Art. 6 
 
 
             Disposizioni in materia di trasporto aereo 
 
  1.  Al  fine  di  accelerare  lo  sviluppo  del  Sistema  nazionale
integrato dei trasporti (SNIT) e di aumentare  l'accesso  ferroviario
mediante mezzo pubblico agli aeroporti, nonche'  di  incrementare  la
rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti  intercontinentali
italiani: 
    a) le procedure di  valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui
all'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nonche' quelle relative alle  opere  inserite  nei  piani  di
sviluppo aeroportuali, ivi inclusi gli interventi  di  mitigazione  e
miglioramento ambientale,  sono  svolte  nei  tempi  previsti  per  i
progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto  legislativo
n. 152 del 2006; 
    b) il dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del ((codice  dei
contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50, si svolge secondo i termini previsti dall'articolo  46,  comma
1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    c) sono ridotti della  meta'  i  termini  per  l'accertamento  di
conformita' ((previsto dall'articolo 2  del  regolamento  di  cui  al
decreto)) del Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,
relativamente ai piani di sviluppo aeroportuale e alle opere inserite
in detti piani. 
  2. Le opere di cui al  comma  1  che  comportano  un  miglioramento
dell'impatto ambientale sulle aree antropizzate sono recepite in  via
prioritaria   all'interno   degli   strumenti    di    pianificazione
urbanistica, naturalistica e paesaggistica vigenti. 
  3. In relazione ai piani di sviluppo aeroportuale  degli  aeroporti
di interesse nazionale diversi da quelli di cui al comma  1,  nonche'
alle opere inserite nei medesimi piani di sviluppo, i  termini  delle
procedure di valutazione ambientale di cui  alla  Parte  Seconda  del
decreto legislativo n. 152 del 2006  sono  ridotti  della  meta'.  Si
applicano, altresi', le disposizioni di cui al comma 1, lettere b)  e
c). 
  ((3-bis. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi  del  Piano
nazionale di ripresa e  resilienza  previsti  dalla  missione  2  del
medesimo  Piano,   Rivoluzione   verde   e   transizione   ecologica,
all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente: «c-bis.1) i siti
e gli  impianti  nella  disponibilita'  delle  societa'  di  gestione
aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli  aeroporti
delle isole minori, di cui all'allegato 1  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017,  ferme  restando  le  necessarie
verifiche tecniche  da  parte  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile (ENAC)». 
  3-ter. All'articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del  decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
giugno 2021, n. 87, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2023».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 6,  comma  3-ter,  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
              «Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (Omissis). 
              3-ter.  Per  progetti  di   opere   e   interventi   da
          realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del
          Piano di sviluppo  aeroportuale,  gia'  sottoposti  ad  una
          valutazione ambientale strategica, e che rientrano  tra  le
          categorie per  le  quali  e'  prevista  la  Valutazione  di
          impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti  gli
          elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili  dal
          Piano  regolatore  portuale  o  dal   Piano   di   sviluppo
          aeroportuale. Qualora  il  Piano  regolatore  Portuale,  il
          Piano  di  sviluppo  aeroportuale  ovvero   le   rispettive
          varianti abbiano contenuti  tali  da  essere  sottoposti  a
          valutazione di  impatto  ambientale  nella  loro  interezza
          secondo  le  norme   comunitarie,   tale   valutazione   e'
          effettuata secondo le modalita' e  le  competenze  previste
          dalla Parte Seconda del presente decreto  ed  e'  integrata
          dalla valutazione ambientale strategica per  gli  eventuali
          contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con  un
          unico provvedimento. 
              (Omissis).». 
              -  Per  l'articolo  8,   comma   2-bis,   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
          1. 
