Art. 5 Disposizioni transitorie e finali 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attivita' esistenti di cui all'art. 2, comma 2, sono adeguate alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fatta salva la possibilita' di applicare le disposizioni contenute nell'allegato 1 per l'intera attivita', il presente decreto non comporta adeguamenti per le attivita' che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi: a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2022 Il Ministro: Lamorgese