Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  dalla  vigente  legislazione
tecnica  in  materia  di  sicurezza  e  di  prevenzione  incendi,  le
attivita' esistenti di cui all'art. 2, comma 2,  sono  adeguate  alle
disposizioni contenute nella regola tecnica  di  cui  all'allegato  1
entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2.  Fatta  salva  la  possibilita'  di  applicare  le  disposizioni
contenute nell'allegato 1 per l'intera attivita', il presente decreto
non comporta adeguamenti per le attivita' che, alla data  di  entrata
in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi: 
    a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle
competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38, comma 1,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; 
    b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli  3,
4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151. 
  3. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 luglio 2022 
 
                                               Il Ministro: Lamorgese