Art. 7 Termini di presentazione della dichiarazione 1. La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata a norma dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. 2. Le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 31 dicembre 2022. Restano comunque valide le dichiarazioni gia' presentate per l'anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. Limitatamente all'IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall'anno d'imposta 2022. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell'art. 3 del decreto 28 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro della transizione ecologica.