((Art. 4 bis 
 
 
      Disposizioni concernenti le Autorita' di sistema portuale 
 
   1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  dopo  il
comma 9 sono inseriti i seguenti: 
  «9-bis. Le Autorita' di sistema portuale rientrano tra  i  soggetti
passivi dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  (IRES)  previsti
dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  nei  confronti  delle  quali  il  presupposto
d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. 
  9-ter. Non  costituisce  esercizio  di  attivita'  commerciali,  in
quanto esercizio di funzioni  statali  da  parte  di  enti  pubblici,
l'attivita' di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle
tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per  il
rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16  della  presente
legge.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono determinati i limiti minimi e  massimi  stabiliti
per ciascuna  tipologia  dei  prelievi,  nonche'  i  criteri  per  la
determinazione degli stessi. Ciascuna Autorita' di  sistema  portuale
determina l'importo  delle  predette  tasse  all'interno  dei  limiti
previsti, destinando lo  stesso  alla  copertura  dei  costi  per  la
manutenzione e lo sviluppo delle parti  comuni  dell'ambito  portuale
destinate alla difesa del territorio,  al  controllo  e  alla  tutela
della sicurezza  del  traffico  marittimo  e  del  lavoro  in  ambito
portuale, alla viabilita' generale e ad attivita'  che  si  connotino
come estrinsecazione di potesta' pubbliche, nonche'  al  mantenimento
dei fondali, oltre che  alla  copertura  di  quota  parte  dei  costi
generali.  Le  Autorita'  di  sistema  portuale  sono   tenute   alla
rendicontazione dei predetti costi con le modalita' stabilite con  il
decreto di cui al secondo periodo. 
  9-quater. I canoni percepiti dalle Autorita' di sistema portuale in
relazione  alle  concessioni  demaniali,  comprese  quelle   di   cui
all'articolo 18 della presente legge e di  cui  all'articolo  36  del
codice della navigazione, nonche' alle autorizzazioni all'uso di zone
e pertinenze demaniali di cui all'articolo  39  del  regolamento  per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,  n.
328, sono considerati redditi  diversi  e  concorrono  a  formare  il
reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo  d'imposta,
ridotto del 50 per cento a  titolo  di  deduzione  forfettaria  delle
spese". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto  per  i  periodi
d'imposta che hanno inizio a decorrere  dal  1°  gennaio  2022.  Sono
fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente e non si fa  luogo
al rimborso di quanto gia' versato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 6 della legge 28 gennaio  1994,
          n. 84 (Riordino della legislazione  in  materia  portuale),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 (Autorita' di  sistema  portuale).  -  1.  Sono
          istituite quindici Autorita' di sistema portuale: 
                a) del Mare Ligure occidentale; 
                b) del Mare Ligure orientale; 
                c) del Mar Tirreno settentrionale; 
                d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; 
                e) del Mar Tirreno centrale; 
                f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio; 
                g) del Mare di Sardegna; 
                h) del Mare di Sicilia occidentale; 
                i) del Mare di Sicilia orientale; 
                l) del Mare Adriatico meridionale; 
                m) del Mare Ionio; 
                n) del Mare Adriatico centrale; 
                o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; 
                p) del Mare Adriatico settentrionale; 
                q) del Mare Adriatico orientale; 
                q-bis) dello Stretto. 
              2.  I  porti  rientranti  nelle  Autorita'  di  sistema
          portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato  A,
          che costituisce  parte  integrante  della  presente  legge,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo
          22, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
              2-bis. Con regolamento, da adottare,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, possono essere apportate, su  richiesta  motivata  del
          Presidente    della    Regione    interessata,    modifiche
          all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: 
                a) l'inserimento di un porto di  rilevanza  economica
          regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
          cui gestione e' stata trasferita alla  regione  all'interno
          del   sistema   dell'Autorita'    di    sistema    portuale
          territorialmente competente; 
                b)  il  trasferimento  di  un  porto  a  una  diversa
          Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni
          nel cui territorio  hanno  sede  le  Autorita'  di  sistema
          portuale di destinazione e di provenienza. 
              3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la  sede
          del porto centrale, individuato  nel  Regolamento  (UE)  n.
          1315/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11
          dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di  sistema
          portuale. In caso di due o piu'  porti  centrali  ricadenti
          nella medesima Autorita' di sistema  portuale  il  Ministro
          indica la sede  della  stessa.  Il  Ministro,  su  proposta
          motivata della regione o delle regioni il cui territorio e'
          interessato dall'Autorita' di sistema portuale, ha facolta'
          di individuare in altra  sede  di  soppressa  Autorita'  di
          sistema  portuale  aderente  alla  Autorita'   di   sistema
          portuale, la sede della stessa. 
