Art. 10 
 
Disposizioni urgenti in  materia  di  opere  pubbliche  di  rilevante
  impatto, nonche' per la funzionalita' del Consiglio  superiore  dei
  lavori pubblici 
   1. Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44, comma 3, ((al  quarto  periodo)),  le  parole
«degli interventi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  tutti  gli
interventi» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In
relazione  agli  interventi  di  cui  all'Allegato  IV  del  presente
decreto,  per  la  cui  realizzazione  e'  nominato  un   commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, fermo quanto previsto dal quarto  periodo  del  presente
comma, si applica, altresi', la riduzione dei  termini  prevista  dal
medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  n.
32 del 2019, compatibilmente con  i  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli  previsti
dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio((,
del 13 dicembre 2011))»; 
    b) all'articolo 44, al comma 4, secondo periodo,  sono  aggiunte,
in fine,  le  seguenti  parole:  «,  tenuto  conto  delle  preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
i termini previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
finanziati con le risorse del PNC((,)) dal decreto di cui al comma  7
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101»; 
    c) all'articolo 46, comma  1,  quinto  periodo,  dopo  le  parole
«all'articolo 44, comma 4» ((sono aggiunte)) le seguenti:  «,  tenuto
conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e  della
sua realizzazione entro  i  termini  previsti  dal  PNRR  ovvero,  in
relazione agli interventi finanziati con  le  risorse  del  PNC,  dal
decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6  maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio
2021, n. 101». 
  2. In considerazione degli aumenti  eccezionali  dei  prezzi  ((dei
materiali da costruzione, dei carburanti)) e dei prodotti energetici,
in relazione ai progetti di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  di
lavori pubblici di competenza  statale,  o  comunque  finanziati  per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari  o  superiore  ai
100 milioni di euro da sottoporre  obbligatoriamente,  in  base  alle
vigenti disposizioni, al parere del Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, non si applica, per gli anni 2022 e 2023,  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma  5,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  30
novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 2006, n. 21, ((e al fine)) di assicurare la funzionalita' del
medesimo Consiglio e' autorizzata la  spesa  di  euro  1.600.000  per
l'anno 2022 e di euro 3.200.000  per  l'anno  2023,  a  valere  sulle
risorse di cui al comma 5. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica  esclusivamente  ai
progetti sottoposti al parere obbligatorio  del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici successivamente alla data di  entrata  in  vigore
del presente  decreto.  E'  escluso  il  rimborso  delle  somme  gia'
versate, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30
novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 2006, n. 21, in relazione ai progetti di cui al comma 2. 
  ((3-bis. All'articolo 1, comma 136, primo periodo, della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro otto mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro dodici mesi».)) 
  4. In considerazione dell'esigenza di garantire che lo  svolgimento
delle procedure di dibattito pubblico ((di cui  all'articolo  22  del
codice dei contratti pubblici, di cui  al  decreto))  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, risulti coerente con  i  tempi  di  realizzazione
degli investimenti pubblici di cui all'articolo 46 del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio 2021, n. 108,  e'  autorizzata,  per  il  finanziamento  delle
attivita' della Commissione nazionale per il  dibattito  pubblico  di
cui al comma 2 dell'articolo 22  del  ((citato  codice  di  cui  al))
decreto legislativo n. 50 del 2016, la  spesa  di  euro  150.000  per
l'anno 2022 e di euro 300.000 per l'anno 2023. 
  5.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  2  e  4,  quantificati   in
complessivi euro 1.750.000 per l'anno 2022 ((ed euro 3.500.000))  per
l'anno 2023, ((si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
risorse del Fondo)) di parte corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili. 
