Art. 4 
 
Misure urgenti in materia di trasporto marittimo  di  passeggeri,  di
  adeguamenti infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia. 
  1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'attivita' crocieristica
2022 nella laguna di Venezia, il  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  16  settembre  2021,  n.  125,  e'
autorizzato a realizzare, secondo le modalita' previste dai commi 1 e
3 del medesimo articolo 2, un ulteriore punto di attracco  temporaneo
nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto
passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT,  nel  limite
di spesa di 1  milione  di  euro  per  l'anno  2022.  Il  Commissario
straordinario indica, nella relazione periodica  prevista  dal  comma
2-bis del citato articolo 2 del decreto-legge n.  103  del  2021,  lo
stato di realizzazione dell'intervento di cui al  primo  periodo  del
presente comma e le iniziative adottate e da intraprendere, anche  in
funzione delle eventuali criticita' rilevate nel corso  del  processo
di realizzazione 
    ((1-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 20 luglio
2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di
mancata definizione  del  procedimento  di  aggiornamento  del  Piano
morfologico e ambientale della Laguna di Venezia entro il termine  di
cui al  primo  periodo  e  nelle  more  della  conclusione  di  detto
procedimento: 
      a) il Commissario straordinario di cui al comma  1  provvede  a
realizzare gli interventi previsti dal medesimo comma 1, garantendone
la coerenza con i principi di  cui  all'articolo  1  della  legge  16
aprile  1973,  n.  171.   Di   tali   interventi   si   tiene   conto
nell'aggiornamento del suddetto Piano; 
      b) il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche  per
il  Veneto,  il  Trentino-Alto  Adige  ed  il  Friuli-Venezia  Giulia
provvede  a  eseguire  gli  interventi  di   manutenzione   necessari
all'attivazione funzionale  delle  barriere  del  Sistema  MOSE  alle
bocche di porto lagunari per  la  salvaguardia  di  Venezia  e  della
Laguna dalle acque alte, nonche'  quelli  necessari  al  mantenimento
della  funzionalita'  minima  dei  canali  di  navigazione  lagunare,
garantendone la coerenza con i principi di cui all'articolo  1  della
legge  16  aprile  1973,  n.  171.  Per  l'individuazione  e  per  la
predisposizione di un  idoneo  sito  di  conferimento  dei  sedimenti
movimentati a tale  scopo,  il  Provveditorato  predispone  gli  atti
progettuali  necessari  e   acquisisce   tutte   le   autorizzazioni,
concessioni,  licenze,  pareri,  nulla  osta   e   assensi   comunque
denominati  mediante  conferenza  di  servizi  da  indire  ai   sensi
dell'articolo 14-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Di  tali
interventi si tiene conto nell'aggiornamento del suddetto Piano». 
    1-ter. Per le finalita' di cui  all'articolo  1  della  legge  16
aprile 1973, n. 171, l'Autorita' per la  Laguna  -  Nuovo  Magistrato
alle Acque di cui all'articolo 95,  comma  1,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, nel rispetto dei principi di  equilibrio  e  di
sostenibilita'  ambientale,  economica  e  sociale   del   territorio
lagunare, approva il nuovo Piano morfologico della Laguna di  Venezia
finalizzato al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e
all'inversione del processo di deficit sedimentario e di degrado  del
bacino  lagunare,  mediante  la  riduzione  e  il   contrasto   delle
determinanti, sia principali che secondarie, nonche' al  mantenimento
delle  morfologie  e  delle   funzionalita'   idromorfodinamiche   ed
ecosistemiche del sistema lagunare. Il nuovo Piano morfologico  della
Laguna di Venezia e' aggiornato ogni sei anni e individua: 
      a)  gli   interventi   necessari   finalizzati   al   controllo
dell'evoluzione negativa  dell'ambiente  lagunare,  identificata  nei
suoi  aspetti  essenziali,  come   perdita   di   velme   e   barene,
appiattimento ed approfondimento dei bassi fondali, interramento  dei
canali e impoverimento di flora  e  fauna,  migliorando  altresi'  le
capacita'  di  resistenza  e   resilienza   dell'ambiente   lagunare,
favorendo i processi di rinaturalizzazione; 
  b)  le  misure  necessarie  al  fine  di  ridurre  progressivamente
l'inquinamento delle acque lagunari,  nonche'  le  attivita'  atte  a
proteggere i corpi idrici lagunari superficiali e  a  migliorarne  la
qualita' ambientale; 
  c)  le  attivita'  di  monitoraggio  ambientale  dei  corpi  idrici
lagunari  in  relazione  agli  interventi  di  tipo  idromorfologico,
ecologico e di qualita' ambientale. 
  1-quater. Nelle more dell'operativita' dell'Autorita' per la Laguna
- Nuovo Magistrato alle Acque di cui all'articolo 95,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Piano di cui al  comma  1-ter
e' approvato dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia.)) 
  2. Al fine di garantire  un'organizzazione  efficace  del  traffico
delle navi  da  crociera  e  migliorare  i  livelli  di  servizio  ai
passeggeri, e' autorizzata la spesa, nel  limite  complessivo  di  ((
euro 675.000 )) per ciascuno  degli  anni  2022  e  2023,  in  favore
dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico  orientale  per
l'adeguamento funzionale e strutturale delle banchine  dei  porti  di
Monfalcone  e  di  Trieste.  Il  trasferimento   delle   risorse   e'
subordinato alla corretta alimentazione dei sistemi informativi della
Ragioneria generale dello Stato e  alla  comunicazione  al  Ministero
dell'economia e delle finanze del codice unico di progetto  (CUP)  di
ciascun intervento e del relativo cronoprogramma procedurale. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi  1  e  2,  quantificati  in  euro
1.675.000 per l'anno 2022 e in  euro  675.000  per  l'anno  2023,  si
provvede: 
    a)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili; 
    b) quanto a 675.000 euro per ciascuno  degli  anni  dal  2022  al
2023, mediante corrispondente utilizzo delle ((risorse del Fondo)) di
parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  4. All'articolo 95  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole  «l'Autorita'  per  la  laguna  di
Venezia» sono inserite le seguenti: «- Nuovo Magistrato alle Acque»; 
    b) al comma 2: 
      1) all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorita'
puo' provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 
      2) alla lettera c), le parole «e all'alta sorveglianza su tutti
gli» sono sostituite dalle seguenti: «degli»; 
      3) alla lettera e), la  parola  «svolge»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «puo' svolgere»; 
      4)  alla  lettera  i),  ((dopo  la  parola:))  «provvede»  sono
inserite le seguenti: «,  in  relazione  alle  attivita'  di  propria
competenza,»; 
      5) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) provvede  al
rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle  acque
reflue e alla verifica della qualita' degli scarichi in relazione  ai
limiti legali, nonche' alla gestione  dell'attivita'  amministrativa,
contabile  e  di  riscossione  dei  canoni  relativi  agli   scarichi
industriali. Le autorizzazioni degli  scarichi  civili  e  di  quelli
relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e
alle  aziende  turistiche  ricettive  e   della   ristorazione   sono
rilasciate previa approvazione dei progetti da parte  del  comune  di
Venezia e i relativi canoni, determinati in base al  consumo  idrico,
sono introitati direttamente dal comune di Venezia;»; 
      6)  alla  lettera  q),  le  parole  «ed  altre  materie»   sono
sostituite dalle seguenti: «ed altri materiali»; 
      7) alla lettera s), le parole «valuta ed esprime i pareri» sono
sostituite dalle seguenti: «esprime pareri obbligatori»; 
    c) al comma 5, secondo periodo, le parole «, sentiti  la  Regione
Veneto e il Comune di Venezia,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e
d'intesa con il sindaco della Citta' metropolitana di Venezia,»; 
    d) al comma 6, quinto periodo,  dopo  le  parole  «Il  Presidente
sottopone alla» e' inserita la seguente: «preventiva»; 
    e)  al  comma  7,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «dotati  di
specifiche e comprovate competenze  ed  esperienza»  e'  inserita  la
seguente: «anche»; 
    f) al comma 9: 
      1)  al  primo  periodo,  dopo   le   parole   «dal   Presidente
dell'Autorita',» sono inserite le seguenti:  «sentiti  il  Presidente
della regione Veneto e  il  Sindaco  della  citta'  metropolitana  di
Venezia,»; 
      2)  al  quinto  periodo,  le  parole  «puo'   avvalersi»   sono
sostituite dalle seguenti: «si avvale»; 
    g) al comma 27-bis, le parole «di mare» sono soppresse; 
    h) al comma 27-quinquies, secondo periodo,  le  parole  «sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni». 
