Art. 5 
 
 
              Disposizioni urgenti per la funzionalita' 
                 dell'impianto funiviario di Savona 
 
   1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis. In caso di cessazione entro il  31  dicembre  2022  della
concessione Funivia Savona - San Giuseppe  di  Cairo((,  al  fine  di
eseguire  gli  interventi  necessari  per  il  recupero  della  piena
funzionalita' tecnica di detta funivia, di garantire  la  continuita'
dell'esercizio dei servizi di  trasporto  portuale  a  basso  impatto
ambientale  e  di  traffico  e  di  mantenere  gli  attuali   livelli
occupazionali  e  nelle  more   dell'individuazione   di   un   nuovo
concessionario,)) il Presidente dell'Autorita'  di  sistema  portuale
del ((Mar Ligure occidentale)), in  deroga  alle  previsioni  di  cui
all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
provvede, per un periodo massimo di ventiquattro  mesi,  ad  eseguire
gli interventi necessari per il recupero  della  piena  funzionalita'
tecnica di detta funivia,  nonche'  all'individuazione  di  un  nuovo
concessionario secondo le modalita' previste dal codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50.  Il
termine di cui al  primo  periodo  e'  prorogabile  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili non oltre
il 31 dicembre 2024, ove  strettamente  necessario  al  completamento
delle procedure di individuazione  del  nuovo  concessionario.  Nelle
more dell'individuazione di un nuovo  concessionario,  il  Presidente
dell'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar  Ligure   occidentale
provvede, altresi', alla gestione diretta dell'impianto funiviario. 
    7-ter. Qualora non  sia  stato  possibile  individuare  un  nuovo
concessionario all'esito della procedura di cui al  comma  7-bis,  la
regione Liguria subentra allo  Stato,  quale  titolare  e  concedente
dell'impianto funiviario. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, previo accordo di  programma  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la regione Liguria, ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera  a),  della  legge  15  marzo
1997,  n.  59,  si  provvede  all'attuazione   del   conferimento   e
all'attribuzione alla regione Liguria,  a  decorrere  dalla  data  di
effettivo trasferimento dell'impianto funiviario,  delle  risorse  di
cui al comma 7-quater. 
    7-quater. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  ai  commi
7-bis e 7-ter e  per  l'eventuale  supporto  tecnico,  il  presidente
dell'Autorita' di sistema portuale del Mar  Ligure  occidentale  puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di
strutture dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
nonche' di societa' controllate direttamente o  indirettamente  dallo
Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ((con oneri a carico)) delle
risorse di cui al comma 7-quinquies nel limite massimo  di  spesa  di
((70.000 euro)) per l'anno 2022 e di ((200.000  euro))  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024. 
    7-quinquies. Agli  oneri  derivanti  dai  commi  7-bis  e  7-ter,
quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per l'anno 2022 e  di
euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede: 
      a)  quanto  ad  euro   700.000   per   l'anno   2022   mediante
corrispondente utilizzo delle ((risorse del Fondo)) di parte corrente
di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  2.  All'articolo   16,   comma   3-sexies,   primo   periodo,   del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  le  parole:  «31
agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  (Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Edizione straordinaria
          n.  70  del  17  marzo  2020,  e'  stato  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Proroga
          dei  termini  per  l'adozione  di   decreti   legislativi),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110  del  29  aprile
          2020, S.O. n. 16. 
              - Si  riporta  l'articolo  16,  comma  3-sexies,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   investimenti   e
          sicurezza  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e  della
          circolazione stradale, per la funzionalita'  del  Ministero
          delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  e  dell'Agenzia
          nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali  e
          autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge 9
          novembre 2021, n. 156 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          investimenti  e   sicurezza   delle   infrastrutture,   dei
          trasporti   e   della   circolazione   stradale,   per   la
          funzionalita' del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici e dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali  e  autostradali),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Disposizioni urgenti in materia di Commissari
          straordinari). - 3-sexies. Nelle more  del  recupero  della
          piena  funzionalita'  tecnica  della   Funivia   Savona-San
          Giuseppe di Cairo,  per  garantire  il  mantenimento  degli
          attuali livelli occupazionali, ai lavoratori  di  cui  all'
          articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, puo' essere concessa  dall'Istituto  nazionale
          della previdenza  sociale,  dal  16  novembre  2021  al  31
          dicembre 2022, un'ulteriore indennita' pari al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, comprensiva  della
          relativa  contribuzione  figurativa,  in  continuita'   con
          l'indennita' di cui al medesimo articolo 94-bis,  comma  1.
          Entro il limite di durata massima di cui al primo  periodo,
          l'indennita' di cui al presente comma  continua  ad  essere
          erogata anche  in  caso  di  sopravvenuta  risoluzione  del
          rapporto di  lavoro  dovuta  alla  cessazione  dell'attuale
          concessione.  La  misura  di  cui  al  presente  comma   e'
          incompatibile con i trattamenti di integrazione  salariale,
          compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta'  di  cui
          al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo
          4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite  massimo
          di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione  di
          euro per  l'anno  2022.  Agli  oneri  derivanti  dal  terzo
          periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per  l'anno
          2021 e a 1 milione di euro per  l'anno  2022,  si  provvede
          mediante corrispondente utilizzo delle risorse  finanziarie
          disponibili  a  legislazione   vigente   nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili  destinate  alle   sovvenzioni   per
          l'esercizio di ferrovie,  tramvie  extraurbane,  funivie  e
          ascensori  in  servizio  pubblico  e   autolinee   non   di
          competenza delle regioni.».