Art. 2 
 
Misure urgenti in materia di costruzione,  manutenzione  e  messa  in
  sicurezza delle dighe, nonche' di controllo sul loro esercizio. 
   1. Al fine  di  ridurre  i  tempi  di  approvazione  dei  progetti
relativi   agli   interventi   afferenti   alla   costruzione,   alla
manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in  coerenza  con
le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' di
rafforzare l'attivita' di vigilanza sul loro esercizio,  all'articolo
2  del  decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  il  comma  1  e'
sostituito dal seguente: 
    «1.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  e'  adottato,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto  1988,  n.  400,  il  regolamento  per  la  disciplina  del
procedimento di approvazione  dei  progetti  e  del  controllo  sulla
costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in
particolare, disposizioni relative ai seguenti punti: 
      a) modalita' e termini per  la  presentazione  dei  progetti  e
della relativa documentazione,  per  l'istruttoria  e  l'approvazione
tecnica,  nonche'  per  l'acquisizione  del  parere   del   Consiglio
superiore dei lavori pubblici; 
      b)   modalita',   termini   e   contenuti   dei   provvedimenti
dell'amministrazione   relativamente   a    costruzione,    esercizio
sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione; 
      c) potere di emanare atti generali contenenti  norme  tecniche,
anche con riferimento alle modalita' di esercizio  degli  invasi,  di
riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere; 
      d)  potere   di   prescrivere   interventi   di   manutenzione,
miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di
sicurezza delle opere; 
      e)  potere  di  limitazione  dell'esercizio   per   motivi   di
sicurezza; 
      f)  poteri  ispettivi  relativamente  alla   esecuzione,   alla
costruzione, all'esercizio  e  alla  dismissione  delle  opere,  alla
conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta; 
      g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere  di
derivazione  funzionalmente  connesse   all'invaso   in   classi   di
attenzione ai fini della vigilanza e del controllo; 
      h) modalita' e termini per la presentazione  di  una  periodica
perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione  delle
opere; 
      i) termini e modalita' di  coordinamento  tra  procedimenti  di
approvazione tecnica di cui alla lettera a) e  procedimenti  relativi
al rilascio delle concessioni di derivazione  di  acqua  pubblica  da
parte delle  regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.». 
  2. A decorrere dall'anno 2022, una quota fino al 15  per  cento,  e
comunque entro il limite massimo di 800.000 euro annui, delle risorse
di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3  ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286, confluiscono nel fondo risorse decentrate del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per essere destinate  al
riconoscimento di incentivi, con le modalita' e i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata  integrativa  e  nei  limiti  delle
risorse effettivamente confluite nel medesimo fondo,  in  favore  dei
dipendenti  di   livello   non   dirigenziale   in   servizio   nelle
articolazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma   171,   del   citato
decreto-legge n. 262 del  2006,  per  lo  svolgimento  di  specifiche
funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe
e delle opere di derivazione, nonche' di istruttoria di progetti e di
valutazione della sicurezza.  Gli  incentivi  corrisposti  nel  corso
dell'anno al personale di cui al primo periodo sono comprensivi anche
degli    oneri    previdenziali    e    assistenziali    a     carico
dell'amministrazione e non possono  superare  l'importo  del  15  per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. 
