((Art. 12 quater 
 
 
           Misure urgenti per le infrastrutture culturali 
 
   1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata, per l'anno  2022,
di 15 milioni  di  euro.  Alla  copertura  degli  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 183, comma 2, del medesimo decreto-legge.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  183,  commi  2  e  3,   del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 183 (Misure per  il  settore  della  cultura).  -
          (Omissis). 
              2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e
          le attivita' culturali e per il  turismo  e'  istituito  un
          Fondo per le emergenze delle imprese  e  delle  istituzioni
          culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di  euro  per
          l'anno  2020,  destinato  al   sostegno   delle   librerie,
          dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e  i
          lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
          da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai  diritti
          d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
          della  cultura  di  cui  all'articolo   101   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi  da  quelli  di
          cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi'  al  ristoro
          delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
          ridimensionamento, in seguito all'emergenza  epidemiologica
          da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
          assegnazione  delle  risorse,  tenendo  conto  dell'impatto
          economico negativo  nei  settori  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19. 
              3. Al fine di assicurare il funzionamento dei  musei  e
          dei luoghi della cultura statali di  cui  all'articolo  101
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  afferenti
          al settore museale, tenuto conto delle mancate  entrate  da
          vendita di biglietti d'ingresso,  conseguenti  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19,  e'  autorizzata
          la spesa di 165 milioni di euro per  l'anno  2020,  di  125
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
          l'anno 2022.  Le  somme  di  cui  al  presente  comma  sono
          assegnate  allo  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo. 
              (Omissis).».