  ((4-bis. Ai fini della determinazione del compenso  da  riconoscere
al Commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 95,  comma
18, del decreto- legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  il  rinvio  alle
tabelle allegate  al  decreto  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, contenuto nel secondo periodo del
medesimo comma 18, deve intendersi come  riferibile  all'applicazione
di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6, primo  periodo,
7, 8 e 9, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177.)) 
  5. All'articolo 4, comma 3, della legge 29 novembre 1984,  n.  798,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Esso approva il piano
degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e  decide  sulla
ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione,  nonche'
l'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 2, del decreto-legge 20  luglio
          2021, n. 103  (Misure  urgenti  per  la  tutela  delle  vie
          d'acqua di interesse culturale e  per  la  salvaguardia  di
          Venezia, nonche' disposizioni urgenti  per  la  tutela  del
          lavoro), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          settembre 2021, n.  125,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 2 (Nomina del Commissario  Straordinario  per  la
          realizzazione  di  approdi  temporanei  e   di   interventi
          complementari per la salvaguardia di Venezia  e  della  sua
          laguna e ulteriori interventi  per  la  salvaguardia  della
          Laguna di Venezia). - 1.  Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  45,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio  2021,
          n. 75, il Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del
          Mare  Adriatico  Settentrionale  e'  nominato   Commissario
          straordinario ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  4,
          commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, con il  compito  di  procedere  alla  progettazione,
          all'affidamento e all'esecuzione dei  seguenti  interventi,
          previa valutazione di impatto  ambientale,  secondo  quanto
          previsto dalla vigente normativa in materia, e garantendone
          la coerenza con le  indicazioni  del  Piano  morfologico  e
          ambientale  della   Laguna   di   Venezia,   e   successivi
          aggiornamenti: 
                a) realizzazione di punti di attracco  temporanei  in
          numero non superiore a cinque nell'area di Marghera, di cui
          due disponibili gia' per la  stagione  crocieristica  2022,
          destinati anche alle navi adibite al  trasporto  passeggeri
          di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT; 
                b) manutenzione dei canali esistenti; 
                c)  interventi   accessori   per   il   miglioramento
          dell'accessibilita'  nautica  e   della   sicurezza   della
          navigazione. 
              1-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   il
          Commissario straordinario,  qualora  nell'attuazione  degli
          interventi  affidati  ai  sensi   del   presente   articolo
          verifichi eventuali disponibilita'  rispetto  alle  risorse
          assegnate ai sensi del comma 5, derivanti  da  economie  di
          gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera,
          puo'  promuovere  studi  idrogeologici,  geomorfologici   e
          archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua
          Laguna. 
              2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
          presente articolo, al Commissario straordinario non  spetta
          alcun compenso, gettone di  presenza,  indennita'  comunque
          denominata o rimborso di spese. 
              2-bis. Il Commissario straordinario invia al  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  entro
          il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi,  ai  fini
          della successiva trasmissione  alle  Camere  da  parte  del
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili,  una  dettagliata  relazione  in  ordine  agli
          interventi di cui al comma 1, recante  l'indicazione  dello
          stato  di  realizzazione  degli  interventi  stessi  e   le
          iniziative adottate e da intraprendere, anche  in  funzione
          delle eventuali criticita' rilevate nel corso del  processo
          di realizzazione. 
              3. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 4  dell'articolo
          4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  il
          Commissario straordinario, al fine di assicurare la  celere
          realizzazione degli interventi  di  cui  al  comma  1,  con
          proprio  provvedimento  puo'   rilasciare,   modificare   o
          integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli
          articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,
          nonche'  disciplinare  l'utilizzo   dei   beni   demaniali,
          interessati  o  coinvolti  dalla  realizzazione  di   detti
          interventi. Qualora la realizzazione  degli  interventi  di
          cui al comma 1 comporti la necessita' di  una  variante  al
          piano regolatore portuale, in deroga all' articolo 5, comma
          2-quater, della legge 28  gennaio  1994,  n.  84,  e  ferma
          restando la procedura di verifica  di  assoggettabilita'  a
          valutazione ambientale strategica  (VAS),  ai  sensi  dell'
          articolo 6, commi 3-ter e 12,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, da espletare entro i termini  previsti
          dal comma 2 dell'articolo 4 del medesimo  decreto-legge  n.
          32 del 2019,  l'approvazione  dei  progetti  da  parte  del
          Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della
          regione Veneto, ha effetto  di  variante.  In  deroga  all'
          articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,
          gli  eventuali  adeguamenti  tecnico-funzionali  del  piano
          regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione  degli
          interventi  di  cui  al  comma  1,   sono   approvati   dal
          Commissario straordinario con proprio provvedimento. 
              4. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili adottato, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  regione
          Veneto, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e  le
          attivita' connessi alla realizzazione degli  interventi  di
          cui al comma 1, nonche' una quota  percentuale  del  quadro
          economico degli interventi da realizzare  eventualmente  da
          destinare alle spese di supporto tecnico. Per  il  supporto
          tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione di detti
          interventi, il Commissario si puo' avvalere, senza nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          nonche'   di   societa'    controllate    direttamente    o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  Regioni  o  da  altri
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico  dei
          quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito
          della percentuale individuata ai sensi del  primo  periodo.
          Il Commissario  straordinario  puo'  nominare  fino  a  due
          sub-commissari. L'eventuale compenso  del  sub-commissario,
          da determinare in misura non superiore  a  quella  indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'intervento  da  realizzare,  nell'ambito  della  quota
          percentuale individuata  ai  sensi  del  primo  periodo.  I
          quadri economici di cui al presente comma  sono  desumibili
          dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
          n. 229. 
              4-bis.   All'   articolo   95,   comma   27-bis,    del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le
          parole: "da adottare" sono inserite le seguenti: "entro  il
          31 dicembre 2021". 
