((Art. 12 bis 
 
 
     Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR 
 
   1. Al fine di consentire il  rispetto  dei  termini  previsti  dal
Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR),  qualora  risulti,
anche sulla base di  quanto  rappresentato  dalle  amministrazioni  o
dalle altre  parti  del  giudizio,  che  il  ricorso  ha  ad  oggetto
qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati
in tutto o in parte con le risorse previste  dal  PNRR,  in  caso  di
accoglimento  dell'istanza  cautelare,  il  tribunale  amministrativo
regionale, con la medesima ordinanza, fissa la  data  di  discussione
del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di
trenta giorni  dalla  data  di  deposito  dell'ordinanza,  disponendo
altresi' il deposito dei documenti necessari e  l'acquisizione  delle
eventuali altre prove occorrenti. In  caso  di  rigetto  dell'istanza
cautelare da parte del tribunale  amministrativo  regionale,  ove  il
Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado,  la  pronuncia
di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per  la
fissazione dell'udienza di merito. In tale  ipotesi,  si  applica  il
primo periodo del presente  comma  e  il  termine  di  trenta  giorni
decorre dalla data  di  ricevimento  dell'ordinanza  da  parte  della
segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da'  avviso
alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i
termini previsti  dal  presente  comma,  la  misura  cautelare  perde
efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio
del potere da parte della pubblica amministrazione. 
  2. Nella decisione cautelare  e  nel  provvedimento  di  fissazione
dell'udienza  di  merito,  il  giudice  motiva  espressamente   sulla
compatibilita' della misura e della data dell'udienza con il rispetto
dei termini previsti dal PNRR. 
  3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che  il
ricorso ha ad  oggetto  una  procedura  amministrativa  che  riguarda
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR. 
  4. Sono parti necessarie  dei  giudizi  disciplinati  dal  presente
articolo  le  amministrazioni  centrali  titolari  degli   interventi
previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per  le  quali  si  osservano  le
disposizioni delle leggi speciali che  prescrivono  la  notificazione
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica  l'articolo
49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato  1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano,
in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9,  del  codice
del  processo  amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  nei
giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. 
  7. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti:
«e  nei  giudizi  che  riguardano  le  procedure  di   progettazione,
autorizzazione, approvazione e realizzazione delle  opere  finanziate
in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR  e  le  relative
attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento,  nonche'  in
qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati
in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR»; 
    b) dopo le parole: «al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.
104.»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «In  sede  di   pronuncia   del
provvedimento cautelare si tiene conto della  coerenza  della  misura
adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi
di attuazione del PNRR». 
  8. Nelle ipotesi in cui, prima della data dell'8  luglio  2022,  la
misura cautelare sia gia' stata concessa, qualora il ricorso abbia ad
oggetto qualsiasi  procedura  amministrativa  che  riguardi  opere  o
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR, l'udienza per la discussione del merito e' anticipata d'ufficio
entro il termine di cui al comma 1. In tale ipotesi si  applicano  le
ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  4,  lettera  l),  del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento delle  procedure),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: 
              «Art.  1  (Principi,  finalita'   e   definizioni).   -
          (Omissis). 
              4. Ai fini del presente decreto si intende per: 
                (Omissis); 
                l) "amministrazioni centrali titolari  di  interventi
          previsti nel  PNRR",  i  Ministeri  e  le  strutture  della
          Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   responsabili
          dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti
          nel PNRR; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 49 del  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n.  104  (Attuazione  dell'articolo  44  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per
          il riordino del processo amministrativo): 
              «Art.  49  (Integrazione  del  contraddittorio).  -  1.
          Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei
          controinteressati,  il  presidente  o  il  collegio  ordina
          l'integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  degli
          altri. 
              2. L'integrazione del contraddittorio non  e'  ordinata
          nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile,
          inammissibile, improcedibile o infondato; in tali  casi  il
          collegio provvede con sentenza  in  forma  semplificata  ai
          sensi dell'articolo 74. 
              3.  Il  giudice,   nell'ordinare   l'integrazione   del
          contraddittorio, fissa il relativo  termine,  indicando  le
          parti  cui  il  ricorso  deve   essere   notificato.   Puo'
          autorizzare,   se   ne   ricorrono   i   presupposti,    la
          notificazione  per  pubblici  proclami  prescrivendone   le
          modalita'. Se l'atto di  integrazione  del  contraddittorio
          non e' tempestivamente notificato e depositato, il  giudice
          provvede ai sensi dell'articolo 35. 
              4.  I  soggetti  nei  cui  confronti  e'  integrato  il
          contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono  pregiudicati
          dagli atti processuali anteriormente compiuti.». 
              - Si riportano gli articoli 119, comma 2 e  120,  comma
          9,  del  decreto  legislativo  2  luglio   2010,   n.   104
          (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, recante delega al governo per il riordino del  processo
          amministrativo), come modificati dalla presente legge: 
              «Art.  119  (Rito  abbreviato  comune   a   determinate
          materie). - (Omissis). 
              2. Tutti i termini processuali ordinari sono  dimezzati
          salvo,  nei  giudizi  di  primo  grado,   quelli   per   la
          notificazione  del  ricorso   introduttivo,   del   ricorso
          incidentale e dei motivi aggiunti, nonche'  quelli  di  cui
          all'articolo  62,   comma   1,   e   quelli   espressamente
          disciplinati nel presente articolo. 
              (Omissis).». 
              «Art. 120 (Disposizioni specifiche ai  giudizi  di  cui
          all'articolo 119, comma 1, lettera a). - (Omissis).». 
              9.  Il  giudice  deposita  la  sentenza  con  la  quale
          definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di
          discussione.  Quando  la  stesura  della   motivazione   e'
          particolarmente   complessa,   il   giudice   pubblica   il
          dispositivo nel termine di cui al primo periodo,  indicando
          anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
          darvi attuazione, e comunque  deposita  la  sentenza  entro
          trenta giorni dall'udienza. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  48,  comma  4,  del  citato
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei
          contratti pubblici PNRR e PNC). - (Omissis). 
              4. In caso di impugnazione  degli  atti  relativi  alle
          procedure di affidamento di cui al comma 1  e  nei  giudizi
          che   riguardano    le    procedure    di    progettazione,
          autorizzazione, approvazione e  realizzazione  delle  opere
          finanziate in tutto o in parte con le risorse previste  dal
          PNRR e relative attivita' di espropriazione, occupazione  e
          di   asservimento,   nonche'   in    qualsiasi    procedura
          amministrativa che riguardi interventi finanziati in  tutto
          o in parte con le risorse previste  dal  PNRR,  si  applica
          l'articolo 125 del codice del  processo  amministrativo  di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  In  sede
          di pronuncia del provvedimento  cautelare  si  tiene  conto
          della coerenza della misura adottata con  la  realizzazione
          degli obiettivi e il rispetto dei tempi di  attuazione  del
          PNRR. 
              (Omissis).».