((Art. 6 bis 
 
 
           Norme per favorire l'attuazione delle sinergie 
        all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane 
 
  1.  L'art.  2-ter  del  decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2-ter. (Norme  per  favorire  l'attuazione  delle  sinergie
all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane).- 1. Allo scopo
di realizzare le sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
luglio  2017,  n.  96,  anche  mediante  la  razionalizzazione  degli
acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle  societa'
del  gruppo  Ferrovie  dello  Stato,  nonche'  per   rilanciare   gli
investimenti  nel  settore   delle   infrastrutture   attraverso   la
programmazione, la progettazione,  la  realizzazione  e  la  gestione
integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale: 
  a)  l'ANAS  S.p.A.  e  le  societa'  da  questa  controllate   sono
autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina  del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e ferme restando le norme che costituiscono  attuazione  delle
disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio  2014,  appositi  accordi  e
convenzioni con le altre societa' del gruppo  Ferrovie  dello  Stato,
ivi compresa la Ferservizi S.p.A., anche in qualita' di  centrale  di
committenza, al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni  e
servizi resi dalle altre societa' del gruppo; 
  b) l'ANAS S.p.A.  e  le  societa'  da  questa  controllate  possono
avvalersi dei contratti, compresi gli accordi quadro, stipulati dalle
altre societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per  gli  acquisti  in
modo unitario di beni e servizi; 
  c) l'ANAS S.p.A.  e  le  societa'  da  questa  controllate  possono
concedere alle altre societa' del gruppo Ferrovie dello  Stato  l'uso
di beni immobili in gestione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  (Misure
          urgenti per la semplificazione e  l'innovazione  digitale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020,  n.
          76, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          settembre 2020, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 14 settembre 2020, n. 120, S.O. n. 228. 
              - Si riporta l'articolo 49 del decreto-legge 24  aprile
          2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,
          iniziative a  favore  degli  enti  territoriali,  ulteriori
          interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
          per lo  sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 luglio 2017, n. 96: 
              «Art. 49 (Disposizioni urgenti in materia  di  riordino
          di societa').  -  1.  Con  l'obiettivo  di  rilanciare  gli
          investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la
          programmazione, la progettazione,  la  realizzazione  e  la
          gestione integrata delle reti  ferroviarie  e  stradali  di
          interesse nazionale,  ANAS  S.p.A.  sviluppa  le  opportune
          sinergie  con  il  gruppo  Ferrovie  dello   Stato,   anche
          attraverso appositi contratti  e  convenzioni  al  fine  di
          realizzare, tra l'altro, un incremento  degli  investimenti
          nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016  ed  un
          ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018. 
              2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle
          partecipazioni  pubbliche   facenti   capo   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  in   ambiti   industriali
          omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze,  entro
          trenta giorni dal verificarsi delle condizioni  di  cui  al
          comma  3,  trasferisce,  nel  rispetto   della   disciplina
          dell'Unione europea, alla  societa'  Ferrovie  dello  Stato
          Italiane  S.p.A.  le  azioni  della  societa'  ANAS  S.p.A.
          mediante aumento di capitale della societa' Ferrovie  dello
          Stato  Italiane  S.p.A.  tramite  conferimento  in  natura.
          L'aumento  di  capitale  e'  realizzato  per   un   importo
          corrispondente  al  patrimonio   netto   di   ANAS   S.p.A.
          risultante da una  situazione  patrimoniale  approvata  dal
          Consiglio di amministrazione della societa' e  riferita  ad
          una data non anteriore a  quattro  mesi  dal  conferimento.
          Pertanto, all'operazione di trasferimento non si  applicano
          gli   articoli   2343,   2343-ter,   2343-quater,   nonche'
          l'articolo 2441 del codice civile.  Tutti  gli  atti  e  le
          operazioni posti in essere per  il  trasferimento  di  ANAS
          S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono  esenti
          da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse. 
              3. Il trasferimento di cui al comma  2  e'  subordinato
          alle seguenti condizioni: 
                a)  perfezionamento  del   Contratto   di   Programma
          2016/2020  tra  lo  Stato  e  ANAS  S.p.A.  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  870,  della  legge   28
          dicembre 2015, n. 208; 
                b) acquisizione di una perizia giurata  di  stima  da
          cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel  bilancio
          ANAS, anche considerato quanto disposto dai commi  7  e  8,
          rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il
          perito incaricato viene nominato da  Ferrovie  dello  Stato
          Italiane  S.p.a.  nell'ambito  di  una  terna  di   esperti
          proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
                b-bis) l'assenza di effetti  negativi  sui  saldi  di
          finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in
          sede europea,  verificata  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              4. Ad esito  del  trasferimento  di  cui  al  comma  2,
          restano  in  capo  ad  ANAS  S.p.A.  le   concessioni,   le
          autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli  altri
          provvedimenti amministrativi comunque denominati. 
              5. Intervenuto il  trasferimento  della  partecipazione
          detenuta   dallo   Stato   in   ANAS   S.p.A.,    qualsiasi
          deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento  di
          ANAS  S.p.A.  o  operazioni  societarie  straordinarie  sul
          capitale  della   societa'   e'   oggetto   di   preventiva
          autorizzazione del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          d'intesa  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
              6. Alla  data  di  trasferimento  della  partecipazione
          detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7,  comma
          4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al  terzo
          periodo dopo le parole: «successive modifiche»  le  parole:
          «dello statuto o» sono soppresse e il comma 6 del  medesimo
          articolo 7 e' abrogato. 
