Art. 7
Disposizione finale
1. Al fine di disincentivare i trasferimenti ad altro Gruppo
parlamentare, tenuto conto della specificita' dei Gruppi costituiti
ai sensi dell'art. 14, il Consiglio di Presidenza stabilisce la
riduzione del 50 per cento del contributo proporzionale, determinato
ai sensi dell'art. 16, comma 1, primo periodo, del Regolamento, nei
confronti del Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte,
attribuendo il 30 per cento del contributo proporzionale iniziale al
Gruppo di destinazione. I risparmi di spesa sono destinati al
bilancio del Senato. Qualora il Senatore non si iscriva ad alcun
Gruppo parlamentare, i risparmi di spesa sono destinati al bilancio
del Senato.