  ((5-bis. Al fine di favorire lo sviluppo psico-fisico  dei  minori,
il  conseguimento  degli  obiettivi  di  rigenerazione  del   tessuto
socio-economico    delle    citta',    nonche'    il    miglioramento
dell'accessibilita' e della sicurezza e  la  rifunzionalizzazione  di
spazi pubblici, anche periferici, secondo  il  modello  urbano  della
citta' intelligente, inclusiva e sostenibile  (Smart  City),  per  la
realizzazione di parchi gioco innovativi e' istituito nello stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili un fondo, con una dotazione pari a complessivi 5  milioni
di  euro  per  l'anno  2023,  per  l'attuazione   di   un   programma
sperimentale denominato  «Dateci  spazio»  destinato  ai  comuni  con
popolazione superiore a 300.000 abitanti. Le relative  proposte  sono
trasmesse, anche per via telematica, entro  centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e devono indicare l'area oggetto di intervento, le  finalita'
ludico-didattiche perseguite, i profili di accessibilita',  sicurezza
e  risparmio  energetico,  il  cronoprogramma  per  la  realizzazione
dell'intervento, la parte destinata ai lavori e quella relativa  alle
forniture, le modalita' e i costi di gestione ed eventuali  ulteriori
contribuzioni alla realizzazione dell'intervento. Sono ammissibili  a
finanziamento, nel limite massimo  di  500.000  euro,  esclusivamente
interventi che non risultino gia' destinatari di contributi e risorse
sulla base di altra normativa regionale, nazionale o europea. 
  5-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  adottato  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definiti: 
  a) i tempi e le relative modalita' di erogazione del finanziamento; 
  b) i criteri per la valutazione delle proposte; 
  c) le modalita' di monitoraggio  del  programma  e  le  ipotesi  di
revoca del finanziamento. 
  5-quater. La valutazione delle proposte di cui al  comma  5-ter  e'
svolta dall'Alta Commissione di cui all'articolo 1, comma 439,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a tal fine, puo'  avvalersi  del
supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili,  nonche'  del  Consiglio  superiore  dei
lavori  pubblici  e  della  Struttura  tecnica  di  missione  di  cui
all'articolo 214 del codice di cui al decreto legislativo  18  aprile
2016,  n.  50.  L'Alta  Commissione  opera  con  le  risorse   umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
l'avvalimento avviene senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  5-quinquies. L'Alta Commissione di cui al comma 5-quater, all'esito
dell'esame delle proposte presentate, predispone un apposito  elenco,
contenente le proposte ammissibili a finanziamento e il codice  unico
di progetto (CUP) di ciascun intervento, che e' approvato con decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Con
il medesimo decreto di cui al primo periodo sono altresi' definiti  i
termini per la stipulazione delle  convenzioni  o  degli  accordi  di
programma per l'attuazione delle proposte. 
  5-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da  5-bis  a  5-quinquies,
pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  5-septies.  In  ottemperanza  alla  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021  per  l'adeguamento  delle
decisioni  di  investimento  pubblico  ai  principi  di  coerenza   e
compatibilita' con il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  sviluppo
sostenibile, il Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  4,
comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge  14  giugno  2019,  n.  55,  promuove,
d'intesa con il comune di Genova, la regione  Liguria,  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e  la   Rete
ferroviaria italiana s.p.a., nell'ambito del Progetto unico  previsto
dal comma 12-septies del medesimo articolo 4, la realizzazione di  un
progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione  urbana  delle
aree del comune  di  Genova,  interessate  dal  progetto  ferroviario
«Potenziamento Genova-Campasso» di cui al medesimo comma  12-septies,
denominato «Progetto di riqualificazione e rigenerazione  urbana  per
Genova»,  finalizzato  ad  una  maggiore  sostenibilita'  ambientale,
sociale ed economica dell'intervento infrastrutturale ferroviario e a
realizzare un miglioramento del contesto urbano. 
  5-octies. Per le finalita' di cui al comma 5-septies e' autorizzata
in favore della Rete  ferroviaria  italiana  s.p.a.  la  spesa  di  3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,  2023  e  2024,  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di  20  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. 
  5-novies. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  il  Commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del
citato decreto-legge n. 32 del 2019, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 55 del 2019, il comune di Genova, la regione  Liguria,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  la
Rete ferroviaria italiana s.p.a. provvedono a definire,  mediante  la
sottoscrizione di un'apposita convenzione e senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, le  attivita'  necessarie  per
assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi e delle opere
del Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova di
cui al comma 5-septies, ferma restando l'attribuzione  al  comune  di
Genova delle funzioni di  soggetto  attuatore  delle  opere  e  degli
interventi inseriti nel predetto Progetto di riqualificazione. 
