Art. 6
Istruzioni e specifiche
1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova
certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati
dall'art. 4, previo annullamento della precedente certificazione che
perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2022
Il direttore centrale: Colaianni