              4-ter.  L'aggiornamento   del   Piano   morfologico   e
          ambientale della Laguna di Venezia e' approvato entro il 31
          dicembre  2021.  In  caso  di   mancata   definizione   del
          procedimento  di  aggiornamento  del  Piano  morfologico  e
          ambientale della Laguna di Venezia entro il termine di  cui
          al primo periodo e nelle more della  conclusione  di  detto
          procedimento: 
                a) il Commissario straordinario di  cui  al  comma  1
          provvede a realizzare gli interventi previsti dal  medesimo
          comma 1, garantendone la coerenza con  i  principi  di  cui
          all'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Di  tali
          interventi si tiene conto nell'aggiornamento  del  suddetto
          Piano; 
                b) il  Provveditorato  interregionale  per  le  opere
          pubbliche per il Veneto,  il  Trentino  Alto  Adige  ed  il
          Friuli Venezia Giulia provvede a eseguire gli interventi di
          manutenzione  necessari  all'attivazione  funzionale  delle
          barriere del Sistema MOSE alle bocche di porto lagunari per
          la salvaguardia di Venezia e della Laguna dalle acque alte,
          nonche'   quelli   necessari    al    mantenimento    della
          funzionalita' minima dei canali  di  navigazione  lagunare,
          garantendone la coerenza con i principi di cui all'articolo
          1 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Per  l'individuazione
          e per la predisposizione di un idoneo sito di  conferimento
          dei sedimenti movimentati a tale scopo,  il  Provveditorato
          predispone gli  atti  progettuali  necessari  e  acquisisce
          tutte  le  autorizzazioni,  concessioni,  licenze,  pareri,
          nulla  osta  e   assensi   comunque   denominati   mediante
          conferenza di servizi  da  indire  ai  sensi  dell'articolo
          14-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Di   tali
          interventi si tiene conto nell'aggiornamento  del  suddetto
          Piano. 
              4-quater.   All'   articolo   4,   comma   6-ter,   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine della piu'
          celere realizzazione degli interventi per  la  salvaguardia
          della Laguna di Venezia  nell'intero  territorio  comunale,
          per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui  al  primo
          periodo  sono  ripartite,  per  ciascun  anno,   nel   modo
          seguente:  euro  28.225.000  al  comune  di  Venezia,  euro
          5.666.666,66 al  comune  di  Chioggia,  euro  1.775.000  al
          comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 a  ciascuno
          dei comuni  di  Mira  e  Jesolo,  nonche'  euro  500.000  a
          ciascuno dei comuni di Musile  di  Piave,  Campagna  Lupia,
          Codevigo e Quarto d'Altino". 
              5.  Per  le  finalita'   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2021,
          8 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di  euro  per
          l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni
          di euro per l'anno 2025 e 35 milioni  di  euro  per  l'anno
          2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi  dell'articolo
          5.». 
              - Si riporta l'articolo 1, della legge 16 aprile  1973,
          n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia): 
              «Art. 1. - La  salvaguardia  di  Venezia  e  della  sua
          laguna  e'  dichiarata  problema  di  preminente  interesse
          nazionale. 
              La Repubblica garantisce la salvaguardia  dell'ambiente
          paesistico, storico, archeologico ed artistico della citta'
          di Venezia e  della  sua  laguna,  ne  tutela  l'equilibrio
          idraulico,   ne   preserva   l'ambiente   dall'inquinamento
          atmosferico e  delle  acque  e  ne  assicura  la  vitalita'
          socioeconomica  nel  quadro  dello  sviluppo   generale   e
          dell'assetto territoriale della Regione. 
              Al perseguimento delle predette  finalita'  concorrono,
          ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la
          Regione e gli Enti locali.». 
              - Si riporta l'articolo 14-bis, della  legge  7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).  -   1.   La
          conferenza decisoria di cui all'articolo 14,  comma  2,  si
          svolge in forma  semplificata  e  in  modalita'  asincrona,
          salvo i casi di cui  ai  commi  6  e  7.  Le  comunicazioni
          avvengono secondo le modalita'  previste  dall'articolo  47
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              2.  La  conferenza  e'   indetta   dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
                a)  l'oggetto  della  determinazione   da   assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
                b) il termine perentorio, non  superiore  a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
                c) il termine perentorio, comunque  non  superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
          un termine diverso,  il  suddetto  termine  e'  fissato  in
          novanta giorni; 
                d) la data  della  eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
              3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera  c),  le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
              4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni  del  diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
              5. Scaduto il termine di cui al comma  2,  lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva  della  conferenza,  con  gli   effetti   di   cui
          all'articolo    14-quater,    qualora    abbia    acquisito
          esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche
          implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati  e  le
          altre amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni  e
          prescrizioni eventualmente indicate  dalle  amministrazioni
          ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
          essere accolte  senza  necessita'  di  apportare  modifiche
          sostanziali  alla  decisione  oggetto   della   conferenza.
          Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
          ritenga superabili,  l'amministrazione  procedente  adotta,
          entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
          negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
          della domanda. Nei  procedimenti  a  istanza  di  parte  la
          suddetta   determinazione   produce   gli   effetti   della
          comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
          procedente trasmette alle altre  amministrazioni  coinvolte
          le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al
          suddetto  articolo  e  procede  ai  sensi  del   comma   2.
          Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
          data ragione nell'ulteriore determinazione  di  conclusione
          della conferenza. 
              6. Fuori dei casi di cui al comma 5,  l'amministrazione
          procedente, ai fini dell'esame contestuale degli  interessi
          coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
          lettera d),  la  riunione  della  conferenza  in  modalita'
          sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 
              7.  Ove  necessario,  in  relazione  alla   particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi  dell'articolo  14-ter.  In  tal  caso  indice  la
          conferenza  comunicando  alle  altre   amministrazioni   le
          informazioni di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e
          convocando la riunione entro  i  successivi  quarantacinque
          giorni.   L'amministrazione   procedente   puo'    altresi'
          procedere in forma simultanea e in  modalita'  sincrona  su
          richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o   del
          privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
          cui al comma 2, lettera b). In  tal  caso  la  riunione  e'
          convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.». 
              - Si riporta l'articolo 95, del decreto-legge 14 agosto
          2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il  rilancio
          dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          13 ottobre 2020, n. 126,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 95 (Misure per la salvaguardia di Venezia e della
          sua laguna e istituzione dell'Autorita' per  la  Laguna  di
          Venezia). - 1. E' istituita l'Autorita' per  la  Laguna  di
          Venezia  -  Nuovo  Magistrato  alle   Acque,   di   seguito
          "Autorita'", con  sede  in  Venezia.  L'Autorita'  e'  ente
          pubblico non economico di  rilevanza  nazionale  dotato  di
          autonomia amministrativa, organizzativa, rertlamentare,  di
          bilancio e finanziaria.  L'Autorita'  opera  nell'esercizio
          delle funzioni  pubbliche  ad  essa  affidate  in  base  ai
          principi di legalita',  imparzialita'  e  trasparenza,  con
          criteri  di  efficienza,  economicita'  ed  efficacia   nel
          perseguimento della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta
          ai poteri di  indirizzo  e  vigilanza  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti secondo le  disposizioni  di
          cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo  del
          comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno  2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 114, sono abrogati. 