  5-decies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-septies  a  5-novies,
pari a complessivi 89 milioni di euro, si provvede: 
  a) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2022  al
2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 47, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160; 
  b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e  2026
e a 20 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2027  al  2029,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.
130.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 44, commi 3 e 4, e  46  del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento delle  procedure),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 44 (Semplificazioni  procedurali  in  materia  di
          opere pubbliche di particolare complessita' o di  rilevante
          impatto). - (Omissis). 
              3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato  IV
          del presente decreto, il progetto di  fattibilita'  tecnica
          ed economica e' trasmesso all'autorita' competente ai  fini
          dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di
          cui alla Parte seconda del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152,  unitamente  alla  documentazione  di   cui
          all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, a  cura  della  stazione  appaltante  decorsi
          quindici giorni dalla trasmissione al  Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
          economica ove questo non sia stato restituito ai sensi  del
          secondo periodo del comma 1,  ovvero  contestualmente  alla
          trasmissione al citato Consiglio  del  progetto  modificato
          nei  termini  dallo  stesso  richiesti.  Gli  esiti   della
          valutazione  di  impatto  ambientale   sono   trasmessi   e
          comunicati    dall'autorita'    competente    alle    altre
          amministrazioni che partecipano alla conferenza di  servizi
          di cui al comma 4.  Qualora  si  sia  svolto  il  dibattito
          pubblico di cui all'articolo  46,  e'  escluso  il  ricorso
          all'inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del
          predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le  procedure
          di  valutazione  di  impatto  ambientale   di   tutti   gli
          interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto sono
          svolte con le modalita' e nei tempi previsti per i progetti
          di cui al comma 2-bis dell'articolo 8  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006. In relazione  agli  interventi
          di cui all'Allegato IV del presente  decreto,  per  la  cui
          realizzazione e' nominato un commissario  straordinario  ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.
          32, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  giugno
          2019, n. 55, fermo quanto previsto dal quarto  periodo  del
          presente comma, si  applica,  altresi',  la  riduzione  dei
          termini prevista dal medesimo articolo 4, comma 2,  secondo
          periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,  compatibilmente
          con  i  vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza
          all'Unione  europea,  ivi  inclusi  quelli  previsti  dalla
          direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del 13 dicembre 2011. 
              4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato  IV
          del  presente  decreto,  decorsi  quindici   giorni   dalla
          trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non  sia
          stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma  1,
          ovvero  contestualmente   alla   trasmissione   al   citato
          Consiglio del progetto modificato nei termini dallo  stesso
          richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza  di
          servizi  per   l'approvazione   del   progetto   ai   sensi
          dell'articolo 27, comma 3, del decreto  legislativo  n.  50
          del 2016. La conferenza  di  servizi  e'  svolta  in  forma
          semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando  le
          prerogative dell'autorita' competente in  materia  di  VIA,
          sono acquisite  e  valutate  le  eventuali  prescrizioni  e
          direttive  adottate  dal  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1,  nonche'
          gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte
          secondo le modalita' di cui all'articolo  46  del  presente
          decreto,   della   verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico e della  valutazione  di  impatto  ambientale,
          tenuto conto delle preminenti  esigenze  di  appaltabilita'
          dell'opera  e  della  sua  realizzazione  entro  i  termini
          previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
          finanziati con le risorse del PNC dal  decreto  di  cui  al
          comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
          59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  luglio
          2021, n. 101. La determinazione conclusiva della conferenza
          approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta  e
          autorizzazioni  necessari  ai  fini  della   localizzazione
          dell'opera, della conformita' urbanistica  e  paesaggistica
          dell'intervento, della  risoluzione  delle  interferenze  e
          delle  relative  opere  mitigatrici  e   compensative.   La
          determinazione conclusiva della conferenza  perfeziona,  ad
          ogni fine urbanistico ed edilizio,  l'intesa  tra  Stato  e
          regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione
          dell'opera,  ha  effetto  di   variante   degli   strumenti
          urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
          titoli  abilitativi  rilasciati  per  la  realizzazione   e
          l'esercizio   del   progetto,    recandone    l'indicazione
          esplicita.  La  variante  urbanistica,   conseguente   alla
          determinazione  conclusiva   della   conferenza,   comporta
          l'assoggettamento   dell'area   a    vincolo    preordinato
          all'esproprio ai sensi dell'articolo  10  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  e  le
          comunicazioni agli  interessati  di  cui  all'articolo  14,
          comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo  della
          fase partecipativa di  cui  all'articolo  11  del  predetto
          decreto del Presidente della Repubblica n.  327  del  2001.