              4. L'Autorita' di sistema  portuale  nel  perseguimento
          degli obiettivi e delle finalita'  di  cui  all'articolo  1
          svolge i seguenti compiti: 
                a)    indirizzo,    programmazione,    coordinamento,
          regolazione, promozione e  controllo,  anche  mediante  gli
          uffici  territoriali  portuali  secondo   quanto   previsto
          all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e
          dei servizi  portuali,  delle  attivita'  autorizzatorie  e
          concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle  altre
          attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
          nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorita' di sistema
          portuale sono, altresi',  conferiti  poteri  di  ordinanza,
          anche in riferimento alla sicurezza rispetto  a  rischi  di
          incidenti connessi alle  attivita'  e  alle  condizioni  di
          igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24; 
                b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
          comuni nell'ambito portuale, ivi  compresa  quella  per  il
          mantenimento dei fondali; 
                c) affidamento e controllo  delle  attivita'  dirette
          alla fornitura a titolo oneroso  agli  utenti  portuali  di
          servizi  di  interesse  generale,   non   coincidenti   ne'
          strettamente  connessi  alle  operazioni  portuali  di  cui
          all'articolo 16, comma 1; 
                d)  coordinamento  delle   attivita'   amministrative
          esercitate  dagli   enti   e   dagli   organismi   pubblici
          nell'ambito dei porti  e  nelle  aree  demaniali  marittime
          comprese nella circoscrizione territoriale; 
                e) amministrazione in via esclusiva delle aree e  dei
          beni  del  demanio  marittimo  ricompresi   nella   propria
          circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla  presente
          legge e  dal  codice  della  navigazione,  fatte  salve  le
          eventuali competenze regionali e la  legislazione  speciale
          per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.  Per  la
          gestione delle attivita' inerenti le funzioni  sul  demanio
          marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
          Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.); 
                f) promozione e coordinamento di  forme  di  raccordo
          con i sistemi logistici retro portuali e interportuali. 
              5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico non
          economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale  ed
          e'  dotato  di  autonomia  amministrativa,   organizzativa,
          regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad  essa  non  si
          applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
          e successive modificazioni. Si applicano i principi di  cui
          al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
          Le  Autorita'  di  sistema  portuale  adeguano   i   propri
          ordinamenti ai predetti principi  e  adottano,  con  propri
          provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento  del
          personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto  dei
          principi di cui all'articolo  35,  comma  3,  del  medesimo
          decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano,
          secondo  criteri  di  trasparenza  ed   imparzialita',   le
          procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di
          ogni altro incarico. Gli atti adottati  in  attuazione  del
          presente  comma  sono   sottoposti   all'approvazione   del
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Per  il
          Presidente  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   e   il
          Segretario generale si applicano  le  disposizioni  di  cui
          agli  articoli  8  e  10.  Per   il   periodo   di   durata
          dell'incarico  di  Presidente  dell'Autorita'  di   sistema
          portuale e  di  Segretario  generale,  i  dipendenti  delle
          pubbliche amministrazioni  sono  collocati  in  aspettativa
          senza  assegni,  con  riconoscimento   dell'anzianita'   di
          servizio. 
              6. Il personale dirigenziale e non  dirigenziale  delle
          istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
          procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
          di  adeguata  pubblicita',  imparzialita',  oggettivita'  e
          trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo
          10, comma 6. 
              7. L'Autorita' di sistema  portuale  e'  sottoposta  ai
          poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti ai sensi  dell'articolo  12.
          Ferma  restando  la  facolta'  di  attribuire   l'attivita'
          consultiva in materia legale e la rappresentanza  a  difesa
          dell'Autorita' di  sistema  portuale  dinanzi  a  qualsiasi
          giurisdizione,    nel     rispetto     della     disciplina
          dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
          interno della stessa Autorita' o  ad  avvocati  del  libero
          foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi  del
          patrocinio dell'Avvocatura di Stato. 
              8. La gestione  contabile  e  finanziaria  di  ciascuna
          Autorita'  di  sistema  portuale  e'  disciplinata  da   un
          regolamento  proposto  dal  Presidente  dell'Autorita'   di
          sistema portuale, deliberato dal Comitato  di  gestione  di
          cui  all'articolo  9  e  approvato   dal   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. Si applicano,  altresi',  le
          disposizioni  attuative  dell'articolo  2  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, in  materia  di  armonizzazione  dei
          sistemi contabili di cui al decreto legislativo  31  maggio
          2011, n. 91. Il conto consuntivo delle Autorita' di sistema
          portuale e' allegato allo stato di previsione del Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per   l'esercizio
          successivo a quello di riferimento. Le Autorita' di sistema
          portuale  assicurano  il  massimo  livello  di  trasparenza
          sull'uso delle proprie risorse e  sui  risultati  ottenuti,
          secondo le previsioni  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33. 
