Art. 2
Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione dei lavori
1. Agli articoli 16, 23, 29, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47,
50, 54, 55, 56, 78, 79, 80, 81, 100, 105, 127, 135, 135-bis, 140,
144, 145 e 153 sono apportate le modificazioni di cui ai commi
seguenti.
2. All'art. 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risorse
finanziarie» sono inserite le seguenti: «, tali da garantire il
corretto funzionamento dei Gruppi medesimi»
3. All'art. 23, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I membri del Parlamento europeo eletti in Italia possono
essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute
della Commissione Politiche dell'Unione europea, in relazione a
specifici provvedimenti. Possono altresi' formulare osservazioni e
proposte con riguardo ai lavori della Commissione.
1-ter. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento
dei lavori della Commissione stessa con le attivita' dei membri del
Parlamento europeo invitati a partecipare».
4. All'art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 3»;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le Commissioni possono essere convocate in concomitanza con
l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste
votazioni, salvo che il Presidente del Senato non disponga
diversamente nell'interesse dei lavori»;
c) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali
possono riunirsi per stabilire orari di' convocazione delle sedute
delle Commissioni, al fine di coordinare i rispettivi lavori ed
evitare convocazioni contestuali».
5. All'art. 35, comma 2, al primo periodo, le parole da: «alla sua
approvazione finale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «, previa votazione degli articoli, alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto» e, al secondo periodo, le
parole: «nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle
seguenti: «nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter».
6. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal primo comma dell'art. 35» sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 dell'art. 35» e le parole: «,
con le modalita' e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109» sono
soppresse;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, le parole: «l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6»
sono sostituite dalle seguenti: «una delle ipotesi previste dai commi
5, 6, 6-bis e 6-ter».
7. All'art. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal primo comma dell'art. 35» sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 dell'art. 35»;
b) al comma 2, le parole: «nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6»
sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi previste dai commi 5,
6, 6-bis, sesto periodo, e 6-ter; secondo periodo».
8. All'art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ad eccezione
dei disegni di legge esaminati ai sensi dell'art. 126-bis, il parere
alla 5ª Commissione permanente e' richiesto per i soli emendamenti
approvati. In assenza di tale parere, l'incarico di riferire
all'Assemblea non puo' essere conferito al relatore prima del decorso
di quindici giorni dalla richiesta, salva la facolta' del Presidente
del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine diverso.
Ove la 5ª Commissione deliberi di richiedere al Governo la relazione
tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli
emendamenti, di cui all'art. 76-bis, comma 3, il Governo trasmette la
relazione tecnica entro il termine di cinque giorni. La mancata
trasmissione della relazione entro tale termine non puo' determinare
presunzioni di onerosita' finanziaria degli emendamenti. Ove la 5ª
Commissione permanente abbia espresso parere contrario, ai sensi
dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, o parere favorevole
condizionatamente, ai sensi dello stesso art. 81, a modificazioni
specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone
in votazione le modifiche richieste. In caso di esame in sede
redigente o deliberante, il disegno di legge e' rimesso all'Assemblea
qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al
suddetto parere. In caso di esame in sede referente, qualora la
Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle
condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella
relazione all'Assemblea.
6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il parere
alla 1ª Commissione permanente e' richiesto per i soli emendamenti
approvati. In caso di esame in sede redigente o deliberante, ove la
1ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere
favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente
formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le
modifiche richieste; qualora la Commissione competente non si
uniformi al suddetto parere il disegno di legge e' rimesso
all'Assemblea. In caso di esame in sede referente, qualora la
Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle
condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella
relazione all'Assemblea»;
b) al comma 12, le parole: «al successivo art. 76-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «all'art. 76-bis».
9. All'art. 41 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «non possono essere
votati se non siano stati preventivamente» sono sostituite dalla
seguente: «sono» e le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 5, terzo periodo, le parole da: «i pareri della 1ª»
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i pareri
della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione permanente si applicano le
disposizioni dei commi 5, 6, 6-bis e 6-ter dell'art. 40».
10. All'art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si applicano le
disposizioni del comma 3 dell'art. 43»;
c) al comma 4, le parole: «Dopo l'esame dei singoli articoli»
sono sostituite dalle seguenti: «Al termine della discussione,»;
d) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono
ammesse le sole dichiarazioni di voto finali».
