degli   aiuti   «Quadro
temporaneo». 
  3. Le presenti misure di sostegno non attengono alla concessione di
terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non  ineriscono  ne'  sono
calcolate  in  base  a  terreni  agricoli.  Inoltre,  comportano   un
pagamento per beneficiario non superiore ai  massimali  previsti  dal
Quadro temporaneo e sue successive modificazioni.