  3. Una quota fino al 4 per  cento  e,  comunque,  entro  il  limite
massimo di 200.000 euro annui, delle risorse di cui  all'articolo  2,
comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, (( e'  destinata
)) alle spese di missione del personale di cui al comma  2  impegnato
nello svolgimento delle relative funzioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 2, del decreto-legge  8  agosto
          1994,  n.  507  (Misure  urgenti  in  materia  di   dighe),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
          n. 584, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2.  -  1.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e'  adottato,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, il regolamento per la  disciplina  del
          procedimento di approvazione dei progetti e  del  controllo
          sulla  costruzione,  l'esercizio  e  la  dismissione  delle
          dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai
          seguenti punti: 
                a) modalita'  e  termini  per  la  presentazione  dei
          progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria
          e l'approvazione tecnica, nonche'  per  l'acquisizione  del
          parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
                b) modalita', termini e contenuti  dei  provvedimenti
          dell'amministrazione relativamente a costruzione, esercizio
          sperimentale,  collaudo  speciale,  esercizio  ordinario  e
          dismissione; 
                c) potere di emanare atti generali  contenenti  norme
          tecniche, anche con riferimento alle modalita' di esercizio
          degli invasi, di  riqualificazione  della  sicurezza  e  di
          manutenzione delle opere; 
                d) potere di prescrivere interventi di  manutenzione,
          miglioramento e adeguamento  finalizzati  a  migliorare  le
          condizioni di sicurezza delle opere; 
                e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di
          sicurezza; 
                f) poteri ispettivi  relativamente  alla  esecuzione,
          alla costruzione, all'esercizio e  alla  dismissione  delle
          opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti  di
          ritenuta; 
                g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle
          opere di derivazione funzionalmente connesse all'in-vaso in
          classi  di  attenzione  ai  fini  della  vigilanza  e   del
          controllo; 
                h) modalita' e termini per la  presentazione  di  una
          periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di
          manutenzione delle opere; 
                i)  termini  e   modalita'   di   coordinamento   tra
          procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a)
          e procedimenti relativi al rilascio  delle  concessioni  di
          derivazione di acqua pubblica  da  parte  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
          di cui al comma  1  continuano  ad  avere  applicazione  il
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° novembre 1959, n.  1363,  e  le  disposizioni
          tecniche ed amministrative emanate sulla  base  di  questo,
          salve   le   innovazioni   apportate   dalla   legislazione
          successiva. Nei  casi  di  minore  importanza  il  Servizio
          nazionale dighe  puo'  consentire  l'applicazione  parziale
          delle norme suddette. 
              2-bis. Entro sei mesi dall'emanazione  del  regolamento
          di cui al comma 1, le regioni adottano un  regolamento  per
          la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti
          e del controllo sulla costruzione  e  sull'esercizio  delle
          dighe di loro competenza, con  opportuno  riferimento  alle
          prescrizioni del predetto regolamento.». 
              - Si  riporta  l'articolo  2,  commi  171  e  172,  del
          decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni  urgenti
          in  materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: 
              «Art.  2  (Misure  in  materia   di   riscossione).   -
          (Omissis). 
              171.   Fermi   i   compiti,   gli   obblighi,   e    le
          responsabilita' degli enti  concessionari  e  dei  soggetti
          gestori in materia di sicurezza,  nonche'  le  funzioni  di
          controllo delle amministrazioni concedenti, i compiti e  le
          attribuzioni facenti capo al Registro  italiano  dighe,  ai
          sensi  del  citato  articolo  91,  comma  1,  del   decreto
          legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo  10  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24  marzo  2003,  n.  136,  sono  trasferiti  al
          Ministero delle infrastrutture,  e  sono  esercitati  dalle
          articolazioni amministrative individuate con il regolamento
          di organizzazione del Ministero, adottato  ai  sensi  dell'
          articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.
          181, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio
          2006, n. 233. Fino  all'adozione  del  citato  regolamento,
          l'attivita'  facente  capo  agli  uffici   periferici   del
          Registro  italiano  dighe  continua  ad  essere  esercitata
          presso le sedi e  gli  uffici  gia'  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 11 del regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136. 
              172. Le spese occorrenti  per  il  finanziamento  delle
          attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono
          finanziate dalla contribuzione a carico  degli  utenti  dei
          servizi, ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere b)  e
          c), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi  previsti  dalla
          legge, per la parte non coperta da finanziamento  a  carico
          dello Stato, e affluiscono ad apposita unita'  previsionale
          di base inserita nello stato di  previsione  del  Ministero
          delle  infrastrutture.  Una  quota   degli   introiti   che
          affluiscono annualmente a  titolo  di  contribuzione  degli
          utenti dei servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012,
          pari  a  euro  2.673.000  per  l'anno  2013,  pari  a  euro
          3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000  annui  a
          decorrere dal  2015,  resta  acquisita  al  bilancio  dello
          Stato;  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. Nella medesima unita'  previsionale
          di   base   confluiscono   gli   stanziamenti    finanziari
          attualmente iscritti nello stato di previsione della  spesa
          del Ministero delle infrastrutture  per  le  attivita'  del
          Registro italiano dighe. 
              (Omissis).».