Art. 7 
 
            Termini di presentazione della dichiarazione 
 
  1. La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere  presentata
a norma dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, entro il
30 giugno dell'anno successivo a quello  in  cui  il  possesso  degli
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni  rilevanti  ai
fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione  ha  effetto
anche  per  gli  anni  successivi,  sempre  che  non  si  verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell'imposta dovuta. 
  2. Le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2021 devono essere
presentate entro il 31 dicembre  2022.  Restano  comunque  valide  le
dichiarazioni gia' presentate per l'anno di imposta 2021, utilizzando
il  modello  di  dichiarazione  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle  finanze  30  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012, nel solo caso in cui i
dati dichiarati  non  differiscono  da  quelli  richiesti  nel  nuovo
modello dichiarativo. Limitatamente all'IMPi, le  dichiarazioni  sono
presentate  a  decorrere  dall'anno  d'imposta  2022.  Per  gli  anni
d'imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei  comuni  i  dati
comunicati allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell'art.  3  del
decreto 28 aprile 2022 del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
emanato di concerto con il Ministro  dell'interno,  con  il  Ministro
della difesa e con il Ministro della transizione ecologica.