Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'allegato 1 si applicano alle
attivita', di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e a quelle
esistenti alla data di entrata in vigore del presente.
2. Alle attivita' di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni
dell'art. 5.