              2. All'Autorita' sono attribuite tutte  le  funzioni  e
          competenze  relative  alla  salvaguardia  della  citta'  di
          Venezia e della sua laguna e  al  mantenimento  del  regime
          idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi  5
          marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171  e  29  novembre
          1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al  Magistrato
          alle Acque e trasferite  al  Provveditorato  Interregionale
          per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e
          Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18,  comma  3,
          secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui  al  presente
          comma, l'Autorita' puo' provvedere alla  sottoscrizione  di
          accordi ai sensi dell'articolo  15  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. Le funzioni  dell'Autorita'  sono  esercitate
          compatibilmente con i principi  e  i  criteri  relativi  al
          buono  stato  ecologico  delle  acque  di  cui  al  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  alla  gestione  del
          rischio di alluvioni  di  cui  al  decreto  legislativo  23
          febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui  alle  direttive
          2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30
          novembre 2009, e 92/43/CEE del  Consiglio,  del  21  maggio
          1992,  cosiddette  direttive  «Uccelli»  e  «Habitat».   In
          particolare l'Autorita': 
                a) approva, nel rispetto  del  piano  generale  degli
          interventi di cui all'articolo 4 della  legge  29  novembre
          1984, n. 798,  tenuto  conto  dei  programmi  triennali  di
          intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle  acque  di
          cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n.  152
          del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di
          cui all'articolo 7  del  decreto  legislativo  23  febbraio
          2010,  n.  49,  del  progetto  generale  per  il   recupero
          morfologico della Laguna, nonche'  dei  piani  di  gestione
          delle zone speciali di conservazione  (ZPS),  il  programma
          triennale  per  la  tutela  della  laguna  di  Venezia,  il
          programma unico integrato e  il  programma  di  gestione  e
          manutenzione dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale
          Elettromeccanico, di seguito MOSE; 
                a-bis) assicura l'attuazione delle  misure  contenute
          nei piani di gestione delle acque e nei piani  di  gestione
          del rischio di alluvioni - stralci del piano  di  bacino  -
          redatti dall'Autorita' di bacino  distrettuale  delle  Alpi
          Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di
          Venezia, bacino scolante e mare antistante; 
                b) svolge attivita' di progettazione e gestione degli
          interventi  di   salvaguardia   in   ambito   lagunare   in
          amministrazione diretta,  su  base  convenzionale,  tramite
          societa'  da  essa  controllate  o   mediante   affidamenti
          all'esito  di  procedure  di  gara  espletate  secondo   le
          modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50; 
                c) provvede  al  coordinamento  degli  interventi  di
          salvaguardia  dell'ambito  lagunare  e   svolge   attivita'
          tecnica per  l'edilizia  demaniale  statale  relativa  alla
          manutenzione  ordinaria   e   straordinaria   di   immobili
          destinati alle attivita' di competenza  e  di  immobili  di
          particolare interesse storico, artistico, architettonico  e
          monumentale  e  di  uso  pubblico  rientranti   nell'ambito
          lagunare; 
                d)  svolge  attivita'  di  gestione  e   manutenzione
          ordinaria e straordinaria del MOSE;  a  tal  fine,  per  lo
          svolgimento  di  servizi  professionali  e  di   assistenza
          tecnica ad elevata specializzazione non  reperibili  presso
          le  pubbliche  amministrazioni,   costituisce,   ai   sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
          175, una societa' da essa interamente  partecipata,  i  cui
          rapporti  con  l'Autorita'   sono   disciplinati   mediante
          convenzioni  finanziate  con  le  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente per le attivita' di  manutenzione  del
          MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che comprovi
          la sussistenza  di  concrete  prospettive  di  mantenimento
          dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; 
                e) puo' svolgere attivita'  tecnica  di  vigilanza  e
          supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione
          alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito  lagunare
          con fonti di finanziamento non di diretta competenza; 
                f)  assicura  la  gestione  e  tutela   del   demanio
          marittimo  lagunare  nelle  aree   di   competenza   e   lo
          svolgimento   delle   relative   funzioni   amministrative,
          contabili e di riscossione dei canoni demaniali; 
                g)  svolge  funzioni  di  polizia   lagunare,   anche
          mediante  emissione  di  ordinanze,  e   di   coordinamento
          amministrativo delle  attivita'  di  repressione  di  reati
          relativi alla navigazione in laguna in base  alle  leggi  5
          marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n.  171  e  29  novembre
          1984, n. 798; 
                h) assicura il supporto di segreteria al Comitato  di
          cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; 
                i) provvede, in relazione alle attivita'  di  propria
          competenza, alla riscossione delle sanzioni  amministrative
          derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; 
              l)   provvede   al   rilascio   delle   concessioni   e
          autorizzazioni allo  scarico  delle  acque  reflue  e  alla
          verifica della qualita'  degli  scarichi  in  relazione  ai
          limiti  legali,  nonche'   alla   gestione   dell'attivita'
          amministrativa,  contabile  e  di  riscossione  dei  canoni
          relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli
          scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane
          produttive,  agli  enti  assistenziali   e   alle   aziende
          turistiche ricettive e della ristorazione, sono  rilasciate
          previa approvazione dei progetti da  parte  del  comune  di
          Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo
          idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia; 
                m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei
          canali di competenza statale nonche' la  riscossione  delle
          relative tasse; 
                n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro
          sperimentale per modelli idraulici; 
                o)  assicura  attivita'  di   supporto   alle   altre
          amministrazioni responsabili della salvaguardia di  Venezia
          e   della   laguna,   di    coordinamento    e    controllo
          tecnico-amministrativo   delle   attivita'   affidate    al
          concessionario Consorzio Venezia  Nuova,  quali  la  difesa
          dalle acque alte,  la  protezione  dalle  mareggiate  e  la
          riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; 
                p)  esercita  le  funzioni   di   regolazione   della
          navigazione della laguna di Venezia,  nonche'  l'esecuzione
          di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali  di
          navigazione, con esclusione dei canali  marittimi  e  delle
          zone portuali  di  competenza  dell'Autorita'  marittima  e
          dell'Autorita' di  sistema  portuale,  nonche'  dei  rii  e
          canali  interni  al  centro  storico  di  Venezia  e  della
          Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal  Vena
          a Chioggia; 
                q)  rilascia  le  autorizzazioni  e  concessioni  per
          dissodamenti e piantagioni  entro  il  perimetro  lagunare,
          nonche' per il prelievo dalla laguna di  sabbia,  fango  ed
          altri materiali per qualsiasi uso; 
                r) rilascia le concessioni o  autorizzazioni  per  lo
          scarico di rifiuti e provvede alla  gestione  dei  relativi
          canoni;  svolge  attivita'  di  monitoraggio  e   controllo
          meteorologico e ambientale, anche  ai  fini  del  controllo
          della qualita' delle acque lagunari,  nonche'  le  relative
          attivita' di laboratorio di analisi  chimiche,  avvalendosi
          anche del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la  protezione
          dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132; 
                s) esprime pareri  obbligatori  sulla  validita'  dei
          trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi
          reflui all'interno della laguna, sia per  quelli  defluenti
          in mare aperto tramite canali  artificiali  in  prossimita'
          della laguna; 
                t) verifica la conformita' al progetto degli impianti
          di depurazione realizzati. 
              3. L'Autorita' promuove lo studio e  la  ricerca  volti
          alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna,  favorendo
          le  attivita'  di  ricerca  applicata,  di  informazione  e
          didattica, anche tramite il Centro di studio e  di  ricerca
          internazionale   sui   cambiamenti   climatici    di    cui
          all'articolo 1, commi 119 e 120, della  legge  27  dicembre
          2019,  n.  160.  Per  lo  svolgimento   di   tali   compiti
          l'Autorita' si puo'  avvalere  della  collaborazione  delle
          universita' e di enti di ricerca pubblici e privati. 
              4. Sono organi dell'Autorita': 
                a) il Presidente; 
                b) il Comitato di gestione; 
                c) il Comitato consultivo; 
                d) il Collegio dei revisori dei conti. 