11. All'art. 43, il comma 3-bis e' abrogato.
12. All'art. 44, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «precedente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «la votazione degli
articoli» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame»;
b) il secondo periodo e' soppresso.
13. All'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «assegnati» sono inserite le
seguenti: «e alle materie di loro competenza»;
b) al comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
seguito dell'audizione si puo' aprire un dibattito a se' stante»;
c) alla rubrica, le parole: «e affari assegnati alle» sono
sostituite dalle seguenti: «, affari assegnati e materie di
competenza delle».
14. All'art. 50, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Su materie per le quali non debba riferire all'Assemblea o
per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato
ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione puo' comunque votare, su
proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare,
risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di
propria competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede di
Commissioni riunite.
3-bis. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al
presente articolo e' ammessa la votazione per parti separate.
3-ter. Le risoluzioni di cui al presente articolo, quando ne
faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione,
sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente
del Senato affinche' le sottoponga alla votazione dell'Assemblea».
15. L'art. 54 e' abrogato.
16. All'art. 55, comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari puo'
fissare il termine decorso il quale i disegni di legge iscritti nel
calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o trasmesso
al Senato ovvero approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento
sia discusso in Assemblea ai sensi dell'art. 44, comma 3, gli
emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in
votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari e' sempre sottoposto ad una successiva
deliberazione dell'Assemblea, con votazione a scrutinio nominale
simultaneo. La procedura di cui al secondo, al terzo e al quarto
periodo non puo' essere richiesta per i disegni di legge di cui agli
articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione».
17. All'art. 56, comma 2, le parole: «o sulla base dello schema»
sono soppresse.
18. All'art. 78, il comma 6 e' abrogato.
19. All'art. 79, comma 2, al primo periodo, le parole: «al comma
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e, al
secondo periodo, le parole: «o schema» sono soppresse.
20. All'art. 80, comma 1, le parole: «o schema» sono soppresse.
21. All'art. 81, comma 3, le parole: «o nello schema» sono
soppresse.
22. All'art. 100 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Presidente puo' consentire, quando se ne manifesti
l'opportunita', la presentazione di emendamenti oltre il termine di
cui al comma 3, purche' sottoscritti da almeno cinque Senatori»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «due commi precedenti»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 5».
23. All'art. 105, comma 1, il terzo periodo e' sostituito dai
seguenti: «A conclusione delle comunicazioni del Governo ciascun
Senatore puo' presentare una proposta di risoluzione, che e' votata
al termine della discussione, secondo l'ordine di presentazione.
Tuttavia, qualora il Governo dichiari di accettare una o piu'
proposte di risoluzione presentate, a fronte di piu' proposte si vota
per prima quella o quelle accettate dal Governo e successivamente
sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le parti
non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione».
24. All'art. 127, comma 2, le parole: «purche' siano sottoscritti
da otto Senatori» sono soppresse.
25. All'art. 135, comma 8, le parole: «al comma precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 7» e le parole: «o nello schema»
sono soppresse.
26. All'art. 135-bis, il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. In caso di proposte di diniego dell'autorizzazione, i
Senatori possono votare per tutta la durata della seduta mediante
votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, in caso di
sospensione, dichiarando il voto ai Segretari. Nel corso di eventuali
sospensioni i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la
vigilanza dei Segretari».
27. All'art. 140 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. E' possibile presentare petizioni in formato elettronico.
Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e modalita' della
presentazione».
28. All'art. 144, comma 6, le parole: «comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 3-ter».
29. All'art. 144-ter, comma 3, ultimo periodo, le parole: «comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-ter».
30. All'art. 145, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Alle interrogazioni che riguardano l'operato e
l'attivita' delle Autorita' indipendenti, nel rispetto dell'autonomia
delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei ministri o il
Ministro competente per materia».
31. All'art. 153, comma 2, le parole: «il Presidente, d'intesa con
l'interrogante, dispone, dandone comunicazione all'Assemblea, che
l'interrogazione venga iscritta» sono sostituite dalle seguenti:
«questa e' iscritta».