          Gli  enti  locali  provvedono  alle  necessarie  misure  di
          salvaguardia delle aree interessate e delle relative  fasce
          di rispetto e non possono  autorizzare  interventi  edilizi
          incompatibili con la localizzazione dell'opera. 
              (Omissis).». 
              «Art.  46  (Modifiche  alla  disciplina  del  dibattito
          pubblico). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, con  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili,
          adottato su proposta della  Commissione  nazionale  per  il
          dibattito pubblico di cui all'articolo  22,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  possono  essere
          individuate,  in   relazione   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 44, comma 1, nonche' a  quelli  finanziati  in
          tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC,  soglie
          dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente  a
          dibattito   pubblico   inferiori    a    quelle    previste
          dall'Allegato 1 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 10 maggio  2018,  n.  76.  In  relazione  agli
          interventi di cui all'Allegato IV al presente  decreto,  il
          dibattito pubblico ha una durata massima di  quarantacinque
          giorni e tutti i termini previsti dal  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018,  sono
          ridotti  della  meta'.  Nei  casi  di  obbligatorieta'  del
          dibattito pubblico,  la  stazione  appaltante  provvede  ad
          avviare  il  relativo  procedimento  contestualmente   alla
          trasmissione  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica   ed
          economica al Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  per
          l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44, comma  1.
          In caso di restituzione del progetto ai sensi  del  secondo
          periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico e'
          sospeso   con   avviso   pubblicato   sul   sito   internet
          istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui
          al secondo periodo del presente comma riprende a  decorrere
          dalla data di  pubblicazione  sul  medesimo  sito  internet
          istituzionale dell'avviso di trasmissione del  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica  integrato  o  modificato
          secondo le  indicazioni  rese  dal  Comitato  speciale  del
          Consiglio superiore  di  lavori  pubblici.  Gli  esiti  del
          dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate
          nella conferenza di servizi di cui all'articolo  44,  comma
          4, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita'
          dell'opera  e  della  sua  realizzazione  entro  i  termini
          previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
          finanziati con le risorse del PNC dal  decreto  di  cui  al
          comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
          59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  luglio
          2021, n. 101. Al fine di assicurare il rispetto dei termini
          di  cui  al  secondo  periodo  del   presente   comma,   la
          Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad
          istituire, entro il termine di sessanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  un  elenco  di
          soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza
          nella gestione  dei  processi  partecipativi  ovvero  nella
          gestione ed esecuzione delle attivita' di programmazione  e
          pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche,
          cui conferire  l'incarico  di  coordinatore  del  dibattito
          pubblico,  come  disciplinato  dal  decreto   adottato   in
          attuazione dell'articolo 22, comma 2,  del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016.  In  caso  di  inosservanza  da
          parte della stazione appaltante dei termini di  svolgimento
          del dibattito pubblico  previsti  dal  presente  comma,  la
          Commissione nazionale per il dibattito  pubblico  esercita,
          senza  indugio,  i   necessari   poteri   sostitutivi.   Ai
          componenti della Commissione nazionale e' riconosciuto, per
          il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri
          sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti
          previsti   per   il   personale   del    Ministero    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con oneri non
          superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. 
              2. Agli oneri di cui al comma 1, si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021-2023, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali", della missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 5,  del  decreto-legge
          30  novembre  2005,  n.  245  (Misure   straordinarie   per
          fronteggiare l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  nella
          regione Campania),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 gennaio 2006,  n.  21  (Misure  straordinarie  per
          fronteggiare l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  nella
          regione Campania ed ulteriori disposizioni  in  materia  di
          protezione civile): 
              «Art. 1 (Risoluzione del contratto  e  affidamento  del
          servizio  di  smaltimento   dei   rifiuti   nella   regione
          Campania). - (Omissis). 
