Art. 6 Gestione degli schedari 1. L'aggiornamento degli schedari e' curato dagli organismi pagatori che, nell'ambito delle rispettive competenze, integrano i dati contenuti negli schedari in coerenza con il SIPA e con quanto riportato nei fascicoli aziendali sulla base degli ordinari processi amministrativi. 2. AGEA coordinamento definisce, di concerto con il Ministero e gli organismi pagatori, le regole e le modalita' per l'aggiornamento degli schedari ed i dati qualitativi e quantitativi minimi da registrare negli schedari. 3. La superficie iscritta a schedario e le informazioni in esso contenute costituiscono elemento di riferimento per qualsiasi dichiarazione, comunicazione o procedimento amministrativo e rappresentano presupposto inderogabile per accedere alle misure strutturali e di mercato, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. 4. Le regioni partecipano alla predisposizione e all'aggiornamento degli schedari, rappresentando le specifiche esigenze dei settori che caratterizzano il proprio territorio.