((Art. 12 ter 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  funzionamento  del  comitato  di
  monitoraggio di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del  decreto-legge
  15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
  maggio 2012, n. 56. 
   1. All'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 15  marzo  2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.
56, dopo le  parole:  «Ministero  della  difesa,»  sono  inserite  le
seguenti: «del Ministero dell'interno,».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   l'articolo   1-bis,   comma   7,   del
          decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21  (Norme  in  materia  di
          poteri speciali sugli assetti societari nei  settori  della
          difesa  e  della  sicurezza  nazionale,  nonche'   per   le
          attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia,
          dei  trasporti  e  delle  comunicazioni),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1-bis (Poteri speciali  inerenti  ai  servizi  di
          comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia  5G,
          basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - (Omissis). 
              7. Le attivita' di  monitoraggio,  tese  alla  verifica
          dell'osservanza  delle  prescrizioni  e  delle   condizioni
          impartite con il  provvedimento  di  esercizio  dei  poteri
          speciali, alla analisi della relativa  adeguatezza  e  alla
          verifica   dell'adozione   di   adeguate   misure,    anche
          tecnologiche,  attuative  delle  medesime  prescrizioni   o
          condizioni sono svolte da un comitato  composto  da  uno  o
          piu' rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  del
          Ministero della difesa,  del  Ministero  dell'interno,  del
          Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
          digitale,  o,  se  non  nominato,  della  struttura   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente   per
          l'innovazione tecnologica e  la  digitalizzazione,  nonche'
          dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale.  Per   le
          attivita' di monitoraggio, il comitato si avvale anche  del
          Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN),  e
          delle articolazioni tecniche dei Ministeri  dell'interno  e
          della  difesa.  Ai  lavori  del  comitato  di  monitoraggio
          possono essere chiamati a partecipare altri  rappresentanti
          dei Ministeri di cui al  comma  6.  Al  fine  del  concreto
          esercizio  delle  attivita'  di  monitoraggio  il  soggetto
          interessato comunica, con la periodicita' indicata  con  il
          provvedimento  di  esercizio  dei  poteri  speciali,   ogni
          attivita'  esecutiva  posta  in  essere,  ivi  inclusa   la
          stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo  ogni
          opportuno dettaglio  tecnico  ed  evidenziando  le  ragioni
          idonee ad assicurare la conformita' della medesima al piano
          approvato ai sensi del comma  3.  Il  soggetto  interessato
          trasmette altresi' una relazione periodica semestrale sulle
          attivita' in corso. E' fatta salva la possibilita'  per  il
          comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e  verifiche
          tecniche, anche con le modalita' di cui all'articolo 2-bis,
          relativamente ai beni e alle componenti ad alta  intensita'
          tecnologica    funzionali    alla    progettazione,    alla
          realizzazione, alla  manutenzione  e  alla  gestione  delle
          attivita' di cui al comma  1  nonche'  ad  altri  possibili
          fattori  di  vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere
          l'integrita' e la sicurezza delle reti,  dei  dati  che  vi
          transitano o dei  sistemi,  oggetto  del  provvedimento  di
          esercizio  dei  poteri   speciali.   L'inosservanza   delle
          prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento
          di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a
          incidere sul  provvedimento  approvativo  e'  segnalata  al
          gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali
          di cui al comma 6, il quale puo' proporre al Consiglio  dei
          ministri l'applicazione delle sanzioni previste  dal  comma
          5, la revoca o la modifica del provvedimento  autorizzativo
          e il divieto di esercizio delle attivita'  funzionali  alla
          progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla
          gestione delle attivita' di cui al comma 1. 
              (Omissis).».