Art. 6 
 
                  Presentazione della dichiarazione 
 
  1. La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al
comune sul cui  territorio  insistono  gli  immobili  dichiarati.  Se
l'immobile insiste su territori di comuni diversi,  la  dichiarazione
IMU/IMPi deve essere presentata al comune sul cui territorio  insiste
prevalentemente  la  superficie  dell'immobile  stesso.  In  caso  di
variazioni  delle  circoscrizioni   territoriali   dei   comuni,   la
dichiarazione deve essere presentata al comune  nell'ambito  del  cui
territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui
l'imposta si  riferisce.  La  dichiarazione  relativa  all'IMPi  deve
essere  presentata  ai  comuni  individuati  dal   decreto   previsto
dall'articolo 38, comma 4, del decreto-legge, n. 124 del 2019. 
  2. E' possibile  presentare  una  dichiarazione  IMU/IMPi  «nuova»,
«sostitutiva»  o  «multipla»,  secondo  le  regole  contenute   nelle
istruzioni e nelle specifiche tecniche allegate al presente decreto. 
  3. Nel caso  di  presentazione  della  dichiarazione  cartacea,  il
comune  deve  rilasciarne  ricevuta;  la  dichiarazione  puo'  essere
presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza  ricevuta
di ritorno,  in  busta  chiusa  recante  la  dicitura  «Dichiarazione
IMU/IMPi 20_ _» e deve essere  indirizzata  all'ufficio  tributi  del
comune competente. La dichiarazione puo' essere, altresi',  trasmessa
in via telematica con posta certificata. La  spedizione  puo'  essere
effettuata anche dall'estero a mezzo  lettera  raccomandata  o  altro
mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. La data di
spedizione  e'  considerata  come   data   di   presentazione   della
dichiarazione. 
  4. Il comune, nell'esercizio della propria potesta'  regolamentare,
puo' stabilire altre modalita' di  trasmissione  della  dichiarazione
cartacea piu' adeguate alle  proprie  esigenze  organizzative,  delle
quali deve  dare  ampia  informazione  ai  contribuenti  al  fine  di
consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. 
  5. La presentazione della dichiarazione in modalita' telematica  e'
effettuata dal contribuente oppure da un  soggetto  incaricato  della
trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, attraverso il
canale Fisconline/Entratel.