              9.   Il   rendiconto   della    gestione    finanziaria
          dell'Autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
          della Corte dei conti. 
              9-bis. Le Autorita' di sistema portuale rientrano tra i
          soggetti passivi dell'imposta sul  reddito  delle  societa'
          (IRES) previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          nei confronti  delle  quali  il  presupposto  d'imposta  si
          verifica in modo unitario e autonomo. 
              9-ter.   Non   costituisce   esercizio   di   attivita'
          commerciali, in quanto esercizio  di  funzioni  statali  da
          parte   di   enti   pubblici,   l'attivita'   di   prelievo
          autoritativa  delle  tasse  di  ancoraggio,   delle   tasse
          portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per
          il rilascio delle autorizzazioni  di  cui  all'articolo  16
          della  presente  legge.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          determinati  i  limiti  minimi  e  massimi  stabiliti   per
          ciascuna tipologia dei prelievi, nonche' i criteri  per  la
          determinazione degli stessi. Ciascuna Autorita' di  sistema
          portuale   determina   l'importo   delle   predette   tasse
          all'interno dei limiti previsti, destinando lo stesso  alla
          copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle
          parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del
          territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza  del
          traffico marittimo e del lavoro in  ambito  portuale,  alla
          viabilita' generale e ad attivita' che  si  connotino  come
          estrinsecazione   di   potesta'   pubbliche,   nonche'   al
          mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota
          parte dei costi generali. Le Autorita' di sistema  portuale
          sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con  le
          modalita' stabilite  con  il  decreto  di  cui  al  secondo
          periodo. 
              9-quater. I canoni percepiti dalle Autorita' di sistema
          portuale in relazione alle concessioni demaniali,  comprese
          quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui
          all'articolo 36 del codice della navigazione, nonche'  alle
          autorizzazioni all'uso di zone e  pertinenze  demaniali  di
          cui all'articolo 39 del regolamento  per  l'esecuzione  del
          codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,
          n. 328, sono considerati redditi  diversi  e  concorrono  a
          formare il reddito complessivo  per  l'ammontare  percepito
          nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di
          deduzione forfettaria delle spese. 
              10. L'esecuzione delle attivita' di  cui  al  comma  4,
          lettera b) e c) e' affidata in  concessione  dall'Autorita'
          di  sistema  portuale  mediante   procedura   di   evidenza
          pubblica, secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50. 
              11.  Le  Autorita'  di  sistema  portuale  non  possono
          svolgere,   ne'   direttamente   ne'    tramite    societa'
          partecipate,  operazioni  portuali  e  attivita'  ad   esse
          strettamente connesse. Con le modalita' e le  procedure  di
          cui all'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e
          successive  modifiche  ed  integrazioni,   l'Autorita'   di
          sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
          attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
          efficace   compimento   delle   funzioni   attribuite,   in
          collaborazione con Regioni, enti locali  e  amministrazioni
          pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere  partecipazioni,  a
          carattere   societario   di   minoranza,   in    iniziative
          finalizzate alla promozione  di  collegamenti  logistici  e
          intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
          ai sensi dell'articolo  46  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              12. E' fatta salva la disciplina vigente  per  i  punti
          franchi compresi nella zona del porto  franco  di  Trieste.
          Sono fatte salve, altresi', le  discipline  vigenti  per  i
          punti franchi delle zone franche esistenti in altri  ambiti
          portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita l'Autorita' di  sistema  portuale  territorialmente
          competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
          amministrativa per la gestione di detti punti. 
              13. 
              14. Decorsi tre anni dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera  f),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  valutate  le
          interazioni fra le piattaforme logistiche  e  i  volumi  di
          traffico, puo' essere ulteriormente  modificato  il  numero
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale;  sullo  schema  di
          regolamento  e',  altresi',  acquisito  il   parere   della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Con  la  medesima
          procedura sono individuati i volumi di traffico  minimo  al
          venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale  sono
          soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 
              15. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, previo parere della Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali  di
          ciascuna delle istituite Autorita' di sistema portuale.». 
