Art. 8 Monitoraggio e relazioni 1. Il soggetto gestore pubblica sul proprio sito web istituzionale sugli aiuti di Stato le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente decreto superiore a 10.000 euro nei settori della produzione primaria dei prodotti e superiore a 100.000 euro negli altri settori, con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III dei regolamenti ABER, FIBER e GBER, entro dodici mesi dal momento della concessione. 2. Ai fini del monitoraggio di cui ai punti 55 e 58 della comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea, il soggetto gestore conserva per dieci anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della suddetta comunicazione e del decreto interdipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 229251 del 20 maggio 2022. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 2022 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 895