Art. 3 Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. 1. Per assicurare la funzionalita' delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera anche attraverso la realizzazione di interventi da eseguire in un arco temporale ultradecennale per la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto dei relativi arredi e il miglioramento antisismico di quelle gia' esistenti, oltre che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalita' organizzata, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo con una dotazione di 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, di ((500.000 euro)) per l'anno 2023, di 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente comma gli immobili in locazione passiva alle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano: a) per le opere di edilizia previste dall'elenco di interventi ((di cui al comma 2)), considerate opere destinate alla difesa militare, le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166; b) per le procedure di affidamento, le disposizioni di cui alla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; c) le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla funzione di stazione appaltante, svolta dai competenti Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'Agenzia del demanio o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate. 2. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal comma 1 equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse. L'elenco degli interventi, predisposto dal Comando generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e relativo, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi. Gli interventi sono realizzati ricorrendo preferibilmente a infrastrutture demaniali che possono essere abbattute e ricostruite sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione, laddove economicamente piu' vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o uffici di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati tra cui quelli destinati a comandi o reparti delle Capitanerie di porto - guardia costiera in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprieta' dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprieta' dello Stato. 3. L'elenco di cui al comma 2 riporta il codice unico di progetto (CUP) per ogni intervento. Il monitoraggio avviene attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, a ((500.000 euro)) per l'anno 2023, a 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede: a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; b) quanto a 800.000 euro per l'anno 2022, a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente utilizzo delle ((risorse del Fondo)) di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 475: 1) all'alinea, primo periodo: 1.1) le parole «dei servizi di istituto dell'organizzazione territoriale e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari» sono soppresse; 1.2) le parole «di un programma ultradecennale» sono sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di interventi»; 1.3) le parole «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il miglioramento»; 2) alla lettera a), le parole «dal programma» sono sostituite dalle seguenti: «dall'elenco di interventi ((di cui alla lettera e) ))»; 3) alla lettera e): 3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco di interventi»; 3.2) le parole «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta» sono soppresse; 3.3) le parole «del programma» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi»; 4) alla lettera f): 4.1) le parole «del programma» sono soppresse; 4.2) dopo le parole «tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli»; b) al comma 476: 1) all'alinea, primo periodo: 1.1) le parole «dei servizi di istituto» sono soppresse; 1.2) le parole «di un programma ultradecennale» sono sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di interventi»; 1.3) le parole «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il miglioramento»; 2) alla lettera a), le parole «dal programma» sono sostituite dalle seguenti: «dall'elenco di interventi (( di cui alla lettera e) ))»; 3) alla lettera e): 3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco di interventi»; 3.2) le parole «del programma» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi»; 4) alla lettera f): 4.1) le parole «del programma» sono soppresse; 4.2) dopo le parole «tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli». ((5-bis. Al fine di assicurare l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dettate dall'Organizzazione marittima internazionale, dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Adeguamento alle disposizioni dell'IMO). - 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si da' attuazione alle disposizioni di ordine tecnico contenute in risoluzioni, circolari, interpretazioni e raccomandazioni dell'IMO aventi carattere non obbligatorio o subordinate alla preventiva valutazione da parte dell'Amministrazione))».
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 33, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti): «Art. 33 (Disposizioni in materia di capitanerie di porto - guardia costiera). - 1. Ai fini dell'accertamento di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle capitanerie di porto - guardia costiera, comprese quelle per sistemi di controllo dei traffici marittimi, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare. Restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate. (Omissis).». - La Parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recano, rispettivamente: «Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacita' amministrativa», «Procedura speciale per alcuni progetti PNRR», «Contratti pubblici». - Si riporta l'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.». - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214. - Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012. - Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi). - (Omissis). 5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.». - Si riporta l'articolo 1, commi 475 e 476, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - (Omissis). 475. Per assicurare la funzionalita' dell'Arma dei carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione, in un arco temporale ultradecennale, di interventi per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelle gia' esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalita' organizzata, nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni: a) le opere di edilizia previste dall'elenco di interventi di cui alla lettera e) sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del capo I del titolo VII del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; c) la funzione di stazione appaltante e' svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse; e) l'elenco di interventi, predisposto sulla base delle proposte del Comando generale dell'Arma dei carabinieri relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi; f) gli interventi devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalita' organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione laddove economicamente piu' vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati, tra cui quelli gia' sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprieta' dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprieta' dello Stato. 476. Per assicurare la funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, quale forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione, in un arco temporale ultradecennale, di interventi per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelle gia' esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalita' organizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni: a) le opere di edilizia previste dall'elenco di interventi di cui alla lettera e) sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del libro secondo, titolo VII, capo I, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dalla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; c) la funzione di stazione appaltante e' svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse; e) l'elenco di interventi, predisposto dal Comando generale della Guardia di finanza e relativo, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi; f) gli interventi devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione, laddove economicamente piu' vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati, tra cui quelli gia' sede di comandi o reparti della Guardia di finanza in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprieta' dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprieta' dello Stato.». - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 (Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2011.