              - Si riporta l'articolo 73, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
              «Art.  73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                b)  gli  enti  pubblici  e  privati   diversi   dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali; 
                c)  gli  enti  pubblici  e  privati   diversi   dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                d) le societa' e gli enti di ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,
          n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): 
              «Art. 16 (Operazioni portuali). -  1.  Sono  operazioni
          portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il  deposito,
          il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro
          materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.   Sono   servizi
          portuali  quelli  riferiti  a  prestazioni  specialistiche,
          complementari  e  accessorie  al  ciclo  delle   operazioni
          portuali.  I  servizi  ammessi   sono   individuati   dalle
          Autorita' di sistema portuale, o,  laddove  non  istituite,
          dalle  autorita'  marittime,   attraverso   una   specifica
          regolamentazione da  emanare  in  conformita'  dei  criteri
          vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione. 
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime disciplinano  e  vigilano
          sull'espletamento delle operazioni portuali e  dei  servizi
          portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe  indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente  al   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione. 
              3. L'esercizio delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
          espletate per conto proprio o  di  terzi,  e'  soggetto  ad
          autorizzazione  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   o,
          laddove  non  istituita,  dell'autorita'  marittima.  Detta
          autorizzazione  riguarda  lo  svolgimento   di   operazioni
          portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso  da
          parte del richiedente dei requisiti  di  cui  al  comma  4,
          oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
          individuare   nell'autorizzazione   stessa.   Le    imprese
          autorizzate sono iscritte  in  appositi  registri  distinti
          tenuti dall'Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non
          istituita, dall'autorita'  marittima  e  sono  soggette  al
          pagamento di un canone annuo  e  alla  prestazione  di  una
          cauzione determinati dalle medesime autorita'. 
              3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali  di  cui  al
          comma 1 non possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge  23
          ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto  dall'articolo
          17. 
              4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti e della  navigazione,  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina: 
                a)   i   requisiti   di   carattere    personale    e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 
                b) i criteri, le modalita' e i termini in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; 
                c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
          dei canoni annui e della cauzione in relazione alla  durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione,  tenuti  presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; 
                d). 
              4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la  domanda
          di svolgimento  di  operazioni  portuali  ne'  mediante  le
          imprese autorizzate ai  sensi  del  comma  3  del  presente
          articolo ne' tramite il ricorso all'impresa  o  all'agenzia
          per la fornitura di  lavoro  portuale  temporaneo  di  cui,
          rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17,  la  nave
          e' autorizzata  a  svolgere  le  operazioni  in  regime  di
          autoproduzione a condizione che: 
                a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; 
                b)  sia  dotata  di  personale   idoneo,   aggiuntivo
          rispetto all'organico  della  tabella  di  sicurezza  e  di
          esercizio  della  nave  e  dedicato   esclusivamente   allo
          svolgimento di tali operazioni; 
                c) sia stato pagato  il  corrispettivo  e  sia  stata
          prestata idonea cauzione. 
              4-ter. L' autorizzazione  di  cui  al  comma  4-bis  e'
          rilasciata previa verifica della sussistenza dei  requisiti
          e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
          compresa nel numero massimo di cui al comma 7. 
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi  del
          comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
          o,  laddove  non  istituita,  all'autorita'  marittima,  le
          tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
          nonche' ogni successiva variazione. 
              6. L'autorizzazione ha durata rapportata  al  programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata sia anche  titolare  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 18, durata identica a  quella  della  concessione
          medesima;  l'autorizzazione  puo'   essere   rinnovata   in
          relazione a nuovi  programmi  operativi  o  a  seguito  del
          rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema  portuale
          o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
          a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
          condizioni previste nel programma operativo. 
              7. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima,  sentita  la  commissione
          consultiva  locale,  determina   il   numero   massimo   di
          autorizzazioni che possono essere rilasciate ai  sensi  del
          comma 3, in relazione alle esigenze  di  funzionamento  del
          porto e del traffico,  assicurando,  comunque,  il  massimo
          della concorrenza nel settore. 
              7-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale. 
              7-ter. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime,  devono  pronunciarsi
          sulle  richieste  di  autorizzazione  di  cui  al  presente
          articolo entro novanta giorni dalla  richiesta,  decorsi  i
          quali, in assenza di  diniego  motivato,  la  richiesta  si
          intende accolta.». 
              - Si riporta l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994,
          n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): 
              «Art.  18  (Concessione  di  aree  e  banchine).  -  1.
