Art. 8 Trattamento dei dati 1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - e' individuata nell'art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione IMU/IMPi. I comuni sono Titolari del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui hanno a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale e' affidata la gestione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, designato per questo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso all'applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle entrate e', pertanto, designata responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate. 3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo. 4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (articolo 5, paragrafo1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679), il Dipartimento delle finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento da parte dei comuni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. Nel rispetto del principio di integrita' e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione IMU/IMPi deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalita' descritte nel presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2022 Il direttore generale delle finanze Lapecorella