              5.  Il   Presidente   e'   il   rappresentante   legale
          dell'Autorita', e' il responsabile del suo funzionamento  e
          ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i  provvedimenti
          che non siano  attribuiti  dalla  presente  disposizione  o
          dallo statuto agli altri organi. Il  Presidente  e'  scelto
          tra persone che abbiano ricoperto  incarichi  istituzionali
          di grande responsabilita' e rilievo  e  dotate  di  alta  e
          riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali
          opera l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          d'intesa con  il  sindaco  della  Citta'  metropolitana  di
          Venezia,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima
          di  tre  anni,  e'  rinnovabile  per  una   volta   ed   e'
          incompatibile con  altri  rapporti  di  lavoro  subordinato
          pubblico  o  privato  e  con  qualsiasi   altra   attivita'
          professionale   privata.   I   dipendenti   di    pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  sono  collocati  in
          posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione
          equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
          per   l'intera   durata   dell'incarico.    All'atto    del
          collocamento fuori ruolo  e'  reso  indisponibile,  per  la
          durata del collocamento fuori ruolo,  un  numero  di  posti
          nella   dotazione    organica    dell'amministrazione    di
          provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.  Al
          Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          secondo i criteri e parametri  previsti  per  gli  enti  ed
          organismi  pubblici  e  posto   a   carico   del   bilancio
          dell'Autorita' e comunque nel limite  di  cui  all'articolo
          23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. 
              6. Il Comitato di gestione e' composto  dal  Presidente
          dell'Autorita', che lo presiede, e da sette  dipendenti  di
          livello dirigenziale scelti tra il personale del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, del Ministero per i  beni  e
          le attivita' culturali e  per  il  turismo,  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia
          e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata  di  tre
          anni, secondo le modalita' previste dallo statuto. In  sede
          di  prima  applicazione,  i  componenti  del  Comitato   di
          gestione  sono   individuati   dalle   Amministrazioni   di
          appartenenza e nominati con  provvedimento  del  Presidente
          dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla data  di
          adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il
          Comitato di gestione delibera, su proposta del  Presidente,
          lo  statuto,   il   regolamento   di   amministrazione,   i
          regolamenti e gli altri  atti  di  carattere  generale  che
          regolano  il  funzionamento   dell'Autorita',   i   bilanci
          preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le  spese  che
          impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se ripartite in
          piu' esercizi, per  importi  superiori  al  limite  fissato
          dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale
          il  voto  del  Presidente.  Il  Presidente  sottopone  alla
          preventiva valutazione del Comitato di gestione  le  scelte
          strategiche   aziendali   e   le   nomine   dei   dirigenti
          responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'.  Ai
          componenti  del  Comitato  di  gestione  non  spetta  alcun
          emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi  titolo
          dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione  relative
          allo statuto, ai  regolamenti  e  agli  atti  di  carattere
          generale che regolano il funzionamento dell'Autorita'  sono
          trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          per   l'approvazione   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. L'approvazione  puo'  essere
          negata  per  ragioni  di  legittimita'  o  di  merito.   Le
          deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque
          giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun
          provvedimento ovvero  non  vengano  chiesti  chiarimenti  o
          documentazione  integrativa;  in  tale  ultima  ipotesi  il
          termine per l'approvazione e' interrotto  sino  a  che  non
          pervengono gli elementi richiesti. 
              7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' si
          avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo  statuto,  di
          un  Comitato  consultivo  composto  da  sette   componenti,
          nominati con provvedimento del  Presidente  dell'Autorita',
          su proposta, rispettivamente, del Sindaco di  Venezia,  del
          Sindaco  di  Chioggia,  del  Presidente  dell'Autorita'  di
          Sistema Portuale  del  Mar  Adriatico  Settentrionale,  del
          Comandante generale del Corpo delle Capitanerie  di  Porto,
          del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione  e
          la  Ricerca  Ambientale,  del   Presidente   della   Giunta
          regionale   del   Veneto   e   del   Segretario    generale
          dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
          scelti  tra  soggetti,   anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione,  dotati   di   specifiche   e   comprovate
          competenze e esperienza anche in  materia  idraulica  e  di
          morfodinamica  lagunare  e  di  gestione  e   conservazione
          dell'ambiente. Ai componenti del  Comitato  consultivo  non
          spetta alcun emolumento,  compenso  ne'  rimborso  spese  a
          qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un
          Presidente,  da  due  membri  effettivi  e  due  supplenti,
          nominati con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti: un membro effettivo ed  uno  supplente  sono
          designati dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.  I
          revisori  durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
          confermati una sola volta. Il  Collegio  dei  revisori  dei
          conti esercita le  funzioni  di  cui  all'articolo  20  del
          decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi  dei
          componenti  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti   sono
          stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze secondo i criteri e  parametri  previsti  per
          gli enti ed organismi pubblici e sono posti  a  carico  del
          bilancio dell'Autorita'. 
              9. Lo statuto  dell'Autorita',  adottato,  in  sede  di
          prima applicazione, dal Presidente dell'Autorita',  sentiti
          il Presidente della  regione  Veneto  e  il  Sindaco  della
          citta' metropolitana di Venezia, e' approvato  con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Lo
          statuto disciplina le competenze degli organi di  direzione
          dell'Autorita',  reca  i  principi   generali   in   ordine
          all'organizzazione  ed  al  funzionamento   dell'Autorita',
          istituendo,  inoltre,  apposita  struttura   di   controllo
          interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le
          organizzazioni  sindacali   maggiormente   rappresentative.
          L'articolazione degli uffici e' stabilita con  disposizioni
          interne  adottate  secondo  le  modalita'  previste   dallo
          statuto. La Corte dei conti  esercita  il  controllo  sulla
          gestione  finanziaria  dell'Autorita'  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorita' si
          avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
          dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui  al
          presente   articolo,   e'   assegnato   all'Autorita'    un
          contingente di personale di 100 unita', di cui  due  unita'
          di livello dirigenziale generale,  sei  unita'  di  livello
          dirigenziale non generale e novantadue  unita'  di  livello
          non   dirigenziale.   L'Autorita'   adotta,   con    propri
          provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento  del
          personale  dirigenziale  e  non   dirigenziale   ai   sensi
          dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165.   In   particolare,   il   regolamento   di
          amministrazione: 
                a) disciplina  l'organizzazione  e  il  funzionamento
          dell'Autorita'; 
                b)  fissa  le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale di ruolo  dipendente  dall'Autorita'  nel  limite
          massimo di 100 unita'. 
              11. I dipendenti in servizio presso  il  Provveditorato
          interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  il  Veneto,
          Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, svolgono compiti relativi  alle  funzioni
          di cui all'articolo 54, comma 1, lettera  d),  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  sono  trasferiti  nel
          ruolo organico  dell'Autorita'  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di  concerto
          con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
          pubblica amministrazione con  contestuale  riduzione  della
          dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  e
          trasferimento  delle  relative  risorse   finanziarie.   Il
          personale   non   dirigenziale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
          piu' favorevole, in godimento presso  l'amministrazione  di
          provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno
          ad personam riassorbibile con  i  successivi  miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
              12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate  esigenze,
          nell'ambito della dotazione organica, di  dipendenti  dello
          Stato o  di  altre  amministrazioni  pubbliche  o  di  enti
          pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori
          ruolo o equiparata  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 7
          della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  ad  esclusione  del
          personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico  ed
          ausiliario delle istituzioni scolastiche. 
              13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma
          10 e al  termine  delle  procedure  di  cui  al  comma  11,
          l'Autorita'   e'   autorizzata   all'assunzione   a   tempo
          indeterminato di due unita' di  personale  dirigenziale  di
          livello non generale per  l'anno  2020  e  delle  rimanenti
          unita' di personale a  copertura  delle  posizioni  vacanti
          disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle
          aree iniziali stabilite nel regolamento di  amministrazione
          di cui  al  comma  10.  Le  procedure  concorsuali  per  il
          reclutamento del personale di  cui  al  presente  comma  si
          svolgono secondo le modalita' di cui agli  articoli  247  e
          249 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,
          valorizzando,  in  particolare,  l'esperienza  maturata  in
          materia di progettazione, costruzione e gestione di  grandi
          opere idrauliche e in materia di  salvaguardia  lagunare  e
          previsione delle maree. 
