Art. 3
Istituzione del Comitato per la legislazione
1. Nel capo V, dopo l'art. 20 e' aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis (Comitato per la legislazione). - 1. Il Comitato per
la legislazione e' composto da otto Senatori, scelti dal Presidente
del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della
maggioranza e dell'opposizione.
2. Il Comitato e' presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti,
per la durata di un anno ciascuno.
3. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi
dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le
Commissioni possono sempre deliberare di richiedere il parere del
Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo.
4. Il parere del Comitato e' espresso in tempo utile per la
conclusione dell'esame, e comunque non oltre cinque giorni dalla
trasmissione del testo. All'esame presso il Comitato partecipano il
relatore incaricato dalla Commissione competente e il rappresentante
del Governo.
5. Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto e sulla
qualita' dei testi, con riguardo alla loro omogeneita', alla
semplicita', chiarezza e proprieta' della loro formulazione, nonche'
all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della
legislazione vigente. Su richiesta di uno o piu' membri del Comitato
che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere da' conto di
esse e delle loro motivazioni.
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non
intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni
contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli
articoli 35, comma 2, e 40, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter. Per i disegni
di legge discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza
puo' ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti ad
adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere
del Comitato.
7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al Comitato i
disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o
disposizioni volte a trasferire alla potesta' regolamentare del
Governo o di altri soggetti materie gia' disciplinate con legge. Il
Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6.
8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge, sui quali esprime entro cinque giorni il proprio
parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione
delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole
sulla specificita' e omogeneita' e sui limiti di contenuto dei
decreti-legge, previste dalla legislazione vigente».
2. Alla rubrica del capo V, le parole: «e della Commissione» sono
sostituite dalle seguenti: «, della Commissione» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e del Comitato per la legislazione».