Art. 3 
 
Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie  di  Porto  -  Guardia
  Costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. 
   1. Per assicurare la funzionalita' delle Capitanerie  di  Porto  -
Guardia costiera anche attraverso la realizzazione di  interventi  da
eseguire in un arco temporale ultradecennale per  la  costruzione  di
nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione,  l'ampliamento,  il
completamento,    l'esecuzione    di     interventi     straordinari,
l'efficientamento energetico, l'acquisto dei  relativi  arredi  e  il
miglioramento antisismico di quelle gia' esistenti, oltre  che  delle
annesse pertinenze,  comprese  quelle  confiscate  alla  criminalita'
organizzata,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e'  istituito  un  fondo
con una dotazione  di  1,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  di
((500.000 euro)) per l'anno 2023, di 6,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026 e di 4,4 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2027 al 2036. Sono esclusi dagli interventi di cui  al
presente comma gli immobili in locazione passiva alle Capitanerie  di
porto - Guardia costiera. Per l'utilizzo delle risorse del  fondo  si
applicano: 
    a) per le opere di edilizia previste  dall'elenco  di  interventi
((di cui al  comma  2)),  considerate  opere  destinate  alla  difesa
militare, le disposizioni di cui  all'articolo  33,  comma  1,  della
legge 1° agosto 2002, n. 166; 
    b) per le procedure di affidamento, le disposizioni di  cui  alla
parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    c) le disposizioni di cui all'articolo 15 della  legge  7  agosto
1990, n. 241, in relazione  alla  funzione  di  stazione  appaltante,
svolta  dai  competenti  Provveditorati  interregionali  alle   opere
pubbliche, dall'Agenzia del demanio o dagli enti locali,  sulla  base
di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate. 
  2. L'approvazione dei progetti delle opere  previste  dal  comma  1
equivale a tutti gli effetti a  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
nonche' di urgenza e indifferibilita' delle  opere  stesse.  L'elenco
degli interventi, predisposto dal Comando generale delle  Capitanerie
di   porto   -   Guardia   Costiera   e   relativo,   tra    l'altro,
all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire
e ai parametri progettuali da rispettare, e'  approvato  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  il
Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ed  e'
comunicato alle  competenti  Commissioni  parlamentari  entro  trenta
giorni dalla sua approvazione. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili  riferisce  annualmente  alle  competenti
Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli  interventi.
Gli  interventi  sono   realizzati   ricorrendo   preferibilmente   a
infrastrutture demaniali che possono essere abbattute  e  ricostruite
sullo  stesso  sedime;  alla  rifunzionalizzazione   degli   immobili
confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  anche  attraverso  il  loro
abbattimento e la successiva  ricostruzione,  laddove  economicamente
piu' vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di  comandi
o uffici di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto,  tramite
l'Agenzia del demanio, di immobili privati tra cui quelli destinati a
comandi o reparti delle Capitanerie di porto -  guardia  costiera  in
regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree  o  immobili
di  proprieta'  dei  comuni  interessati,  acquisiti  anche  mediante
permuta con aree o fabbricati di proprieta' dello Stato. 
  3. L'elenco di cui al comma 2 riporta il codice unico  di  progetto
(CUP) per ogni intervento.  Il  monitoraggio  avviene  attraverso  il
sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per
l'anno 2022, a ((500.000 euro)) per l'anno 2023,  a  6,4  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 4,4 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede: 
    a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024  al  2036,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, allo scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili; 
    b) quanto a 800.000 euro per l'anno  2022,  a  500.000  euro  per
l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026, mediante corrispondente utilizzo delle ((risorse del Fondo)) di
parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  5. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 475: 
      1) all'alinea, primo periodo: 
        1.1) le parole «dei servizi di  istituto  dell'organizzazione
territoriale  e  del   Comando   unita'   forestali,   ambientali   e
agroalimentari» sono soppresse; 
        1.2)  le  parole  «di  un  programma   ultradecennale»   sono
sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di
interventi»; 
        1.3)  le  parole  «l'adeguamento»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «il miglioramento»; 
      2) alla lettera a), le parole «dal programma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'elenco di interventi ((di cui alla  lettera  e)
))»; 
      3) alla lettera e): 
        3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti:
«l'elenco di interventi»; 
        3.2) le parole «del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta» sono soppresse; 
        3.3)  le  parole  «del  programma»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «degli interventi»; 
      4) alla lettera f): 
        4.1) le parole «del programma» sono soppresse; 
        4.2) dopo  le  parole  «tramite  l'Agenzia  del  demanio,  di
immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli»; 
    b) al comma 476: 
      1) all'alinea, primo periodo: 
        1.1) le parole «dei servizi di istituto» sono soppresse; 
        1.2)  le  parole  «di  un  programma   ultradecennale»   sono
sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di
interventi»; 
        1.3)  le  parole  «l'adeguamento»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «il miglioramento»; 
      2) alla lettera a), le parole «dal programma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'elenco di interventi (( di cui alla lettera  e)
))»; 
      3) alla lettera e): 
        3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti:
«l'elenco di interventi»; 
        3.2)  le  parole  «del  programma»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «degli interventi»; 
      4) alla lettera f): 
        4.1) le parole «del programma» sono soppresse; 
        4.2) dopo  le  parole  «tramite  l'Agenzia  del  demanio,  di
immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli». 