              14.  Al  personale  dell'Autorita'  si   applicano   le
          disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
          e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
          dell'area e  del  comparto  funzioni  centrali  secondo  le
          tabelle retributive sezione enti pubblici non economici. 
              15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita',
          la cui data e' determinata con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, adottato  su  proposta  del
          Presidente dell'Autorita' entro sei mesi dall'adozione  del
          regolamento di amministrazione  di  cui  al  comma  10,  le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo, ove gia'  esistenti,  continuano  ad
          essere svolte dalle amministrazioni e dagli  enti  pubblici
          competenti nei diversi settori interessati. 
              16. L'Autorita' e' dotata  di  un  proprio  patrimonio,
          costituito da un fondo di dotazione e dai  beni  mobili  ed
          immobili strumentali alla sua attivita'.  Con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati  i  beni  che   costituiscono   il   patrimonio
          iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  15,  ivi
          compresi quelli relativi  alla  costituzione  ed  al  primo
          avviamento della societa' di cui alla lettera d) del  comma
          2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno  2020  e  in
          euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 114. 
              17. Per le attivita'  di  gestione  e  di  manutenzione
          ordinaria e straordinaria del MOSE e' autorizzata la  spesa
          di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021  al
          2034. Al relativo onere si provvede ai sensi  dell'articolo
          114. 
              18. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni  dalla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          nomina il Commissario  liquidatore  del  Consorzio  Venezia
          Nuova e della Costruzioni Mose  Arsenale  -  ComarS.c.ar.l.
          Con il decreto di  nomina  viene  determinato  il  compenso
          spettante  al  Commissario  liquidatore  sulla  base  delle
          tabelle allegate al  decreto  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 4  febbraio  2010,  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al pagamento di tale compenso sono a carico  delle
          societa' di cui al primo periodo. 
              19. La nomina del Commissario liquidatore  comporta  la
          decadenza di tutti  gli  organi,  anche  straordinari,  del
          Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
          ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario  liquidatore
          assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli  organi
          anche straordinari delle societa' di cui al primo  periodo,
          entro  sessanta  giorni  dalla   nomina   del   Commissario
          liquidatore, trasmettono al Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti, nonche' al  Commissario  liquidatore,  una
          relazione    illustrativa    recante     la     descrizione
          dell'attivita' svolta  ed  il  relativo  rendiconto,  fermi
          restando gli altri obblighi a loro  carico  previsti  dalla
          vigente normativa. 
              20. Il Commissario liquidatore ha il compito: 
                a)  di  gestire  il  Consorzio  Venezia  Nuova  e  la
          Costruzioni Mose  Arsenale  -  ComarS.c.ar.l.  al  fine  di
          ultimare le attivita' di competenza  relative  al  MOSE  ed
          alla tutela e salvaguardia  della  Laguna  di  Venezia,  in
          esecuzione degli atti convenzionali, nonche'  di  procedere
          alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita'; 
                b) di sciogliere il  Consorzio  Venezia  Nuova  e  la
          Costruzioni Mose  Arsenale  -  ComarS.c.ar.l.,  provvedendo
          alla relativa liquidazione, successivamente  alla  consegna
          del MOSE all'Autorita' medesima.  Nello  svolgimento  delle
          sue  funzioni,   il   Commissario   liquidatore   provvede,
          altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita'
          svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose
          Arsenale  -  ComarS.c.ar.l.,   nonche'   all'adozione   dei
          necessari atti anche di natura negoziale. 
              21. Il Commissario liquidatore assume  tutti  i  poteri
          ordinari e  straordinari  per  la  gestione  del  Consorzio
          Venezia  Nuova  e  della  Costruzioni   Mose   Arsenale   -
          ComarS.c.ar.l., attenendosi  agli  indirizzi  strategici  e
          operativi del Commissario nominato ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 6-bis del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, anche ai fini della  celere  esecuzione  dei  lavori
          relativi per il completamento dell'opera. Le attivita'  del
          Commissario liquidatore  sono  concluse  entro  il  termine
          massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del
          MOSE da parte dell'Autorita'. A  tal  fine  il  Commissario
          liquidatore  provvede  a   costituire,   a   valere   sulle
          disponibilita'  del  Consorzio  Venezia   Nuova   e   della
          Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito  a
          garanzia delle eventuali obbligazioni  non  soddisfatte  al
          termine della liquidazione mediante  versamento  sul  conto
          corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso
          un ufficio postale o un  istituto  di  credito  scelto  dal
          Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non
          riscosse dagli aventi diritto, con  i  relativi  interessi,
          sono  versate  a  cura  del  depositario  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreti
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ad  apposito
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE
          da  parte  del  Commissario  di  cui  al   comma   18,   il
          Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
          Veneto,  Trentino-Alto  Adige  e  Friuli   Venezia   Giulia
          sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   disposizione,   previo   parere
          dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori  oneri
          a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con
          il  concessionario  Consorzio  Venezia  Nuova,  avente   ad
          oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto
          di concessione e dai relativi  atti  aggiuntivi.  L'accordo
          transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data
          della sua sottoscrizione, ferma restando la  sottoposizione
          dello stesso al controllo di legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti. 
              22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984,  n.  798
          e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 4. - 1. E' istituito  un  Comitato  istituzionale
          per  la  salvaguardia  di  Venezia  e  della   sua   laguna
          costituito dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  che
          lo  presiede,  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze,  dal
          Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo, dal Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare,  dal  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca, dal Presidente della  giunta  regionale  del
          Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di  Venezia,
          ove  diverso,  dal  Sindaco  di  Venezia,  dal  Sindaco  di
          Chioggia  e  dal  Sindaco  di  Cavallino  Treporti  o  loro
          delegati, nonche'  da  due  rappresentanti  dei  comuni  di
          Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo  e
          Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato. 
              2.   Segretario   del   Comitato   e'   il   Presidente
          dell'Autorita' per la  Laguna  di  Venezia,  che  assicura,
          altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso. 
              3.  Al  Comitato   sono   demandati   l'indirizzo,   il
          coordinamento  e  il  controllo  per   l'attuazione   degli
          interventi previsti dalla presente legge. Esso  approva  il
          piano degli interventi nell'ambito della Laguna di  Venezia
          e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per  la
          loro attuazione. 
              4. Il Comitato trasmette al  Parlamento,  entro  il  30
          settembre di  ogni  anno,  una  relazione  sullo  stato  di
          attuazione degli interventi. 
              5. Il Comitato provvede  all'approvazione  di  apposito
          regolamento,  volto  a  disciplinare   i   propri   aspetti
          organizzativi  e  nel  quale   siano   altresi'   stabilite
          modalita' e  frequenza  con  le  quali  esso  si  riunisce,
          nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.". 
              23. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
          d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, procede alla verifica  di  eventuali
          somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e  non
          piu'  dovute,  con  esclusione  delle  somme  perenti,  per
          contratti  di  finanziamento  stipulati   con   istituzioni
          finanziarie  per  la  realizzazione   del   sistema   MOSE.