              5.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri puo'  avvalersi,  per
          tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel
          settore dei rifiuti, del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e  nazionale
          in materia di valutazione di  impatto  ambientale,  per  le
          esigenze  connesse  allo  svolgimento  della  procedura  di
          valutazione e di  consulenza  nell'ambito  di  progetti  di
          opere di cui all'articolo 6 della legge 11  febbraio  1994,
          n. 109, e successive modificazioni, il cui  valore  sia  di
          entita' superiore a 5 milioni  di  euro,  per  le  relative
          verifiche  tecniche  e  per   le   conseguenti   necessita'
          operative, e' posto a carico del  soggetto  committente  il
          versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  di  una
          somma pari allo 0,5 per mille del  valore  delle  opere  da
          realizzare.  Le  predette  entrate  sono  riassegnate   con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento  si
          applica ai progetti presentati successivamente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 136,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: 
              «(Omissis). 
              136. Il comune beneficiario del contributo  di  cui  al
          comma  135  e'  tenuto  ad  affidare  i   lavori   per   la
          realizzazione  delle  opere  pubbliche  entro  dodici  mesi
          decorrenti dalla data  di  attribuzione  delle  risorse.  I
          risparmi  derivanti  da  eventuali  ribassi   d'asta   sono
          vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare  esecuzione
          e successivamente possono essere utilizzati  per  ulteriori
          investimenti, per le medesime finalita' previste dal  comma
          135, a condizione che gli stessi  vengano  impegnati  entro
          sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione. 
              (Omissis).». 
              - Per l'articolo 22, del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici),  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 6. 
              - Per  l'articolo  34-ter,  comma  5,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), si veda nei riferimenti  normativi  all'articolo
          3. 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), si  veda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 8. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 439,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022): 
              «(Omissis). 
              439. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al
          comma  438,  e'  istituita  presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta  Commissione
          composta da: 
                a)   sei   rappresentanti   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni  di
          presidente; 
                b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle
          regioni e delle province autonome; 
                c)  un  rappresentante  designato   dall'Associazione
          nazionale dei comuni italiani; 
                d)  un   rappresentante   designato   dal   Ministero
          dell'interno; 
                e) un rappresentante designato dal  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo; 
                f) un rappresentante designato dal  Dipartimento  per
          la  programmazione  e  il  coordinamento   della   politica
          economica della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
                g) un rappresentante designato dal  Dipartimento  per
          la trasformazione digitale della Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 214 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art.  214  (Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti  e  struttura  tecnica   di   missione).   -   1.
          Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
          luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti promuove le attivita' tecniche  e  amministrative
          occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione
          e approvazione delle infrastrutture  ed  effettua,  con  la
          collaborazione   delle   regioni   o   province    autonome
          interessate, le attivita' di  supporto  necessarie  per  la
          vigilanza,  da  parte  dell'autorita'   competente,   sulla
          realizzazione delle infrastrutture. 
              2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
          il Ministero impronta la propria attivita' al principio  di
          leale collaborazione con le regioni e le province  autonome
          e con gli enti locali interessati e  acquisisce,  nei  casi
          indicati dalla legge, la  previa  intesa  delle  regioni  o
          province autonome interessate. Ai fini di cui al  comma  1,
          il Ministero, in particolare: 
                a) promuove e riceve  le  proposte  delle  regioni  o
          province autonome e degli altri enti aggiudicatori; 
                b) promuove e propone intese  quadro  tra  Governo  e
          singole regioni o province autonome, al fine del  congiunto
          coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; 
                c) promuove la redazione dei progetti di fattibilita'
          delle infrastrutture da parte dei  soggetti  aggiudicatori,
          anche attraverso eventuali intese o accordi  procedimentali
          tra i soggetti comunque interessati; 
                d) provvede, eventualmente in collaborazione  con  le