      ((5-bis. Al fine di assicurare  l'adeguamento  dell'ordinamento
interno  alle  disposizioni  dettate  dall'Organizzazione   marittima
internazionale, dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 164, e' inserito il seguente: 
        «Art. 7-bis (Adeguamento alle disposizioni  dell'IMO).  -  1.
Con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili si da' attuazione alle  disposizioni  di  ordine  tecnico
contenute    in    risoluzioni,    circolari,    interpretazioni    e
raccomandazioni  dell'IMO  aventi  carattere   non   obbligatorio   o
subordinate     alla     preventiva     valutazione     da      parte
dell'Amministrazione))». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 33, comma  1,  della  legge  1°
          agosto  2002,  n.   166   (Disposizioni   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti): 
              «Art. 33 (Disposizioni in  materia  di  capitanerie  di
          porto - guardia costiera). - 1. Ai  fini  dell'accertamento
          di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          1994, n. 383, le opere di edilizia relative  a  fabbricati,
          pertinenze e opere accessorie destinate o  da  destinare  a
          comandi e reparti delle  capitanerie  di  porto  -  guardia
          costiera, comprese quelle  per  sistemi  di  controllo  dei
          traffici marittimi, sono equiparate  alle  opere  destinate
          alla difesa militare. Restano ferme  le  autorizzazioni  di
          competenza  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali, ai sensi  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative in materia di beni culturali e  ambientali,  di
          cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora
          le  predette  opere,  costruzioni  e  impianti  tecnologici
          ricadano su immobili o aree vincolate. 
              (Omissis).». 
              - La Parte II, titoli III e IV,  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n.  77  (Governance  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento  delle
          strutture amministrative e di accelerazione  e  snellimento
          delle  procedure),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio  2021,  n.  108,  recano,  rispettivamente:
          «Disposizioni  di   accelerazione   e   snellimento   delle
          procedure    e    di    rafforzamento    della    capacita'
          amministrativa», «Procedura speciale  per  alcuni  progetti
          PNRR», «Contratti pubblici». 
              - Si riporta l'articolo 15, della legge 7 agosto  1990,
          n.  241   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -  1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo  14,
          le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214. 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012. 
              - Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi). - (Omissis). 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 475 e 476, della legge
          30 dicembre 2021, n.  234  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              475. Per  assicurare  la  funzionalita'  dell'Arma  dei
          carabinieri, quale forza militare di polizia  a  competenza
          generale e in servizio permanente  di  pubblica  sicurezza,
          capillarmente   dislocata   sul    territorio    nazionale,
          attraverso  la  realizzazione,   in   un   arco   temporale
          ultradecennale, di interventi per la costruzione  di  nuove
          caserme demaniali con le annesse  pertinenze  e  l'acquisto
          dei relativi arredi e la  ristrutturazione,  l'ampliamento,
          il completamento, l'esecuzione di interventi  straordinari,
          l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico
          di quelle gia' esistenti, comprese quelle  confiscate  alla
          criminalita' organizzata, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero della  difesa  e'  istituito  un  fondo  con  una
          dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni
          di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo  delle  risorse
          del fondo si applicano le seguenti disposizioni: 
                a) le  opere  di  edilizia  previste  dall'elenco  di
          interventi di cui alla lettera e)  sono  considerate  opere
          destinate alla difesa nazionale ai  fini  dell'applicazione
          del capo I del titolo VII  del  libro  secondo  del  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66; 
                b) si applicano le procedure in materia di  contratti
          pubblici previste dai titoli III e IV della  parte  II  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
                c) la  funzione  di  stazione  appaltante  e'  svolta
          dall'Agenzia del  demanio,  dai  competenti  provveditorati
          alle opere pubbliche o dagli enti  locali,  sulla  base  di
          accordi stipulati tra  le  amministrazioni  interessate  ai
          sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
                d) l'approvazione dei progetti delle  opere  previste
          dal  presente  comma  equivale  a  tutti  gli   effetti   a
          dichiarazione di pubblica utilita'  nonche'  di  urgenza  e
          indifferibilita' delle opere stesse; 
                e) l'elenco di  interventi,  predisposto  sulla  base
          delle  proposte  del   Comando   generale   dell'Arma   dei
          carabinieri relative,  tra  l'altro,  all'individuazione  e
          alla localizzazione  degli  interventi  da  eseguire  e  ai
          parametri  progettuali  da  rispettare,  e'  approvato  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili, di concerto con il Ministro  dell'interno,  il