              - Si riporta l'articolo 22, del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
          di interessi e dibattito pubblico). - 1. Le amministrazioni
          aggiudicatrici e gli  enti  aggiudicatori  pubblicano,  nel
          proprio profilo del committente, i progetti di fattibilita'
          relativi  alle   grandi   opere   infrastrutturali   e   di
          architettura   di   rilevanza   sociale,   aventi   impatto
          sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del  territorio,
          nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
          dei  resoconti  degli  incontri  e  dei  dibattiti  con   i
          portatori di interesse. I contributi  e  i  resoconti  sono
          pubblicati, con  pari  evidenza,  unitamente  ai  documenti
          predisposti dall'amministrazione  e  relativi  agli  stessi
          lavori. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottato entro un anno dalla data di  entrata  in
          vigore del presente codice, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
          delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione  ai
          nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in  vigore
          del  medesimo  decreto,  sono   fissati   i   criteri   per
          l'individuazione delle opere di cui al  comma  1,  distinte
          per tipologia  e  soglie  dimensionali,  per  le  quali  e'
          obbligatorio  il  ricorso  alla  procedura   di   dibattito
          pubblico,  e  sono  altresi'  definiti  le   modalita'   di
          svolgimento e il  termine  di  conclusione  della  medesima
          procedura. Con il medesimo decreto sono altresi'  stabilite
          le    modalita'    di    monitoraggio     sull'applicazione
          dell'istituto  del  dibattito  pubblico.  A  tal  fine   e'
          istituita  una  commissione  presso  il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   il   compito   di
          raccogliere  e  pubblicare   informazioni   sui   dibattiti
          pubblici in corso di svolgimento o conclusi e  di  proporre
          raccomandazioni per lo svolgimento del  dibattito  pubblico
          sulla base dell'esperienza maturata.  Ai  componenti  della
          commissione  e'  riconosciuto  un  rimborso   delle   spese
          effettivamente sostenute  e  documentate  per  le  missioni
          effettuate  nei  limiti  previsti  per  il  personale   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, con oneri complessivi non superiori  a  18.000
          euro per l'anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall'anno
          2022. 
              3.   L'amministrazione    aggiudicatrice    o    l'ente
          aggiudicatore  proponente  l'opera  soggetta  a   dibattito
          pubblico indice  e  cura  lo  svolgimento  della  procedura
          esclusivamente sulla base delle modalita'  individuate  dal
          decreto di cui al comma 2. 
              4. Gli esiti del dibattito pubblico e  le  osservazioni
          raccolte sono  valutate  in  sede  di  predisposizione  del
          progetto definitivo e sono discusse in sede  di  conferenza
          di  servizi  relativa  all'opera  sottoposta  al  dibattito
          pubblico.». 
              - Si riporta l'articolo 46, comma 1,  secondo  periodo,
          del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77  (Governance  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento delle  procedure),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: 
              «Art.  46  (Modifiche  alla  disciplina  del  dibattito
          pubblico). - 1. (Omissis). 
              In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV  al
          presente decreto,  il  dibattito  pubblico  ha  una  durata
          massima di quarantacinque giorni e tutti i termini previsti
          dal  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri n. 76 del 2018, sono ridotti della meta'. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 2, del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  383  (Regolamento
          recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
          opere di interesse statale): 
              «Art. 2 (Accertamento di  conformita'  delle  opere  di
          interesse statale). - 1. Per  le  opere  pubbliche  di  cui
          all'articolo 1  del  presente  regolamento,  l'accertamento
          della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani
          urbanistici ed edilizi, salvo che per  le  opere  destinate
          alla difesa militare, e' fatto dallo Stato di intesa con la
          regione interessata, entro sessanta giorni dalla  richiesta
          da parte dell'amministrazione statale competente.». 
              - Per la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152 (Norme in materia  ambientale),  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si  riporta  l'articolo  20,  comma  8,  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  199  (Attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili), come  modificata  dalla
          presente legge: 
              «Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di  superfici
          e aree idonee  per  l'installazione  di  impianti  a  fonti
          rinnovabili). - Omissis. 
