Art. 6 
 
                       Gestione degli schedari 
 
  1.  L'aggiornamento  degli  schedari  e'  curato  dagli   organismi
pagatori che, nell'ambito delle rispettive  competenze,  integrano  i
dati contenuti negli schedari in coerenza con il SIPA  e  con  quanto
riportato nei fascicoli aziendali sulla base degli ordinari  processi
amministrativi. 
  2. AGEA coordinamento definisce, di concerto con il Ministero e gli
organismi pagatori, le regole  e  le  modalita'  per  l'aggiornamento
degli schedari  ed  i  dati  qualitativi  e  quantitativi  minimi  da
registrare negli schedari. 
  3. La superficie iscritta a schedario e  le  informazioni  in  esso
contenute  costituiscono  elemento  di  riferimento   per   qualsiasi
dichiarazione,  comunicazione   o   procedimento   amministrativo   e
rappresentano  presupposto  inderogabile  per  accedere  alle  misure
strutturali e di  mercato,  ai  sensi  della  normativa  comunitaria,
nazionale e regionale. 
  4. Le regioni partecipano alla predisposizione e  all'aggiornamento
degli schedari, rappresentando le specifiche esigenze dei settori che
caratterizzano il proprio territorio.