Art. 7 Cumulo e massimale 1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'art. 4 del decreto interdipartimentale n. 229251 del 20 maggio 2022. 2. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «Quadro temporaneo». 3. Le presenti misure di sostegno non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono ne' sono calcolate in base a terreni agricoli. Inoltre, comportano un pagamento per beneficiario non superiore ai massimali previsti dal Quadro temporaneo e sue successive modificazioni.