          regioni, le province autonome e gli altri enti  interessati
          con oneri a proprio carico, alle attivita' di  supporto  al
          CIPE per la vigilanza sulle  attivita'  di  affidamento  da
          parte  dei  soggetti  aggiudicatori  e   della   successiva
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V; 
                e)  ove  necessario,  collabora  alle  attivita'  dei
          soggetti  aggiudicatori  o  degli  enti  interessati   alle
          attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto; 
                f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e
          definitivi, anche ai fini della  loro  sottoposizione  alle
          deliberazioni del CIPE  in  caso  di  infrastrutture  e  di
          insediamenti prioritari per lo sviluppo del  Paese  di  cui
          alla  parte  V,  proponendo  allo   stesso   le   eventuali
          prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le  opere
          di  competenza  dello  Stato,  il  parere   del   Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  o  di  altri  organi   o
          commissioni consultive, ove richiesto dalle norme  vigenti,
          e' acquisito sul progetto definitivo; 
                g) assegna ai soggetti aggiudicatori,  a  carico  dei
          fondi di cui all'articolo 202,  comma  1,  lettera  a),  le
          risorse finanziarie integrative necessarie  alle  attivita'
          progettuali; in caso di infrastrutture  e  di  insediamenti
          prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla  parte  V,
          propone, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti  aggiudicatori,
          a carico dei fondi, delle risorse  finanziarie  integrative
          necessarie   alla   realizzazione   delle   infrastrutture,
          contestualmente all'approvazione del progetto definitivo  e
          nei limiti delle risorse disponibili,  dando  priorita'  al
          completamento delle opere incompiute; 
                h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso
          sopralluoghi  tecnico-amministrativi  presso   i   cantieri
          interessati, previo accesso agli stessi; a  tal  fine  puo'
          avvalersi, ove  necessario,  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza, mediante la sottoscrizione di appositi  protocolli
          di intesa. 
              3. Per  le  attivita'  di  indirizzo  e  pianificazione
          strategica,   ricerca,   supporto   e   alta    consulenza,
          valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio  e
          alta sorveglianza delle infrastrutture, il  Ministero  puo'
          avvalersi di una struttura tecnica di missione composta  da
          dipendenti nei limiti dell'organico approvato  e  dirigenti
          delle pubbliche  amministrazioni,  da  tecnici  individuati
          dalle  regioni   o   province   autonome   territorialmente
          coinvolte,  nonche',  sulla  base  di  specifici  incarichi
          professionali o rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, da progettisti ed esperti nella  gestione  di
          lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La
          struttura tecnica di missione e' istituita con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture. La struttura puo', altresi',
          avvalersi  di  personale   di   alta   specializzazione   e
          professionalita', previa selezione, con contratti  a  tempo
          determinato  di  durata  non   superiore   al   quinquennio
          rinnovabile per una sola volta nonche'  quali  advisor,  di
          Universita' statali e non statali legalmente  riconosciute,
          di Enti  di  ricerca  e  di  societa'  specializzate  nella
          progettazione e gestione di lavori pubblici e  privati.  La
          struttura svolge,  altresi',  le  funzioni  del  Nucleo  di
          valutazione  e  verifica   degli   investimenti   pubblici,
          previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
          e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
          n. 228. 
              4. Al fine di agevolare,  sin  dall'inizio  della  fase
          istruttoria,   la   realizzazione   di   infrastrutture   e
          insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, sentiti i  Ministri  competenti,  nonche'  i
          Presidenti delle regioni o province  autonome  interessate,
          propone al Presidente del Consiglio dei ministri la  nomina
          di commissari straordinari,  i  quali  seguono  l'andamento
          delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
          e  supporto  promuovendo  anche  attivita'  di  prevenzione
          dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi  anche  con
          riferimento alle esigenze delle comunita'  locali,  nonche'
          le occorrenti intese tra  i  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita',  e
          nel caso  di  particolare  complessita'  delle  stesse,  il
          commissario straordinario  puo'  essere  affiancato  da  un
          sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Presidenti  delle  regioni  o
          province autonome territorialmente coinvolte, con  oneri  a
          carico delle regioni o province autonome proponenti  ovvero
          a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere  non
          aventi  carattere  interregionale  o   internazionale,   la
          proposta  di  nomina  del  commissario   straordinario   e'
          formulata d'intesa con la regione o la provincia  autonoma,
          o l'ente territoriale interessati. 