              6-bis.  La  societa'  ANAS  S.p.a.  adotta  sistemi  di
          contabilita' separata per le attivita' oggetto  di  diritti
          speciali  o  esclusivi,   compresi   le   concessioni,   le
          autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli  altri
          provvedimenti amministrativi comunque  denominati  previsti
          dal comma 4, e per ciascuna attivita'. Le attivita' di  cui
          al periodo precedente sono svolte sulla base del  contratto
          di programma sottoscritto tra la societa' ANAS S.p.a. e  il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili. 
              7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni dal 2017  al
          2022, nei limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  8,  a
          definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari  e/o
          transazioni giudiziali e  stragiudiziali,  le  controversie
          con le imprese appaltatrici  derivanti  dall'iscrizione  di
          riserve o da richieste di risarcimento, laddove  sussistano
          i presupposti e le condizioni di cui agli  articoli  205  e
          208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con  le
          modalita'   ivi   previste,   previa   valutazione    della
          convenienza economica di ciascuna operazione da parte della
          Societa' stessa. 
              7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione verifica in
          via preventiva, ai sensi dell'articolo 213,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  la  correttezza
          della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli
          accordi bonari e delle transazioni di  cui  ai  commi  7  e
          7-ter.  Le  modalita'   di   svolgimento   della   verifica
          preventiva sono definite in apposita convenzione  stipulata
          tra l'Anas S.p.A. e  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione
          nella quale e' individuata anche la documentazione  oggetto
          di verifica. 
              7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei  limiti  previsti
          ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e
          stragiudiziali le controversie con  i  contraenti  generali
          derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i
          presupposti e le condizioni di  cui  all'articolo  208  del
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   previa
          valutazione  della  convenienza   economica   di   ciascuna
          operazione da parte della societa' stessa. 
              8. La quota dei contributi quindicennali assegnati  con
          le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004 pubblicate,
          rispettivamente, nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6
          febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del  27
          giugno 2005, non  utilizzati  ed  eccedenti  il  fabbisogno
          risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle
          predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di
          euro, e' destinata, con esclusione delle  somme  cadute  in
          perenzione, alle finalita' di cui ai commi 7  e  7-ter.  Il
          CIPE   individua   le   risorse   annuali    effettivamente
          disponibili in relazione al quadro aggiornato  delle  opere
          concluse da destinare alle predette finalita', nel rispetto
          degli equilibri di finanza pubblica. 
              9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati. 
              10. All'articolo 44 della legge 27  dicembre  1997,  n.
          449, il comma 5 e' abrogato. 
              11. Al  fine  di  favorire  l'attuazione  del  presente
          articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere  dal
          trasferimento di cui al comma 2, le norme  di  contenimento
          della spesa previste dalla legislazione  vigente  a  carico
          dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di
          statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche  di  cui
          all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  fermo
          restando, finche'  l'ANAS  risulti  compresa  nel  suddetto
          elenco dell'ISTAT, l'obbligo di versamento all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato  di  un  importo  corrispondente  ai
          risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme,
          da effettuare ai sensi dell'articolo 1,  comma  506,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              12. Nelle more del  perfezionamento  del  contratto  di
          programma ANAS 2016-2020, ai sensi dell'articolo  1,  comma
          870, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  puo'  autorizzare  la
          societa' ANAS S.p.A.,  nel  limite  del  5%  delle  risorse
          complessivamente finalizzate al  contratto  dalla  medesima
          legge n. 208 del 2015, ad effettuare  la  progettazione  di
          interventi nonche', nel limite  di  un  ulteriore  15%delle
          medesime risorse,  a  svolgere  attivita'  di  manutenzione
          straordinaria della rete stradale nazionale.  Le  attivita'
          svolte  ai  sensi  del  presente  articolo  devono   essere
          distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020
          e le relative spese sostenute  devono  essere  rendicontate
          secondo le modalita' previste per il  «Fondo  Unico  ANAS»,
          come definite dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 869, della legge 28  dicembre  2015,
          n.  208.  Nell'ambito  delle  attivita'   di   manutenzione
          straordinaria della rete stradale  nazionale,  la  societa'
          ANAS  S.p.A.  ha   particolare   riguardo   alla   verifica
          dell'idoneita' statica e all'esecuzione  di  opere  per  la
          messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e
          strutture similari. 
              12-bis. All'articolo 1,  comma  1025,  quarto  periodo,
          della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  le  parole:  «ad
          integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per
          gli    interventi    di    completamento    dell'autostrada
          Salerno-Reggio  Calabria  attuativi   delle   deliberazioni
          adottate dal CIPE, ai  sensi  della  legislazione  vigente»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «ad  integrazione  delle
          risorse gia' stanziate e comprese nell'ambito del contratto
          di programma ANAS Spa 2016-2020». 
              - La direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE sugli  appalti  pubblici  e
          che abroga la  direttiva  2004/18/CE  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 28  marzo  2014,
          n. L 94. 
              - La direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE sulle  procedure  d'appalto
          degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
          dei trasporti  e  dei  servizi  postali  e  che  abroga  la
          direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee 28 marzo 2014, n. L 94.