IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  recante
«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa  alle  discariche  di
rifiuti»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente  le
norme in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205,  recante
«Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa  ai  rifiuti  e
che abroga alcune direttive»; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recente  «Disposizioni
urgenti   per   il   rilancio   dell'economia»,    convertito,    con
modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante
«Termini, definizioni  generali  e  simboli  grafici  di  prevenzione
incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 339 del 12 dicembre 1983; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 31  marzo  2003  recante
«Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte
di   distribuzione   e   ripresa   dell'aria   degli   impianti    di
condizionamento e ventilazione», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2003; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004  recante
«Disposizioni relative all'installazione  ed  alla  manutenzione  dei
dispositivi per l'apertura delle porte installate  lungo  le  vie  di
esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  271  del  18
novembre 2004; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 15  marzo  2005  recante
«Requisiti  di  reazione  al  fuoco  dei  prodotti   da   costruzione
installati  in  attivita'  disciplinate  da  specifiche  disposizioni
tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione
europeo»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 73 del 30 marzo 2005; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  15  settembre  2005
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
i  vani  degli  impianti  di  sollevamento  ubicati  nelle  attivita'
soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  232  del  5  ottobre
2005; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  febbraio  2007,
recante «Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed
elementi costruttivi  di  opere  da  costruzione»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9  marzo  2007,  recante
«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'
soggette al controllo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  74
del 29 marzo 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante le
disposizioni relative alle modalita' di presentazione  delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012 recante
«Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
attiva contro  l'incendio  installati  nelle  attivita'  soggette  ai
controlli  di  prevenzione  incendi»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante
l'approvazione di norme tecniche di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  192  del  20
agosto 2015, e successive modificazioni; 
  Ravvisata la necessita' di emanare, sulla base delle norme tecniche
di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche
disposizioni tecniche di  prevenzione  incendi  per  stabilimenti  ed
impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti 
           ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti 
 
  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  di  cui
all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
  2. Le norme tecniche  di  cui  all'allegato  1  si  applicano  agli
stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in  via
esclusiva o a servizio degli  impianti  di  trattamento  di  rifiuti,
esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonche' ai centri di raccolta
di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².