          L'Autorita' di sistema  portuale  e,  dove  non  istituita,
          ovvero  prima  del   suo   insediamento,   l'organizzazione
          portuale o l'autorita' marittima danno  in  concessione  le
          aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito  portuale
          alle  imprese  di  cui  all'articolo  16,  comma   3,   per
          l'espletamento  delle  operazioni  portuali,  fatta   salva
          l'utilizzazione degli immobili da parte di  amministrazioni
          pubbliche per  lo  svolgimento  di  funzioni  attinenti  ad
          attivita' marittime e portuali. E'  altresi'  sottoposta  a
          concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale,  e
          laddove  non   istituita   dall'autorita'   marittima,   la
          realizzazione  e  la  gestione  di  opere  attinenti   alle
          attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
          degli specchi acquei esterni alle difese foranee  anch'essi
          da  considerarsi  a  tal  fine  ambito  portuale,   purche'
          interessati dal traffico portuale e dalla  prestazione  dei
          servizi portuali anche per  la  realizzazione  di  impianti
          destinati ad operazioni di  imbarco  e  sbarco  rispondenti
          alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
          sono affidate, previa determinazione dei  relativi  canoni,
          anche commisurati all'entita'  dei  traffici  portuali  ivi
          svolti,  sulla  base  di  idonee  forme   di   pubblicita',
          stabilite dal Ministro dei trasporti e  della  navigazione,
          di concerto con il  Ministro  delle  finanze,  con  proprio
          decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: 
                a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza
          e controllo delle Autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario; 
                b) i limiti minimi dei  canoni  che  i  concessionari
          sono tenuti a versare. 
              1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del  titolo
          concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di  sistema
          portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
          entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 
              2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          indicati i criteri cui devono  attenersi  le  Autorita'  di
          sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
          al fine di riservare nell'ambito portuale  spazi  operativi
          allo svolgimento delle  operazioni  portuali  da  parte  di
          altre imprese non concessionarie. 
              3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  adegua   la   disciplina
          relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
          comunitarie. 
              4.  Per  le  iniziative  di  maggiore   rilevanza,   il
          presidente  dell'Autorita'   di   sistema   portuale   puo'
          concludere, previa delibera del comitato portuale,  con  le
          modalita' di cui al  comma  1,  accordi  sostitutivi  della
          concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio  dei
          depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52  del  codice
          della   navigazione   e   delle   opere   necessarie    per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale. 
              5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di  cui  al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali. 
              6. Ai fini del rilascio della  concessione  di  cui  al
          comma  1  e'  richiesto   che   i   destinatari   dell'atto
          concessorio: 
                a) presentino, all'atto della domanda,  un  programma
          di attivita', assistito da idonee garanzie, anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
                b)  possiedano  adeguate  attrezzature  tecniche   ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed operativo a  carattere  continuativo  ed  integrato  per
          conto proprio e di terzi; 
                c) prevedano un organico di lavoratori rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a). 
              7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto, a meno che l'attivita' per  la  quale  richiede  una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Su
          motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali,   autorizzate   ai   sensi   dell'articolo    16,
          dell'esercizio  di  alcune  attivita'  comprese  nel  ciclo
          operativo. 
              8. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad  effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al fine di  verificare  il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato motivo, l'Autorita'  di  sistema  portuale  o,
          laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima   revocano
          l'atto concessorio. 
              9-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.». 
              - Si riporta l'articolo 36 del regio decreto  30  marzo
          1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del  Codice
          della navigazione): 
              «Art.   36   (Concessione   di   beni   demaniali).   -
          L'amministrazione   marittima,   compatibilmente   con   le
          esigenze del pubblico uso, puo' concedere  l'occupazione  e
          l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
          territoriale per un determinato periodo di tempo. 
              Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
          di competenza del ministro per  la  marina  mercantile.  Le
          concessioni  di  durata  superiore  a  quattro,  ma  non  a
          quindici  anni,  e  quelle  di  durata  non  superiore   al
          quadriennio che importino impianti  di  difficile  sgombero
          sono di competenza del direttore marittimo. Le  concessioni
          di  durata  non  superiore  al  quadriennio,   quando   non
          importino  impianti  di   difficile   sgombero,   sono   di
          competenza del capo di compartimento marittimo.». 
              - Si riporta l'articolo 39 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del
          regolamento per l'esecuzione del codice  della  navigazione
          (Navigazione marittima): 
              «Art. 39 (Autorizzazione per carico, scarico e sosta di
          merci  e  materiali).  -  L'utilizzazione  delle   zone   e
          pertinenze demaniali marittime ai termini dell'articolo  50
          del codice, per il carico e lo scarico delle  merci  e  dei
          materiali e per la loro temporanea  sosta,  e'  autorizzata
          con atto nel quale sono indicati: 
                1.    le    zone    e    le    pertinenze     oggetto
          dell'autorizzazione; 
                2. la specie dei materiali o delle merci; 
                3. la durata dell'utilizzazione; 
                4. il canone da corrispondere; 
                5. le altre eventuali condizioni. 
              Nel  caso  in  cui  la  predetta  utilizzazione   abbia
          carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 36 del codice.».