          Ministro della difesa e il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, sentita l'Agenzia  del  demanio,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge ed  e'
          comunicato alle competenti Commissioni  parlamentari  entro
          trenta giorni dalla sua  approvazione.  Il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  riferisce
          annualmente alle competenti Commissioni parlamentari  sullo
          stato di attuazione degli interventi; 
                f) gli interventi devono essere realizzati ricorrendo
          preferibilmente a  stabili  demaniali  che  possono  essere
          abbattuti  e  ricostruiti   sullo   stesso   sedime;   alla
          rifunzionalizzazione   degli   immobili   confiscati   alla
          criminalita' organizzata ai sensi del  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche  attraverso  il
          loro abbattimento e  la  successiva  ricostruzione  laddove
          economicamente  piu'  vantaggioso;  all'accasermamento  nel
          medesimo  stabile  di  reparti  di  diverse  organizzazioni
          funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di
          immobili privati, tra  cui  quelli  gia'  sede  di  presidi
          territoriali  dell'Arma  dei  carabinieri  in   regime   di
          locazione con conseguente adeguamento; ad aree  o  immobili
          di  proprieta'  dei  comuni  interessati,  acquisiti  anche
          mediante permuta con aree o fabbricati di proprieta'  dello
          Stato. 
              476. Per assicurare la funzionalita'  del  Corpo  della
          guardia di finanza, quale forza di  polizia  a  ordinamento
          militare con competenza generale  in  materia  economica  e
          finanziaria,   capillarmente   dislocata   sul   territorio
          nazionale,  attraverso  la  realizzazione,   in   un   arco
          temporale ultradecennale, di interventi per la  costruzione
          di nuove caserme demaniali  con  le  annesse  pertinenze  e
          l'acquisto  dei  relativi  arredi  e  la  ristrutturazione,
          l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi
          straordinari,    l'efficientamento    energetico    e    il
          miglioramento  antisismico  di   quelle   gia'   esistenti,
          comprese quelle confiscate alla  criminalita'  organizzata,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 40
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  20
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2036.
          Per l'utilizzo delle risorse  del  fondo  si  applicano  le
          seguenti disposizioni: 
                a) le  opere  di  edilizia  previste  dall'elenco  di
          interventi di cui alla lettera e)  sono  considerate  opere
          destinate alla difesa nazionale ai  fini  dell'applicazione
          del libro secondo, titolo VII, capo I, del codice di cui al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
                b) si applicano le procedure in materia di  contratti
          pubblici previste dalla parte II,  titoli  III  e  IV,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
                c) la  funzione  di  stazione  appaltante  e'  svolta
          dall'Agenzia del  demanio,  dai  competenti  provveditorati
          alle opere pubbliche o dagli enti  locali,  sulla  base  di
          accordi stipulati tra  le  amministrazioni  interessate  ai
          sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
                d) l'approvazione dei progetti delle  opere  previste
          dal  presente  comma  equivale  a  tutti  gli   effetti   a
          dichiarazione di pubblica utilita'  nonche'  di  urgenza  e
          indifferibilita' delle opere stesse; 
                e) l'elenco di interventi,  predisposto  dal  Comando
          generale della Guardia di finanza e relativo, tra  l'altro,
          all'individuazione e alla localizzazione  degli  interventi
          da eseguire e ai parametri progettuali  da  rispettare,  e'
          approvato con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministro
          dell'interno e il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente  legge  ed  e'  comunicato
          alle  competenti  Commissioni  parlamentari  entro   trenta
          giorni  dalla   sua   approvazione.   Il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  riferisce
          annualmente alle competenti Commissioni parlamentari  sullo
          stato di attuazione degli interventi; 
                f) gli interventi devono essere realizzati ricorrendo
          preferibilmente a  stabili  demaniali  che  possono  essere
          abbattuti  e  ricostruiti   sullo   stesso   sedime;   alla
          rifunzionalizzazione   degli   immobili   confiscati   alla
          criminalita' organizzata, ai sensi del  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,   anche
          attraverso   il   loro   abbattimento   e   la   successiva
          ricostruzione,  laddove  economicamente  piu'  vantaggioso;
          all'accasermamento  nel  medesimo  stabile  di  comandi   o
          reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto,
          tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati, tra cui
          quelli gia' sede di comandi  o  reparti  della  Guardia  di
          finanza in regime di locazione con conseguente adeguamento;
          ad aree o immobili di proprieta'  dei  comuni  interessati,
          acquisiti anche mediante permuta con aree o  fabbricati  di
          proprieta' dello Stato.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  164
          (Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto
          degli obblighi dello  Stato  di  bandiera),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2011.