Art. 2
Impiego del volontariato organizzato di protezione civile
1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato
di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali
nelle attivita' previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti
dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel
limite delle risorse disponibili di cui al successivo art. 3. Il
Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze
di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020,
ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della
protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1.