Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le
attivita' esistenti di cui all'art. 2, comma 2, sono adeguate alle
disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato 1
entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fatta salva la possibilita' di applicare le disposizioni
contenute nell'allegato 1 per l'intera attivita', il presente decreto
non comporta adeguamenti per le attivita' che, alla data di entrata
in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3,
4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2022
Il Ministro: Lamorgese