Art. 2 Misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonche' di controllo sul loro esercizio. 1. Al fine di ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' di rafforzare l'attivita' di vigilanza sul loro esercizio, all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti: a) modalita' e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonche' per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; b) modalita', termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente a costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione; c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalita' di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere; d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere; e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza; f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta; g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo; h) modalita' e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere; i) termini e modalita' di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.». 2. A decorrere dall'anno 2022, una quota fino al 15 per cento, e comunque entro il limite massimo di 800.000 euro annui, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, confluiscono nel fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per essere destinate al riconoscimento di incentivi, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa e nei limiti delle risorse effettivamente confluite nel medesimo fondo, in favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nelle articolazioni di cui all'articolo 2, comma 171, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonche' di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza. Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al personale di cui al primo periodo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e non possono superare l'importo del 15 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. 3. Una quota fino al 4 per cento e, comunque, entro il limite massimo di 200.000 euro annui, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, (( e' destinata )) alle spese di missione del personale di cui al comma 2 impegnato nello svolgimento delle relative funzioni.
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 2, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, come modificato dalla presente legge: «Art. 2. - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti: a) modalita' e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonche' per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; b) modalita', termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente a costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione; c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalita' di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere; d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere; e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza; f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta; g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all'in-vaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo; h) modalita' e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere; i) termini e modalita' di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe puo' consentire l'applicazione parziale delle norme suddette. 2-bis. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento.». - Si riporta l'articolo 2, commi 171 e 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: «Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - (Omissis). 171. Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilita' degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonche' le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti, i compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136. 172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Una quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015, resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nella medesima unita' previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attivita' del Registro italiano dighe. (Omissis).».