Art. 8 
 
                      Monitoraggio e relazioni 
 
  1. Il soggetto gestore pubblica sul proprio sito web  istituzionale
sugli aiuti di Stato le  informazioni  pertinenti  relative  ad  ogni
singolo aiuto concesso ai sensi  del  presente  decreto  superiore  a
10.000 euro nei settori della  produzione  primaria  dei  prodotti  e
superiore a 100.000 euro negli altri settori,  con  riferimento  alle
informazioni di cui all'allegato III dei regolamenti  ABER,  FIBER  e
GBER, entro dodici mesi dal momento della concessione. 
  2. Ai fini  del  monitoraggio  di  cui  ai  punti  55  e  58  della
comunicazione  (2022/C  131  I/01)  della  Commissione  europea,   il
soggetto  gestore  conserva   per   dieci   anni   le   registrazioni
particolareggiate che contengono  ogni  informazione  necessaria  per
verificare che gli aiuti siano  stati  concessi  nel  rispetto  delle
condizioni e dei limiti della suddetta comunicazione  e  del  decreto
interdipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali n. 229251 del 20 maggio 2022. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 8 luglio 2022 
 
                                 Il Ministro delle politiche agricole 
                                        alimentari e forestali        
                                              Patuanelli              

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 895