IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto il comma 139 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
302 del 31 dicembre  2018,  che  dispone  testualmente  «Al  fine  di
favorire gli investimenti sono assegnati  ai  comuni  contributi  per
investimenti relativi a opere pubbliche di messa in  sicurezza  degli
edifici e del territorio, nel limite complessivo di  350  milioni  di
euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di  550
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023  al  2025,  di
700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni  di  euro  annui
per ciascuno degli anni dal 2027  al  2030.  I  contributi  non  sono
assegnati per la realizzazione di opere integralmente  finanziate  da
altri soggetti»; 
  Visto l'art. 28, comma 4 del decreto-legge n. 17 del 1° marzo  2022
a norma del quale: «Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede,
quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  51,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150  milioni  di  euro
per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  139,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni di  euro
per l'anno 2025 e a 280 milioni di  euro  per  l'anno  2026  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»; 
  Considerato pertanto che l'ammontare complessivo delle  risorse  da
assegnare per l'annualita' 2023 e' pari a 400 milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  a
norma del quale gli enti di cui al comma 139 comunicano le  richieste
di contributo al Ministero dell'interno entro il  termine  perentorio
del 15 settembre dell'esercizio precedente  all'anno  di  riferimento
del contributo. «La richiesta  deve  contenere  il  quadro  economico
dell'opera, il cronoprogramma dei  lavori,  nonche'  le  informazioni
riferite alla tipologia dell'opera e  al  codice  unico  di  progetto
(CUP) e  ad  eventuali  forme  di  finanziamento  concesse  da  altri
soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di  un  CUP
valido ovvero l'errata indicazione  in  relazione  all'opera  per  la
quale  viene  chiesto  il  contributo  comporta  l'esclusione   dalla
procedura. Per ciascun anno: 
    a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite  in
uno strumento programmatorio; 
    b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel limite  massimo
di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione  fino  a  5.000
abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da  5.001  a
25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni  con  popolazione
superiore a 25.000 abitanti; 
    c)  il  contributo  puo'  essere  richiesto  per   tipologie   di
investimenti che sono specificatamente individuate  nel  decreto  del
Ministero dell'interno con cui sono stabilite  le  modalita'  per  la
trasmissione delle domande; 
    c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni
che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente»; 
  Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1 della legge  30
dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce quanto segue: «L'ammontare
del contributo attribuito a ciascun ente e' determinato, entro il  15
novembre  dell'esercizio  precedente  all'anno  di  riferimento   del
contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  il  seguente
ordine di priorita':  a)  investimenti  di  messa  in  sicurezza  del
territorio a rischio  idrogeologico;  b)  investimenti  di  messa  in
sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti  di  messa  in
sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza
per gli edifici  scolastici,  e  di  altre  strutture  di  proprieta'
dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a),  b)  e
c), qualora l'entita' delle richieste  pervenute  superi  l'ammontare
delle risorse disponibili,  l'attribuzione  e'  effettuata  a  favore
degli enti che  presentano  la  minore  incidenza  del  risultato  di
amministrazione, al netto  della  quota  accantonata,  rispetto  alle
entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3,  4  e  5
dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118 , risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo
esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando,  comunque,
ai comuni con risultato di  amministrazione,  al  netto  della  quota
accantonata, negativo, un ammontare non superiore  alla  meta'  delle
risorse disponibili. Nel  caso  di  mancata  approvazione  del  piano
urbanistico  attuativo  (PUA)  e  del  piano  di  eliminazione  delle
barriere  architettoniche  (PEBA)  entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per
il contributo riferito all'anno 2022, il  termine  di  cui  al  primo
periodo e' prorogato al 31 marzo 2022»; 
  Visto l'art. 52-bis, comma 2, decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che
ha previsto, ai fini dell'assegnazione del contributo, la sospensione
della procedura di verifica dei requisiti di cui al terzo periodo del
comma 141 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, fino  all'adozione
di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture  e
della  mobilita'   sostenibili,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'interno; 
  Visto, altresi', il comma 142 del citato  art.  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che: «Le informazioni di  cui
al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione allegato al rendiconto della gestione  e  dal  quadro
generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18,  comma  2,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  alla  banca  dati  delle
amministrazioni  pubbliche.  Sono   considerate   esclusivamente   le
richieste di contributo  pervenute  dagli  enti  che,  alla  data  di
presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso  alla  citata
banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1,  lettere
b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 12 maggio 2016, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio  2016,  riferiti  all'ultimo
rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per  i  quali
sono sospesi per legge i termini di approvazione  del  rendiconto  di
gestione le  informazioni  di  cui  al  primo  periodo  sono  desunte
dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati»; 
  Visto il comma 143 del citato art. 1 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, come modificato da decreto-legge del 30 dicembre 2021 n.  228
Art. 1-bis, che prevede: 
  «L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139  e'  tenuto
ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro
i termini di seguito indicati, decorrenti dalla  data  di  emanazione
del decreto di cui al comma 141: 
    a) per le opere con costo fino a 100.000 euro  l'affidamento  dei
lavori deve avvenire entro sei mesi; 
    b) per le opere il cui costo  e'  compreso  tra  100.001  euro  e
750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; 
    c) per le opere il cui costo  e'  compreso  tra  750.001  euro  e
2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro  quindici
mesi; 
    d) per le opere il cui costo e' compreso  tra  2.500.001  euro  e
5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro  venti
mesi; 
  Ai fini del  presente  comma,  per  costo  dell'opera  pubblica  si
intende  l'importo  complessivo  del  quadro   economico   dell'opera
medesima. I termini di cui al primo periodo  sono  prorogati  di  tre
mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro
il 31 dicembre 2021, fermi restando in  ogni  caso  i  termini  e  le
condizioni di cui al comma 139-ter. Qualora l'ente  beneficiario  del
contributo, per espletare le procedure di selezione  del  contraente,
si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o
della stazione unica appaltante (SUA)  i  termini  di  cui  al  primo
periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali
ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero  alla  regolare
esecuzione di cui al  comma  144  e  successivamente  possono  essere
utilizzati per ulteriori  investimenti,  per  le  medesime  finalita'
previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati
entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione»; 
  Visto il comma 144 del citato art. 1 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145 ai sensi del quale «I contributi assegnati con il  decreto  di
cui al comma 141 sono erogati dal Ministero  dell'interno  agli  enti
beneficiari per il 20 per cento entro il  28  febbraio  dell'anno  di
riferimento del contributo, per il 70  per  cento  sulla  base  degli
stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa
trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo  o
del certificato di regolare esecuzione rilasciato per  i  lavori  dal
direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50.  I  relativi  passaggi
amministrativi  sono  altresi'  rilevati  tramite   il   sistema   di
monitoraggio di cui al comma 146»; 
  Ritenuto opportuno, per i comuni per i quali sono sospesi per legge
i termini di approvazione del rendiconto di gestione, utilizzare,  in
assenza di  rendiconti  trasmessi  alla  richiamata  banca  dati,  le
informazioni desunte  dall'ultimo  certificato  di  conto  consuntivo
trasmesso al Ministero dell'interno; 
  Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati  i  dati
richiesti  dalle  richiamate  disposizioni  normative,  al  fine   di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo
da assegnare loro nelle modalita' previste dal comma 140  e  seguenti
dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come  modificato
dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76,  convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che  prevede
la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare,
che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione
di progetti di investimento pubblico in  assenza  dei  corrispondenti
CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione
dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge  31  dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato  di
attuazione delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti; 
  Vista la nuova Piattaforma di gestione delle linee di finanziamento
(GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio  delle  opere  pubbliche
(MOP) di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011; 
  Rilevata la necessita' di approvare, per l'anno  2023,  il  modello
informatizzato di presentazione da parte dei comuni interessati delle
domande per la concessione dei contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello  informatizzato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Comuni richiedenti il contributo 
 
  1.  I  comuni  hanno  facolta'  di  richiedere  i  contributi,  per
interventi riferiti a opere pubbliche di  messa  in  sicurezza  degli
edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non  siano
integralmente finanziate da altri  soggetti  ai  sensi  dell'art.  1,
commi  139  e  seguenti  della  legge  30  dicembre  2018,  n.   145,
presentando apposita domanda al Ministero  dell'interno  -  Direzione
centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini  di  cui
agli articoli 3 e 4. 
  2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o  piu'
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del  territorio
e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo
di: 
    a) 1.000.000 di euro per i comuni  con  una  popolazione  fino  a
5.000 abitanti; 
    b) 2.500.000 di euro per i comuni  con  popolazione  da  5.001  a
25.000 abitanti; 
    c) 5.000.000 di euro per i comuni  con  popolazione  superiore  a
25.000 abitanti. 
  3. Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni  che,
nel biennio 2021-2022, risultano beneficiari  dell'intero  contributo
concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto,  per
le annualita' 2021-2022, parte  dell'intero  contributo  richiedibile
per fascia demografica  possono  presentare  una  nuova  istanza  per
l'importo non concesso e/o non richiesto.