              5. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  comma  4
          sono posti a carico dei fondi di  cui  all'articolo  202  e
          sono contenuti nell'ambito della quota  delle  risorse  che
          annualmente sono  destinate  allo  scopo  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  Gli  oneri
          per il funzionamento della struttura tecnica di missione di
          cui  al  comma  3  trovano  copertura  sui  fondi  di   cui
          all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  nonche'  sulle  risorse  assegnate   annualmente   al
          Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti  ai  sensi
          della legge n. 144 del 1999. 
              6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   su
          proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture,  sentiti  i
          Ministri  competenti  nonche',  per  le  infrastrutture  di
          competenza  dei   soggetti   aggiudicatori   regionali,   i
          presidenti delle regioni o province  autonome  interessate,
          abilita  eventualmente   i   commissari   straordinari   ad
          adottare, con le modalita' e i poteri di  cui  all'articolo
          13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  maggio  1997,  n.  135,  in
          sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
          atti  di  qualsiasi   natura   necessari   alla   sollecita
          progettazione,  istruttoria,  affidamento  e  realizzazione
          delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 
              7. I commissari straordinari agiscono  in  autonomia  e
          con  l'obiettivo  di  garantire  l'interesse   pubblico   e
          riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro  delle
          infrastrutture e  al  CIPE  in  ordine  alle  problematiche
          riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo  le
          direttive dai medesimi impartite  e  con  il  supporto  del
          Ministero, e, ove esistenti,  della  struttura  tecnica  di
          missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite  degli
          stessi, ogni occorrente studio e  parere.  Nei  limiti  dei
          costi  autorizzati  a  norma  del  comma  8,  i  commissari
          straordinari  e  i  sub-commissari   si   avvalgono   della
          struttura di cui  al  comma  3,  nonche'  delle  competenti
          strutture regionali e  possono  avvalersi  del  supporto  e
          della collaborazione dei soggetti terzi. 
              8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di  nomina  del  commissario  straordinario  individua   il
          compenso e i costi pertinenti alle  attivita'  da  svolgere
          dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione  degli
          stessi a valere  sulle  risorse  del  quadro  economico  di
          ciascun intervento, nei limiti delle  somme  stanziate  per
          tale finalita'. 
              8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  per  le
          opere  di  cui  al  presente  articolo  si   applicano   le
          disposizioni di cui ai commi da 4 a 8. 
              9. 
              10. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          assicura il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni
          appaltanti per l'applicazione della disciplina di  settore,
          in collaborazione con le Regioni e le Province autonome  di
          Trento e di Bolzano nell'ambito delle attivita' che  queste
          esercitano ai sensi del presente codice. 
              11. In sede di prima  applicazione  restano,  comunque,
          validi gli atti ed i provvedimenti adottati  e  sono  fatti
          salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti  giuridici  sorti
          sulla  base  dell'articolo  163  del  decreto   legislativo
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              12.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 241,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
              «(Omissis). 
              241. Al fine di tutelare  e  promuovere  il  patrimonio
          culturale e storico e' autorizzata la spesa di 5,5  milioni
          di euro per l'anno 2015. Gli interventi da finanziare  sono
          individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle
          attivita' culturali e del turismo. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  4,   commi   12-septies   e
          12-octies,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,   n.   32
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per  il
          rilancio  del   settore   dei   contratti   pubblici,   per
          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici): 
              «Art.   4    (Commissari    straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis). 
              12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei
          lavori del Nodo  ferroviario  di  Genova  e  assicurare  il
          collegamento dell'ultimo miglio tra  il  Terzo  Valico  dei
          Giovi  e  il  Porto   storico   di   Genova,   i   progetti
          "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea
          AV/AC   Milano-Genova:   Terzo   Valico   dei   Giovi"    e
          "Potenziamento  Genova-Campasso"  sono  unificati   in   un
          Progetto unico, il cui  limite  di  spesa  e'  definito  in
          6.853,23 milioni  di  euro  ed  e'  interamente  finanziato
          nell'ambito delle risorse del contratto di  programma  RFI.
