Art. 7 
 
 
           Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e 
       circolazione stradale e di infrastrutture autostradali 
 
   1.  Al  fine  di  ridurre  gli  oneri  amministrativi   a   carico
dell'utenza, di favorire lo  sviluppo  della  mobilita'  sostenibile,
nonche' di incrementare la  sicurezza  della  circolazione  stradale,
((al codice della strada, di cui al decreto legislativo))  30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 7, comma 9, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili sono individuate le tipologie  dei  comuni  che
possono avvalersi di tale facolta', le modalita' di  riscossione  del
pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonche', previa  intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i  massimali  delle  tariffe,  da
definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle
tipologie dei permessi»)); 
    a) all'articolo 24: 
      1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «manufatti per il
rifornimento» sono inserite le seguenti: «e la ricarica dei veicoli»; 
      2) al comma 5, dopo le  parole:  «da  aree  di  servizio»  sono
inserite le seguenti: «, da aree per la ricarica dei veicoli»; 
      3)  al  comma  5-bis,   dopo   le   parole:   «((e   successive
modificazioni,))» sono inserite le seguenti: «((e delle  norme))  che
disciplinano l'installazione e la gestione di  stazioni  di  ricarica
elettrica»; 
    b) all'articolo 47, al comma 2, lettera a), i capoversi categoria
L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L4e sono sostituiti dai
seguenti: 
      «- categoria L1e: veicoli a due ruote  la  cilindrata  del  cui
motore non supera i 50 cc per  i  motori  a  combustione  interna  ad
accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non  supera
i 4 kW e la cui velocita' massima di  costruzione  non  supera  i  45
km/h; 
      categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore
non supera i 50 cc per i motori a combustione interna  ad  accensione
comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad
accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non  supera
i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui
velocita' massima di costruzione non supera i 45 km/h; 
      categoria L3e: veicoli a  due  ruote  che  non  possono  essere
classificati come appartenenti alla categoria ((L1e)); 
      categoria  L4e:  veicoli  a  tre  ruote  asimmetriche  rispetto
all'asse longitudinale mediano, costituiti da  veicoli  di  categoria
L3e dotati di sidecar, con un  numero  massimo  di  quattro  posti  a
sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per
passeggeri nel sidecar;»; 
    c) all'articolo 50: 
      1) al comma  1,  dopo  le  parole  «potenza  nominale  continua
massima di 0,25 KW» sono inserite le seguenti: «,  o  di  0,5  KW  se
adibiti al trasporto di merci,»; 
      2) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «I
velocipedi adibiti al trasporto di merci devono  avere  un  piano  di
carico approssimativamente piano  e  orizzontale,  aperto  o  chiuso,
corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico  ×
larghezza del piano di  carico  ≥  0,3  ×  lunghezza  del  veicolo  ×
larghezza massima del veicolo.»; 
      3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti  ad
una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma  1
sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo
97. 
        2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o  vende
velocipedi  a  pedalata  assistita  che  sviluppino   una   velocita'
superiore a quella prevista dal comma 1  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339.
Alla sanzione ((amministrativa del pagamento di una somma))  da  euro
845 ad euro 3.382 e' soggetto chi effettua sui velocipedi a  pedalata
assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale  continua
massima del motore ausiliario elettrico o la velocita' oltre i limiti
previsti dal comma 1.». 
    ((c-bis) all'articolo 61, comma 1, lettera c), sono aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: «I veicoli o complessi di veicoli che  sono
equipaggiati con cabine  allungate  o  con  dispositivi  aerodinamici
rispondenti ai requisiti di  omologazione  previsti  dalla  normativa
europea possono superare le lunghezze totali  previste  dal  presente
articolo nel rispetto, comunque, di quanto  prescritto  al  comma  5.
Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o  rimossi,  a  cura
del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti  della
strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite
di velocita' inferiore o uguale a  50  km/h,  in  presenza  di  altri
utenti della strada vulnerabili. L'uso dei  dispositivi  aerodinamici
deve essere comunque  compatibile  con  le  operazioni  di  trasporto
intermodali  e,  in  ogni  caso,  allorche'  ritratti  o  piegati,  i
dispositivi non devono superare di oltre 20 cm  la  lunghezza  totale
del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi»)); 
    d) all'articolo 97, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. In caso di trasferimento  di  residenza  delle  persone
fisiche  intestatarie  di  certificati  di  circolazione,   l'ufficio
competente del Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  procede
all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV),  di  cui
agli articoli  225  e  226.  A  tal  fine,  i  comuni  danno  notizia
dell'avvenuto   trasferimento   di   residenza   per    il    tramite
((dell'anagrafe)) nazionale della popolazione  residente  (ANPR)  non
appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica. In caso
di trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie  di
certificati di circolazione, l'aggiornamento dell'archivio  nazionale
dei  veicoli  e'  richiesto   dalle   medesime   persone   giuridiche
all'ufficio competente del Dipartimento per la mobilita'  sostenibile
o a uno dei soggetti di  cui  alla  legge  8  agosto  1991,  n.  264,
abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione  dati
del Dipartimento stesso entro trenta giorni dal trasferimento.»; 
    ((d-bis) all'articolo 110: 
      1) al comma 5, le parole:  «per  gli  adempimenti  previsti  ai
commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di  svolgimento,  in
via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2,
2-bis e 3»; 
      2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Le operazioni di cui ai  commi  2,  2-bis  e  3  sono
svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il  tramite
dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264,  attraverso  il
collegamento  telematico  con  il  centro   elaborazione   dati   del
Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili»; 
    d-ter) all'articolo 114: 
      1)  al  comma  6,   dopo   le   parole:   «Le   modalita'   per
l'immatricolazione»   sono   inserite   le   seguenti   «,    gestite
esclusivamente in via telematica,»; 
      2) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis.  Le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono   svolte
dall'Ufficio della motorizzazione civile anche  per  il  tramite  dei
soggetti di cui alla legge 8  agosto  1991,  n.  264,  attraverso  il
collegamento  telematico  con  il  centro   elaborazione   dati   del
Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili»; 
    e) all'articolo 116: 
      1) al comma 3, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
        «f) B: 
          1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non  supera
3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto
persone oltre al conducente; ai  veicoli  di  questa  categoria  puo'
essere agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata
non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa  massima  autorizzata
superi  750  kg,  purche'  la  massa  massima  autorizzata  di   tale
combinazione non superi 4250 kg.  Qualora  tale  combinazione  superi
3500 kg, e' richiesto il superamento di  una  prova  di  capacita'  e
comportamento su veicolo specifico. In caso  di  esito  positivo,  e'
rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice  europeo,
indica che il titolare puo' condurre tali complessi di veicoli; 
          2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto  di  merci,
alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo  2  della
direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa
autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a
condizione che la massa superiore a 3500  kg  non  determini  aumento
della capacita' di carico in relazione  allo  stesso  veicolo  e  sia
dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione
in relazione al sistema di propulsione di  un  veicolo  delle  stesse
dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad
accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la
patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni»; 
      2) al comma 4, le parole: «C1, C, D1 e D, anche se  alla  guida
di veicoli trainanti un rimorchio» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE»; 
      3) al comma 11, le parole: «C1 o C, anche speciale, ovvero  C1E
o CE» sono sostituite  dalle  seguenti:  «C1,  C,  C1E  e  CE,  anche
speciale» e dopo le parole: «D1,  D1E,  D  e  DE»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche speciale,»)); 
        f) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il secondo periodo  e'
inserito  il  seguente:  «Per  le  autovetture  elettriche  o  ibride
plug-in, il limite di potenza specifica e' di  65  kW/t  compreso  il
peso della batteria.»; 
        g) all'articolo 120: 
          1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Requisiti
((soggettivi)) per ottenere il rilascio  della  patente  di  guida  e
disposizioni  sull'interdizione  alla  conduzione  di  velocipedi   a
pedalata assistita»; 
          2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
          «6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il
giudice con la sentenza di  condanna  o  con  l'applicazione  di  una
misura  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ovvero  il  prefetto  con
l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma  1,  lettera
a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  309  del  1990,  puo'  disporre
l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a  pedalata  assistita
di  cui  all'articolo  50,  comma  1,  fatti  salvi  gli  effetti  di
provvedimenti  riabilitativi  e,  per  i  soggetti  destinatari   dei
predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi  di  cui  al
comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente  di
guida   puo'   disporre    l'applicazione    dell'ulteriore    misura
dell'interdizione dalla conduzione dei predetti  velocipedi.  Avverso
il provvedimento interdittivo del  prefetto  e'  ammesso  ricorso  ai
sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui  al
presente comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 7.000 ed e' disposta la confisca del mezzo.»; 
        ((g-bis) all'articolo 123: 
          1) al comma 7 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato  da  parte
del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai  sensi  dell'articolo  7,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente
di guida, nelle condizioni ivi previste, consente  il  conseguimento,
rispettivamente, della patente A2 o A senza  il  sostenimento  di  un
esame di guida"; 
          2) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
          «7-bis.  L'avvio  di  attivita'  di  un'autoscuola  avviene
tramite segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'  ai  sensi
dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
trasmessa per via telematica allo  Sportello  unico  delle  attivita'
produttive istituito presso il comune territorialmente competente  in
ragione della sede dell'autoscuola stessa. Ai  fini  delle  verifiche
preventive relative alla disponibilita' del parco veicolare ai  sensi
del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attivita'  produttive
e' assicurata una specifica funzionalita' di accesso e  consultazione
dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5,
6 e 7»)); 
        h) all'articolo 126: 
          1) al comma 8, le parole  «La  validita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  8-ter,  la
validita'» e le parole «Dipartimento per i trasporti, la  navigazione
ed i sistemi  informativi  e  statistici»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite   dalle   seguenti   «Dipartimento   per   la    mobilita'
sostenibile»; 
          2) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente: 
          «8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da piu' di
cinque  anni,  la  conferma  della  validita'  e'  subordinata  anche
all'esito  positivo  di  un  esperimento  di  guida   finalizzato   a
comprovare  il  permanere  dell'idoneita'  tecnica  alla  guida   del
titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento  per  la
mobilita'   sostenibile   rilasciano,   previa   acquisizione   della
certificazione  medica  di  cui  al  comma  8  e  su  richiesta   del
conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento  di  guida,
valida  per  condurre  il  veicolo  fino  al  giorno   della   prova.
