((Art. 12 ter Disposizioni urgenti in materia di funzionamento del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. 1. All'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: «Ministero della difesa,» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'interno,».))
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come modificato dalla presente legge: «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - (Omissis). 7. Le attivita' di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o piu' rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nonche' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attivita' di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attivita' di monitoraggio il soggetto interessato comunica, con la periodicita' indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attivita' esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformita' della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresi' una relazione periodica semestrale sulle attivita' in corso. E' fatta salva la possibilita' per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalita' di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1 nonche' ad altri possibili fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo e' segnalata al gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale puo' proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attivita' funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1. (Omissis).».