Art. 2 Campo di applicazione 1. Le norme tecniche di cui all'allegato 1 si applicano alle attivita', di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente. 2. Alle attivita' di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 5.