L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno  una  delle
manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti
per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il
conseguimento  della  patente  della  medesima  categoria  di  quella
posseduta. ((In caso di esito negativo dell'esperimento di guida,  la
patente e' revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova.  In
caso di assenza del titolare, la patente e'  sospesa  fino  all'esito
positivo di un ulteriore  esperimento  di  guida  che  dovra'  essere
richiesto  dall'interessato.  La  sospensione  decorre   dal   giorno
successivo  a  quello  fissato  per  la  prova  senza  necessita'  di
emissione  di  un  ulteriore  provvedimento  da  parte  degli  uffici
periferici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile))»; 
          3) al comma 9 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.»; 
          4) al comma 10, dopo le parole: «Direzione generale per  la
motorizzazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  i  servizi   ai
cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione» e
le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i  sistemi
informativi   e   statistici»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Dipartimento per la mobilita' sostenibile»; 
          5)  al  comma  10-bis,  le  parole:  «Dipartimento  per   i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono
sostituite   dalle   seguenti:   «Dipartimento   per   la   mobilita'
sostenibile» e  le  parole  «Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; 
        ((h-bis) all'articolo 167: 
          1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli  effettuato
con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al
5 per cento del valore misurato,  mentre  nel  caso  di  utilizzo  di
strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al  10
per cento del valore misurato»; 
          2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2.  Chiunque  circola  con  un  veicolo   la   cui   massa
complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata
nella carta di circolazione, quando detta massa e' superiore a 10  t,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: 
          a) da euro 42 a euro 173, se l'eccedenza non supera 1 t; 
          b) da euro 87 a euro 345, se l'eccedenza non supera le 2 t; 
          c) da euro 173 a euro 695, se l'eccedenza non supera  le  3
t; 
          d) da euro 431 a euro 1.734, se l'eccedenza supera le 3 t»; 
          3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
          «2-bis. I veicoli di cui al comma 2,  se  ad  alimentazione
esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica  e  ibrida  e  dotati  di
controllo elettronico della stabilita',  possono  circolare  con  una
massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella
carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano  le  sanzioni
di cui al comma 2»; 
          4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          «3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno  carico  non
superiore a 10 t, le sanzioni amministrative  previste  nel  comma  2
sono applicabili allorche' l'eccedenza non superi rispettivamente  il
5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della  massa
complessiva»; 
          5)  al  comma  3-bis,  le  parole:  «15  per  cento»   sono
sostituite dalle seguenti: «10 per cento»; 
          6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
          «5.  Chiunque  circola  con   un   autotreno   o   con   un
autoarticolato la  cui  massa  complessiva  a  pieno  carico  risulti
superiore a quella indicata nella carta di circolazione  e'  soggetto
ad un'unica sanzione amministrativa  uguale  a  quella  prevista  nel
comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel  caso  in  cui  un
autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo  trainante  di
cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza  di  massa  e'  calcolata
separatamente tra i veicoli del complesso, applicando  le  tolleranze
di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore»; 
          7) al comma 10, le parole: «10 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5 per cento»; 
          8) al comma 10-bis, le parole: «valore minimo fra il 20 per
cento e il 10 per cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «5  per
cento»; 
          9) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
          «11.  Le  sanzioni  amministrative  previste  nel  presente
articolo  sono  applicabili  anche  ai  trasporti   ed   ai   veicoli
eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa
complessiva massima indicata nell'autorizzazione. La prosecuzione del
viaggio e' subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione»; 
          10) al comma 12, dopo le parole: «strumenti di  pesa»  sono
inserite le seguenti: «di tipo statico»; 
          11) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
          «12-bis. Costituiscono  altresi'  fonti  di  prova  per  il
controllo del carico le risultanze degli strumenti di  pesa  di  tipo
dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati  o  approvati
dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.  Le
spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9
in solido»)); 
          i) all'articolo 190, comma 7,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Le macchine per uso  di  persone  con  disabilita'
possono, altresi', circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari
ciclopedonali,  nonche',  se  asservite  da   motore,   sulle   piste
ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per  doppio
senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.». 
