IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  il
quale  stabilisce  tra  l'altro  che,  a  decorrere  dall'anno  2020,
l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni
di cui ai commi da 739 a 783; 
  Visto il comma 769 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019,
il quale dispone che i soggetti passivi, ad eccezione  di  quelli  di
cui al comma 759, lettera g), devono presentare la  dichiarazione  o,
in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo  le  modalita'
approvate con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui  il  possesso
degli  immobili  ha  avuto  inizio  o  sono  intervenute   variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione
ha  effetto  anche  per  gli  anni  successivi,  sempre  che  non  si
verifichino  modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati   cui
consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con  il  predetto
decreto  sono  altresi'  disciplinati  i  casi  in  cui  deve  essere
presentata  la  dichiarazione.   Restano   ferme   le   dichiarazioni
presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili,
in quanto compatibili. In ogni caso, ai  fini  dell'applicazione  dei
benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al  comma
751, terzo periodo,  il  soggetto  passivo  attesta  nel  modello  di
dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.  157
con  il  quale  e'  stata  istituita,  a  decorrere  dall'anno  2020,
l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione
di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria  sugli  stessi
manufatti. Per piattaforma  marina  si  intende  la  piattaforma  con
struttura emersa destinata alla coltivazione di  idrocarburi  e  sita
entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del
codice della navigazione; 
  Visto il comma 7 dello stesso art. 38 del decreto-legge n. 124  del
2019, il quale dispone che, per  quanto  non  espressamente  previsto
dall'art. 38, si applicano le altre disposizioni dell'IMU, in  quanto
compatibili e il successivo comma 8, il quale stabilisce che  restano
ferme  le  disposizioni  relative  ai  manufatti  ubicati  nel   mare
territoriale    destinati     all'esercizio     dell'attivita'     di
rigassificazione del gas naturale, di cui al comma  728  dell'art.  1
della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  ai  quali  si  applicano
esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 38 del  decreto-legge
n. 124 del 2019; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 a
norma del quale il termine per la presentazione  della  dichiarazione
sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno  di  imposta
2021 e' differito al 31 dicembre 2022; 
  Considerato che tra le norme che regolano  la  disciplina  dell'IMU
rientra anche la disposizione recata dall'art. 1,  comma  769,  della
legge n. 160 del 2019, concernente la dichiarazione  che  si  ritiene
compatibile ai fini della dichiarazione relativa IMPi; 
  Considerato, altresi', che  e'  necessario  aggiornare  il  modello
dichiarativo  IMU  affinche'  lo  stesso  tenga  conto  anche   delle
agevolazioni  che  hanno  interessato  l'IMU   durante   il   periodo
dell'emergenza epidemiologica di cui all'art. 1, commi da 13 a 17 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e autorizzate,  nel  rispetto  dei
limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni  3.1  e  3.12  della
comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza   da   COVID-19»   e
successive modificazioni nonche' con decisione del  15  ottobre  2021
nell'ambito del regime SA. 62668 (2021/N), successivamente  prorogata
al 30 giugno  2022  con  decisione  dell'11  gennaio  2022  SA.101076
(2021/N); 
  Considerato  che  il  decreto   28   aprile   2022   del   Ministro
dell'economia e delle finanze emanato di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa e con  il  Ministro  della
transizione ecologica, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale n. 108 del 10 maggio 2022, nell'individuare i comuni cui  e'
attribuito il gettito dell'IMPi, stabilisce all'art. 3 che i soggetti
passivi che hanno versato il tributo per le annualita'  2020  e  2021
comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e
all'imposta versata per i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente  a
ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del  gas
naturale e che pertanto la dichiarazione dovra' essere  presentata  a
regime a partire dall'anno di imposta 2022, poiche' per gli anni 2020
e 2021 valgono i dati comunicati dai contribuenti, entro  il  termine
di cui al citato art. 3, che saranno messi a disposizione dei  comuni
interessati da parte dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  concernente  il
codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  concernente
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 27 luglio 2022 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
              Approvazione del modello di dichiarazione 
 
  1. Sono  approvati  il  modello  di  dichiarazione  e  le  relative
istruzioni, allegati al presente  decreto  di  cui  ne  costituiscono
parte integrante, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU),
di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160 e  dell'imposta  immobiliare  sulle  piattaforme  marine
(IMPi), di cui all'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157 (di seguito: «Dichiarazione IMU/IMPi»). 
  2. La  dichiarazione  IMU/IMPi  deve  essere  presentata,  a  norma
dell'articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 dai  soggetti
passivi, di cui all'articolo 1, comma 743, della  legge  n.  160  del
2019 - ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 759, lettera
g), vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera  i)  del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504,   che   possiedono   e   utilizzano   gli   immobili   destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non  commerciali  delle
attivita' previste nella medesima lettera i) - in modalita'  cartacea
o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro  il
30 giugno dell'anno successivo a quello  in  cui  il  possesso  degli
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni  rilevanti  ai
fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione  ha  effetto
anche  per  gli  anni  successivi,  sempre  che  non  si  verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare  dell'imposta  dovuta.   La   dichiarazione   deve   essere
presentata nei casi individuati nelle istruzioni allegate al presente
decreto. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e
del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.