Art. 5 Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'impianto funiviario di Savona 1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. In caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo((, al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalita' tecnica di detta funivia, di garantire la continuita' dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario,)) il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del ((Mar Ligure occidentale)), in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalita' tecnica di detta funivia, nonche' all'individuazione di un nuovo concessionario secondo le modalita' previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il termine di cui al primo periodo e' prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024, ove strettamente necessario al completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale provvede, altresi', alla gestione diretta dell'impianto funiviario. 7-ter. Qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario all'esito della procedura di cui al comma 7-bis, la regione Liguria subentra allo Stato, quale titolare e concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario, delle risorse di cui al comma 7-quater. 7-quater. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter e per l'eventuale supporto tecnico, il presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ((con oneri a carico)) delle risorse di cui al comma 7-quinquies nel limite massimo di spesa di ((70.000 euro)) per l'anno 2022 e di ((200.000 euro)) per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 7-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto ad euro 700.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle ((risorse del Fondo)) di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 2. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
Riferimenti normativi - Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Edizione straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16. - Si riporta l'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari). - 3-sexies. Nelle more del recupero della piena funzionalita' tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, ai lavoratori di cui all' articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, puo' essere concessa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal 16 novembre 2021 al 31 dicembre 2022, un'ulteriore indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, in continuita' con l'indennita' di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1. Entro il limite di durata massima di cui al primo periodo, l'indennita' di cui al presente comma continua ad essere erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale concessione. La misura di cui al presente comma e' incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite massimo di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni.».