          Tale  finalizzazione  e'  recepita  nell'aggiornamento  del
          contratto  di  programma  -  parte  investimenti   tra   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
          per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
          unitario del  Progetto  unico  e  il  cronoprogramma  degli
          interventi. Le  risorse  che  si  rendono  disponibili  sui
          singoli  interventi  del  Progetto  unico  possono   essere
          destinate agli altri interventi  nell'ambito  dello  stesso
          Progetto  unico.   Le   opere   civili   degli   interventi
          "Potenziamento    infrastrutturale    Voltri-Brignole"    e
          "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
          costituiscono lavori  supplementari  all'intervento  "Linea
          AV/AC Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  ai  sensi
          dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014.   E'
          autorizzato l'avvio della  realizzazione  del  sesto  lotto
          costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo  Valico
          dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia'  assegnate
          alla RFI per il finanziamento del contratto di programma  -
          parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni  di  euro
          anche  nell'ambito  del   riparto   del   Fondo   per   gli
          investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,  di
          cui all'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205. 
              12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il
          Presidente della Giunta regionale  della  Liguria,  nomina,
          con proprio decreto e senza oneri per la finanza  pubblica,
          il  Commissario  straordinario  per  il  completamento  dei
          lavori del Nodo ferroviario di Genova  e  del  collegamento
          dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
          storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  47,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022): 
              «(Omissis). 
              47. Allo scopo di cofinanziare  interventi  finalizzati
          alla  promozione  e  al  potenziamento   di   percorsi   di
          collegamento urbano destinati alla mobilita' ciclistica, e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, il Fondo  per  lo  sviluppo
          delle reti  ciclabili  urbane,  con  una  dotazione  di  50
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge
          28 settembre 2018, n.  109  (Disposizioni  urgenti  per  la
          citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale  delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le altre  emergenze),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per
          la citta' di Genova,  la  sicurezza  della  rete  nazionale
          delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici
          del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze): 
              «Art.   1    (Commissario    straordinario    per    la
          ricostruzione). - (Omissis). 
              6. Il concessionario del tratto autostradale alla  data
          dell'evento,   tenuto,   in   quanto    responsabile    del
          mantenimento  in   assoluta   sicurezza   e   funzionalita'
          dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto  responsabile
          dell'evento, a  far  fronte  alle  spese  di  ricostruzione
          dell'infrastruttura e di ripristino  del  connesso  sistema
          viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
          straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui  al
          comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed  alle
          altre attivita' connesse di cui al  comma  5,  nell'importo
          provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
          conguagli,   impregiudicato   ogni    accertamento    sulla
          responsabilita' dell'evento e sul titolo in base  al  quale
          sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino   della
          viabilita'.  Nella  determinazione  di  detto  importo,  il
          Commissario straordinario comprende  tutti  gli  oneri  che
          risultano necessari al  predetto  ripristino,  ivi  inclusi
          quelli  di  cui  all'articolo  1-bis.  In  caso  di  omesso
          versamento nel termine, il Commissario  straordinario  puo'
          individuare, omessa ogni  formalita'  non  essenziale  alla
          valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque
          pervenute, un soggetto pubblico o privato che  anticipi  le
          somme necessarie alla integrale realizzazione delle  opere,
          a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
          dei crediti dello Stato nei  confronti  del  concessionario
          alla   data   dell'evento,    potendo    remunerare    tale
          anticipazione ad un tasso annuo non superiore al  tasso  di
          rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
          punti percentuali. Per assicurare  il  celere  avvio  delle
          attivita' del Commissario, in caso di mancato  o  ritardato
          versamento  da  parte  del   Concessionario,   a   garanzia
          dell'immediata attivazione del meccanismo di  anticipazione
          e' autorizzata  la  spesa  di  30  milioni  di  euro  annui
          dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
          comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro  annui  per
          ciascuno   degli   anni   dal   2018   al   2029   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;  ai  fini
          della   compensazione   in   termini   di   fabbisogno    e
          indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno
          2018 e 120  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
          corrispondente  riduzione  del  medesimo   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 1072, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per  l'anno  2018,  40
          milioni di euro per l'anno 2019, 20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
          la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.   189.
          All'atto del versamento da parte del  Concessionario  delle
          somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo
          del presente comma, il Fondo di cui all'articolo  1,  comma
          1072,  della  legge  27   dicembre   2017,   n.   205,   e'
          corrispondentemente reintegrato, anche mediante  versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   da   parte   del
          Commissario. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              (Omissis).».