              8. Nelle more  dell'individuazione  delle  aree  idonee
          sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
          fini di cui al comma 1 del presente articolo: 
                a) i siti ove sono  gia'  installati  impianti  della
          stessa fonte e in  cui  vengono  realizzati  interventi  di
          modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi  3
          e seguenti, del decreto legislativo 3  marzo  2011  n.  28,
          nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
          cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
          disposizione,  sono  presenti  impianti  fotovoltaici   sui
          quali, senza variazione dell'area occupata o  comunque  con
          variazioni  dell'area  occupata  nei  limiti  di  cui  alla
          lettera c-ter), numero  1),  sono  eseguiti  interventi  di
          modifica  sostanziale  per  rifacimento,  potenziamento   o
          integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
          accumulo di capacita' non superiore a 8 MWh per ogni MW  di
          potenza dell'impianto fotovoltaico; 
                b) le aree dei siti oggetto di  bonifica  individuate
          ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte   quarta,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                c) le  cave  e  miniere  cessate,  non  recuperate  o
          abbandonate o in condizioni di  degrado  ambientale,  o  le
          porzioni di cave e miniere non  suscettibili  di  ulteriore
          sfruttamento; 
                c-bis) i siti e  gli  impianti  nelle  disponibilita'
          delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  italiane  e
          dei gestori di  infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle
          societa' concessionarie autostradali; 
              c-bis.1) i siti e  gli  impianti  nelle  disponibilita'
          delle societa' di  gestione  aeroportuale  all'interno  del
          perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori,
          di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  14  febbraio  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18  maggio  2017,  ferme
          restando  le  necessarie  verifiche   tecniche   da   parte
          dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
                c-ter) esclusivamente per gli impianti  fotovoltaici,
          anche con moduli a terra, e per gli impianti di  produzione
          di biometano, in assenza di vincoli ai  sensi  della  parte
          seconda del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
                  1) le aree classificate agricole, racchiuse  in  un
          perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
          a  destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,
          compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le  cave  e
          le miniere; 
                  2) le aree interne agli impianti industriali e agli
          stabilimenti, questi  ultimi  come  definiti  dall'articolo
          268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  nonche'  le  aree  classificate   agricole
          racchiuse in un perimetro i cui punti distino non  piu'  di
          500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 
                  3) le aree adiacenti alla rete  autostradale  entro
          una distanza non superiore a 300 metri; 
                c-quater) fatto salvo quanto  previsto  alle  lettere
          a),  b),  c),  c-bis)  e  c-ter),  le  aree  che  non  sono
          ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti  a  tutela  ai
          sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  ne'
          ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni  sottoposti  a
          tutela ai sensi della parte  seconda  oppure  dell'articolo
          136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della
          presente lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata
          considerando una distanza dal perimetro di beni  sottoposti
          a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici  e  di
          un chilometro per gli impianti  fotovoltaici.  Resta  ferma
          l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108.». 
              - Si riporta l'articolo  11-quinquiesdecies,  comma  1,
          del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per
          la graduale ripresa delle attivita'  economiche  e  sociali
          nel  rispetto  delle   esigenze   di   contenimento   della
          diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  11-quinquiesdecies  (Misure   urgenti   per   il
          rilancio delle infrastrutture). - 1. Al fine di evitare  la
          revoca  dei  finanziamenti  per   lo   sblocco   di   opere
          indifferibili,  urgenti  e  cantierabili  per  il  rilancio
          dell'economia,  al  comma   3-bis   dell'articolo   3   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi
          relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada
          per Fiumicino  e  l'EUR  e  agli  aeroporti  di  Firenze  e
          Salerno, di cui alla lettera c) del comma  2  del  presente
          articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto  di
          finanziamento possono essere compiuti  entro  il  31  marzo
          2023, a condizione che gli enti titolari dei  codici  unici
          di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione, trasmettano al  sistema
          di monitoraggio di cui al decreto legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, le informazioni necessarie  per  la  verifica
          dell'avanzamento dei progetti".».