Art. 11 
 
 
        Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di 
                  protezione delle vie respiratorie 
 
   1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a): 
      1) all'alinea, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2022»; 
      2) il numero 1 e' abrogato; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole «15 giugno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022». 
  2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del  primo  e
del secondo ciclo di istruzione, nonche' degli esami  conclusivi  dei
percorsi degli istituti  tecnici  superiori,  per  l'anno  scolastico
2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui  all'articolo
3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 10-quater, del decreto-legge 22
          aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale  ripresa
          delle attivita' economiche e  sociali  nel  rispetto  delle
          esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia  da
          COVID-19), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
          giugno 2021, n. 87, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10-quater (Dispositivi di  protezione  delle  vie
          respiratorie).  -  1.  Fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 3 per  il  sistema  educativo,  scolastico  e
          formativo, e' fatto obbligo di indossare i  dispositivi  di
          protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti
          casi: 
              a) fino al 30 settembre 2022, per l'accesso ai seguenti
          mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 
                  1); 
                  2) navi e traghetti adibiti a servizi di  trasporto
          interregionale; 
                  3)  treni  impiegati  nei  servizi   di   trasporto
          ferroviario passeggeri di tipo  interregionale,  Intercity,
          Intercity Notte e Alta Velocita'; 
                  4)  autobus  adibiti  a  servizi  di  trasporto  di
          persone, ad offerta indifferenziata, effettuati  su  strada
          in modo continuativo o periodico su un percorso che collega
          piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e
          prezzi prestabiliti; 
                  5)  autobus  adibiti  a  servizi  di  noleggio  con
          conducente; 
                  6)  mezzi  impiegati  nei  servizi   di   trasporto
          pubblico locale o regionale; 
                  7) mezzi  di  trasporto  scolastico  dedicato  agli
          studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di
          secondo grado; 
              (Omissis). 
              2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi  al  chiuso
          diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione  delle
          abitazioni   private,   e'   fatto   obbligo,   sull'intero
          territorio   nazionale,   di   indossare   dispositivi   di
          protezione delle vie respiratorie.  Fino  al  30  settembre
          2022,  hanno  l'obbligo   di   indossare   dispositivi   di
          protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli  utenti
          e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
          socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalita' e
          lungodegenza, le  residenze  sanitarie  assistenziali,  gli
          hospice,   le   strutture   riabilitative,   le   strutture
          residenziali per  anziani,  anche  non  autosufficienti,  e
          comunque le strutture residenziali di cui  all'articolo  44
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  12
          gennaio 2017, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 3, comma  5,  lettera  a),  del
          citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 
              «Art.  3  (Disposizioni  per  il   sistema   educativo,
          scolastico e formativo, ivi comprese modalita' di  gestione
          dei casi di positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2).  -
          (Omissis). 
              5.   Fino   alla   conclusione   dell'anno   scolastico
          2021/2022, nelle istituzioni  e  nelle  scuole  di  cui  al
          presente articolo nonche' negli istituti tecnici  superiori
          continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: 
                a) e' fatto obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di
          protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di
          maggiore  efficacia  protettiva,  fatta  eccezione  per   i
          bambini accolti nel sistema integrato di  educazione  e  di
          istruzione di cui all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  65,  per  i  soggetti  con
          patologie  o  disabilita'  incompatibili  con   l'uso   dei
          predetti dispositivi e per lo svolgimento  delle  attivita'
          sportive; 
              (Omissis).».