Art. 3 Modalita' applicative e coordinamento con il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 1. Le norme tecniche di cui all'allegato 1 si applicano alle attivita' di cui all'art. 1 in combinazione con le seguenti sezioni dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015: a) Sezione G - Generalita'; b) Sezione S - Strategia antincendio; c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli: c.1) V.1 (Aree a rischio specifico), c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive), c.3) V.3 (Vani degli ascensori); d) Sezione M - Metodi. 2. Alle attivita' di cui all'art. 1 per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'allegato 1 non si applicano le seguenti disposizioni: a) decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi»; b) decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»; c) decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»; d) decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»; e) decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; f) decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»; g) decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; h) decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attivita' di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'allegato 1 si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio gia' in essere, nella parte dell'attivita' non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. 4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attivita' esistenti di cui all'art. 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma e' fatta salva, altresi', la possibilita' per il responsabile dell'attivita' di applicare le disposizioni di cui all'allegato 1 all'intera attivita'.