Art. 3 
 
              Modalita' applicative e coordinamento con 
         il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 
 
  1. Le norme tecniche  di  cui  all'allegato  1  si  applicano  alle
attivita' di cui all'art. 1 in combinazione con le  seguenti  sezioni
dell'allegato 1 al decreto del Ministro  dell'interno  del  3  agosto
2015: 
    a) Sezione G - Generalita'; 
    b) Sezione S - Strategia antincendio; 
    c) Sezione  V  -  Regole  tecniche  verticali,  limitatamente  ai
seguenti capitoli: 
      c.1) V.1 (Aree a rischio specifico), 
      c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive), 
      c.3) V.3 (Vani degli ascensori); 
    d) Sezione M - Metodi. 
  2. Alle attivita' di cui all'art. 1 per le quali vengono  applicate
le norme tecniche di cui all'allegato 1 non si applicano le  seguenti
disposizioni: 
    a) decreto del Ministro dell'interno  30  novembre  1983  recante
«Termini, definizioni  generali  e  simboli  grafici  di  prevenzione
incendi»; 
    b) decreto  del  Ministro  dell'interno  31  marzo  2003  recante
«Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte
di   distribuzione   e   ripresa   dell'aria   degli   impianti    di
condizionamento e ventilazione»; 
    c) decreto del Ministro  dell'interno  3  novembre  2004  recante
«Disposizioni relative all'installazione  ed  alla  manutenzione  dei
dispositivi per l'apertura delle porte installate  lungo  le  vie  di
esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»; 
    d) decreto  del  Ministro  dell'interno  15  marzo  2005  recante
«Requisiti  di  reazione  al  fuoco  dei  prodotti   da   costruzione
installati  in  attivita'  disciplinate  da  specifiche  disposizioni
tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione
europeo»; 
    e) decreto del Ministro dell'interno 15  settembre  2005  recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i  vani
degli impianti di sollevamento ubicati nelle  attivita'  soggette  ai
controlli di prevenzione incendi»; 
    f) decreto del Ministro dell'interno 16  febbraio  2007,  recante
«Classificazione di resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed  elementi
costruttivi di opere da costruzione»; 
    g) decreto  del  Ministro  dell'interno  9  marzo  2007,  recante
«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    h) decreto del Ministro dell'interno  20  dicembre  2012  recante
«Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
attiva contro  l'incendio  installati  nelle  attivita'  soggette  ai
controlli di prevenzione incendi»; 
  3. Per gli interventi  di  modifica  ovvero  di  ampliamento  delle
attivita' di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le norme tecniche  di  cui  all'allegato  1  si
applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio gia' in
essere, nella parte dell'attivita' non  interessata  dall'intervento,
siano compatibili con gli interventi da realizzare. 
  4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle  attivita'
esistenti di cui all'art. 1, non rientranti nei casi di cui al  comma
3, si  continuano  ad  applicare  le  pertinenti  norme  tecniche  di
prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato  dalle  stesse,  i
criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15,  comma  3,
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi  previsti  dal
presente comma e' fatta  salva,  altresi',  la  possibilita'  per  il
responsabile dell'attivita'  di  applicare  le  disposizioni  di  cui
all'allegato 1 all'intera attivita'.