Art. 4
Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province
autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione
parlamentare per le questioni regionali
1. Dopo l'art. 138 e' inserito il seguente:
«Art. 138-bis (Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della
Commissione parlamentare per le questioni regionali). - 1. La
Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel rispetto di
quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, puo' invitare i
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa, in
relazione a specifici provvedimenti Tali rappresentanti possono
altresi' formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori
della Commissione.
2. La disposizione di cui al comma 1 e' sempre applicabile quando
il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni
regionali e' un Senatore».