Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d'urgenza necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza in rassegna
si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei
ministri del 14 luglio 2022, nel limite di euro 2.800.000,00 a valere
sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del
decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Per l'espletamento degli interventi di cui alla presente
ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciali intestata al Commissario delegato.
3. La regione, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire
sulle contabilita' speciali di cui al comma 2 eventuali ulteriori
risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto
emergenziale in rassegna.
4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la
provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo
ammontare.
5. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.