          All'esito della verifica e comunque non oltre il  31  marzo
          2021, con delibera del Comitato  Interministeriale  per  la
          programmazione economica, su proposta del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva
          ricognizione e conseguente riprogrammazione  delle  risorse
          di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le  somme
          disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in
          conto residui, sono assegnate per  il  completamento  e  la
          messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico
          per la tutela e la salvaguardia della  Laguna  di  Venezia,
          noto come sistema MOSE. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato   ad   apportare   le   occorrenti
          variazioni di bilancio anche in conto residui. 
              24. Al  fine  di  tutelare  l'ambiente  e  la  pubblica
          sicurezza nonche' salvaguardare l'unicita' e le  eccellenze
          del  patrimonio  culturale,  paesaggistico   e   ambientale
          italiano, ferme restando tutte le competenze del  Ministero
          per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo,
          previste dal  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui  all'articolo
          1 della legge 20  febbraio  2006,  n.  77,  inseriti  nella
          "lista del patrimonio mondiale" e  posti  sotto  la  tutela
          dell'UNESCO, e' vietato: 
                a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto
          di assenso, ivi compresi le autorizzazioni  paesaggistiche,
          i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale  e  le
          concessioni demaniali per ogni attivita' avente ad  oggetto
          la  costruzione  e  l'esercizio  di   nuovi   impianti   di
          stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO; 
                b)   l'avvio   dell'esercizio   degli   impianti   di
          stoccaggio GPL, collocati nei  suddetti  siti  riconosciuti
          dall'UNESCO, gia'  autorizzati  alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione  e  non   ancora   in
          esercizio. 
              25. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico
          adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare, con  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e con  il  Ministero  per  i
          beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo,  sono
          individuate le  autorizzazioni  e  gli  ulteriori  atti  di
          assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della
          presente disposizione  e  dichiarati  inefficaci  ai  sensi
          delle lettere a) e b) del comma  24,  nonche'  stabiliti  i
          criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'eventuale
          indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse  ivi
          previste. 
              26. E' istituto nello stato di previsione del Ministero
          dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro
          1 milione per l'anno 2020, di euro 15  milioni  per  l'anno
          2021 e di euro 13  milioni  per  l'anno  2022,  finalizzato
          all'erogazione, ove ne ricorrano le condizioni  e  fino  ad
          esaurimento delle risorse, di un indennizzo in  favore  dei
          beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti  di
          assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro
          per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno  2021  e  di
          euro 13 milioni  per  l'anno  2022  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114. 
              27.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          novembre  1991,  n.  435,  recante  disposizioni   per   la
          sicurezza della navigazione e della  vita  umana  in  mare,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 1, comma 1, al  numero  21,  dopo  le
          parole: "motore endotermico" sono inserite le seguenti:  "o
          elettrico o combinazione degli stessi."; 
                b)  all'articolo  81,  sono  apportate  le   seguenti
          modifiche: 
                  1) alla rubrica e' soppressa la parola: "liquido"; 
                  2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
                    "3-bis. Nelle navi e motonavi che  effettuano  il
          trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di  linea
          esclusivamente  all'interno  delle  acque  protette   della
          laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo
          stato  gassoso  a  temperatura  ambiente  in  pressione  e'
          effettuato con sistemazioni conformi alle  disposizioni  da
          emanarsi con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti.". 
              27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare,  di  concerto  con  il  Ministro
          della salute, da adottare entro il 31 maggio 2022 ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa intesa con la regione Veneto, sono  dettate  le
          disposizioni per il rilascio delle  autorizzazioni  per  la
          movimentazione, in aree ubicate all'interno del  contermine
          lagunare di Venezia, dei sedimenti  risultanti  dall'escavo
          dei fondali del contermine lagunare stesso. Il  decreto  di
          cui al precedente periodo disciplina anche  i  termini  del
          procedimento, la durata dell'autorizzazione e  le  relative
          attivita' di controllo e monitoraggio. 
              27-ter. Le modifiche  e  integrazioni  degli  eventuali
          allegati tecnici al decreto di cui  al  comma  27-bis  sono
          disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
          adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare, di concerto con  il  Ministro  della  salute  e
          previa intesa con la regione Veneto. 
              27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di
          cui  al  comma  27-bis  e'  effettuata  in  ogni  caso   la
          valutazione  di  incidenza  di  cui  all'articolo   5   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 settembre 1997, n.  357.  Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  109,  comma  5-bis,  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al
          comma 27-bis e' acquisito  il  parere  di  una  Commissione
          tecnico-consultiva  istituita  presso   il   Provveditorato
          interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  il  Veneto,
          Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La Commissione
          si esprime entro il termine di trenta giorni. 
              27-sexies. La Commissione di cui al comma  27-quinquies
          e' composta da  cinque  membri  nominati  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  cui  uno
          designato dall'Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca ambientale, con funzioni  di  presidente,  uno  dal
          provveditore interregionale per le opere pubbliche  per  il
          Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli  Venezia  Giulia,  uno
          dall'Istituto  superiore  di  sanita',   uno   dall'Agenzia
          regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del
          Veneto e uno dal  Consiglio  nazionale  delle  ricerche.  I
          componenti della Commissione sono scelti tra  il  personale
          di  livello  dirigenziale  appartenente  ai   ruoli   delle
          amministrazioni designanti. L'incarico di componente  della
          Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile  una
          sola volta. Le funzioni  di  segreteria  della  Commissione
          sono svolte, nei limiti delle risorse umane  e  strumentali
          disponibili  a  legislazione  vigente,  dal  Provveditorato
          interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  il  Veneto,
          Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Ai  componenti
          della Commissione non spetta  alcun  emolumento,  compenso,
          ne' rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.». 
              - Per  l'articolo  34-ter,  comma  5,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), si veda nei riferimenti  normativi  all'articolo
          3. 
              - Si riporta l'articolo 4,  comma  3,  della  legge  29
          novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia
          di Venezia), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. - (Omissis). 
              3.  Al  Comitato   sono   demandati   l'indirizzo,   il
          coordinamento  e  il  controllo  per   l'attuazione   degli
          interventi previsti dalla presente legge. Esso  approva  il
          piano degli interventi nell'ambito della Laguna di  Venezia
          e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per  la
          loro attuazione, nonche'  l'eventuale  rimodulazione  delle
          risorse ripartite. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 8  del  decreto  legislativo  4
          febbraio  2010,  n.   14   (Istituzione   dell'Albo   degli
          amministratori giudiziari, a norma dell'articolo  2,  comma
          13, della legge 15 luglio 2009, n. 94): 
              «Art. 8 (Compensi degli amministratori  giudiziari).  -
          1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da  emanare
          su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera  b),
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabilite  le  modalita'  di  calcolo  e  liquidazione  dei
          compensi degli amministratori giudiziari. 
              2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato  sulla  base
          delle seguenti norme di principio: 
                a) previsione di tabelle  differenziate  per  singoli
          beni o complessi di  beni,  e  per  i  beni  costituiti  in
          azienda; 
                b) previsione che, nel caso in cui siano  oggetto  di
          sequestro o confisca patrimoni misti, che  comprendano  sia
          singoli beni o complessi di beni  sia  beni  costituiti  in
          azienda, si applichi  il  criterio  della  prevalenza,  con
          riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato  di  una
          percentuale  da  definirsi  per  ogni  altra  tipologia  di
          gestione meno onerosa; 
                c) previsione che il compenso sia comunque  stabilito
          sulla base di scaglioni commisurati al valore  dei  beni  o
          dei beni costituiti  in  azienda,  quale  risultante  dalla
          relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
          ovvero al reddito prodotto dai beni; 
                d) previsione che il compenso possa essere  aumentato
          o diminuito, su proposta del giudice delegato,  nell'ambito
          di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il  50
          per cento, sulla base dei seguenti elementi: 
                  1)   complessita'    dell'incarico    o    concrete
          difficolta' di gestione; 
                  2) possibilita' di usufruire di coadiutori; 
                  3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati; 
                  4) qualita' dell'opera  prestata  e  dei  risultati
          ottenuti; 
                  5) sollecitudine con cui  sono  state  condotte  le
          attivita' di amministrazione; 
                e)  previsione  della   possibilita'   di   ulteriore
          maggiorazione  a  fronte  di  amministrazioni  estremamente
          complesse, ovvero di eccezionale valore  del  patrimonio  o
          dei beni costituiti  in  azienda  oggetto  di  sequestro  o
          confisca, ovvero ancora di  risultati  dell'amministrazione
          particolarmente positivi; 
                f)  previsione   delle   modalita'   di   calcolo   e
          liquidazione del compenso nel caso in  cui  siano  nominati
          piu' amministratori per un'unica procedura. 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  7  ottobre  2015,  n.  177  (Regolamento
          recante disposizioni in materia di modalita' di  calcolo  e
          liquidazione dei compensi degli  amministratori  giudiziari
          iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio
          2010, n. 14): 
              «Art. 3 (Criteri per la determinazione del compenso). -
          1. Salvo quanto previsto dal  comma  3,  i  compensi  degli
          amministratori giudiziari sono  liquidati  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
                a) per i beni  costituiti  in  azienda,  quando  sono
          oggetto di diretta gestione  da  parte  dell'amministratore
          giudiziario,  i   compensi   devono   consistere   in   una
          percentuale, calcolata sul valore del complesso  aziendale,
          non superiore alle seguenti misure: 
                  1) dal 12% al 14%;  quando  il  valore  non  superi
          16.227,08 euro; 
                  2) dal 10% al 12% sulle somme  eccedenti  16.227,08
          euro fino a 24.340,62 euro; 
                  3)  dal  8,50%  al  9,50%  sulle  somme   eccedenti
          24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
                  4) dal 7% all'8% sulle  somme  eccedenti  40.567,68
          euro fino a 81.135,38 euro; 
                  5)  dal  5,50%  al  6,50%  sulle  somme   eccedenti
          81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
                  6) dal 4% al 5% sulle  somme  eccedenti  405.676,89
          euro fino a 811.353,79 euro; 
                  7) dallo  0,90%  all'1,80%  sulle  somme  eccedenti
          811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 
                  8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che  superano
          2.434.061,37 euro; 
                b) per i beni  costituiti  in  azienda,  quando  sono
          concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere
          in una percentuale,  calcolata  sul  valore  del  complesso
          aziendale, non superiore alle seguenti misure: 
                  1) dal 4,8% al 5,6%; quando il  valore  non  superi
          16.227,08 euro; 
                  2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti  16.227,08
          euro fino a 24.340,62 euro; 
                  3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62
          euro fino a 40.567,68 euro; 
                  4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68
          euro fino a 81.135,38 euro; 
                  5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38
          euro fino a 405.676,89 euro; 
                  6) dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89
          euro fino a 811.353,79 euro; 
                  7) dallo 0,3%  allo  0,72%  sulle  somme  eccedenti
          811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 
                  8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme  che  superano
          2.434.061,37 euro; 
                c) per i beni immobili, i compensi devono  consistere
          in una percentuale, calcolata  sul  valore  dei  beni,  non
          superiore alle seguenti misure: 
                  1) dal  6%  al  7%  quando  il  valore  non  superi
          16.227,08 euro; 
                  2) dal 5% al 6%  sulle  somme  eccedenti  16.227,08
          euro fino a 24.340,62 euro; 
                  3)  dal  4,25%  al  4,75%  sulle  somme   eccedenti
          24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
                  4) dal 3,5% al 4% sulle somme  eccedenti  40.567,68
          euro fino a 81.135,38 euro; 
                  5)  dal  2,75%  al  3,25%  sulle  somme   eccedenti
          81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
                  6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti  405.676,89
          euro fino a 811.353,79 euro; 
                  7) dallo 0,45% allo  0,90%  sulle  somme  eccedenti
          811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 
                  8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che  superano
          2.434.061,37 euro; 
                d) per i frutti che si ritraggono  dai  beni  di  cui
          alle lettere a), b) e c) e per i beni diversi da quelli  di
          cui alle predette lettere, i compensi devono consistere  in
          una percentuale calcolata sul valore,  non  superiore  alle
          seguenti misure: 
                  1) dal 3,6% al 4,2% quando  il  valore  non  superi
          16.227,08 euro; 
                  2) dal 3% al 3,6% sulle somme  eccedenti  16.227,08
          euro fino a 24.340,62 euro; 
                  3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62
          euro fino a 40.567,68 euro; 
                  4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68
          euro fino a 81.135,38 euro; 
                  5) dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38
          euro fino a 405.676,89 euro; 
                  6)  dall'1,2%  all'1,5%   sulle   somme   eccedenti
          405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro; 
                  7) dallo 0,27% allo  0,54%  sulle  somme  eccedenti
          811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 
                  8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che  superano
          2.434.061,37 euro. 
              2. Per determinare il valore di  cui  al  comma  1,  si
          considera: 
                a) l'importo realizzato, per i beni liquidati; 
                b) il valore stimato dal perito ovvero, in  mancanza,
          dall'amministratore giudiziario, per i beni che  non  hanno
          costituito oggetto di liquidazione; 
                c) ogni altra somma ricavata. 
              3.  Quando  l'amministratore  giudiziario  assiste   il
          giudice per la verifica dei crediti e' inoltre corrisposto,
          sull'ammontare   del   passivo   accertato,   un   compenso
          supplementare dallo 0,19% allo 0,94%  sui  primi  81.131,38
          euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle  somme  eccedenti  tale
          cifra. 
              4.  Nel  caso  di  cui  al   comma   1,   lettera   a),
          all'amministratore giudiziario e' corrisposto un  ulteriore
          compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per
          cento sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti. 
              5. Il compenso liquidato a norma del presente  articolo
          non puo' essere inferiore,  nel  suo  complesso,  a  811,35
          euro. 
              6. Nel caso in cui sono oggetto di sequestro  patrimoni
          che  comprendono  beni  rientranti  in  almeno  due   delle
          categorie indicate alle lettere a), b), c) e d)  del  comma
          1, si applica il criterio della prevalenza  della  gestione
          piu' onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato  a
          norma dei commi 1 e 2, e' maggiorato di una percentuale non
          superiore al 25 per  cento  per  ogni  altra  tipologia  di
          gestione ed in relazione alla complessita' della stessa. 
              7. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono
          attivo ne' passivo gli importi risultanti da  finanziamenti
          e  garanzie  infragruppo  o  dal  ribaltamento,  attraverso
          insinuazioni, ripartizioni o  compensazioni,  di  attivo  e
          passivo da parte di altra societa' del gruppo. 
              8. All'amministratore spetta  un  rimborso  forfettario
          delle spese generali in una misura compresa tra il 5  e  il
          10 per cento sull'importo del compenso determinato a  norma
          del presente decreto. Sono  altresi'  rimborsate  le  spese
          effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi
          dei coadiutori. 
              9.  Quando  i  beni  sequestrati  appartengono  a  piu'
          proposti, per la liquidazione  del  compenso  a  norma  del
          presente decreto si procede in relazione a  ciascuna  massa
          attiva e passiva.».