          ((i-bis) dopo l'articolo 198 e' inserito il seguente: 
          «Art.  198-bis  (Disposizioni  in   materia   di   illeciti
reiterati e relative sanzioni).- 1. La  violazione,  anche  in  tempi
diversi, della  medesima  norma  relativa  alla  circolazione  di  un
veicolo non avente i requisiti  tecnici  o  amministrativi  richiesti
dalla legge e' considerata, ove ricorrano le  condizioni  di  cui  ai
commi 2 e 3 e ai fini dell'applicazione della sanzione  prevista  dal
comma 4, come  un'unica  infrazione.  Resta  fermo  che  le  condotte
commesse  successivamente  alla  prima  notificazione   ovvero   alla
contestazione immediata costituiscono nuove violazioni. 
          2. Nel  caso  di  accertamento  di  piu'  violazioni  senza
contestazione  immediata  ai  sensi  dell'articolo  201,   l'illecito
amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli  accertati
nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica  e  non  ancora
notificati. 
          3.  Fuori  dai  casi  di  cui  al   comma   2,   l'illecito
amministrativo  oggetto  di  contestazione   immediata   assorbe   le
violazioni  accertate,  in  assenza   di   contestazione   ai   sensi
dell'articolo 201,  nei  novanta  giorni  antecedenti  alla  predetta
contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle  condizioni
di sicurezza della circolazione e fatti  salvi  i  divieti  posti  da
altre  disposizioni,  l'organo  accertatore   puo'   autorizzare   il
trasgressore a completare il viaggio o  a  raggiungere  il  luogo  di
destinazione per la via piu' breve e nel piu' breve tempo possibile. 
          4. Nei casi di cui ai  commi  2  e  3,  fermo  restando  il
pagamento delle spese di  accertamento  e  notificazione  relative  a
ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento  in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, si applica la sanzione del
pagamento di una somma pari al triplo del  minimo  edittale  previsto
per la disposizione violata, se piu' favorevole. 
          5. In deroga all'articolo 202, il pagamento della somma  di
cui al comma 4 puo' essere effettuato entro cento giorni dalla  prima
notificazione o dalla contestazione immediata  di  cui  al  comma  6.
Qualora, nei termini  indicati  dall'articolo  202,  sia  stato  gia'
effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per  la  specifica
violazione, entro il suddetto termine di  cento  giorni  puo'  essere
effettuata l'integrazione del pagamento da  corrispondere  all'organo
di polizia stradale che ha effettuato la  prima  notificazione  o  la
contestazione immediata, secondo le modalita' indicate dallo stesso. 
          6. Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato
all'organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o
la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese  di
accertamento e notificazione per la  violazione  da  esso  accertata,
costituisce il presupposto per l'istanza di archiviazione, di cui  al
comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3. 
          7.  L'istanza  di  archiviazione  deve  essere   presentata
dall'interessato  all'ufficio  o  comando  da  cui  dipende  chi   ha
accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a  pena
di  decadenza,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  della   prima
notificazione o della contestazione immediata. L'istanza e' corredata
da copia  dell'attestazione  del  pagamento  di  cui  al  comma  6  e
dall'attestazione  del  pagamento  delle  spese  di  accertamento   e
notificazione relativa alla violazione o  alle  violazioni  accertate
dall'ufficio  o   al   comando   cui   la   stessa   e'   presentata.
L'archiviazione e'  disposta  dal  responsabile  dell'ufficio  o  del
comando da cui dipende chi ha accertato la violazione»; 
          i-ter) all'articolo 203, dopo il comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
          «3-bis. Quando il veicolo con  cui  e'  stata  commessa  la
violazione e'  immatricolato  all'estero  e  non  e'  possibile,  per
difficolta'  oggettive,  procedere  all'iscrizione  al  ruolo  ovvero
avviare altre procedure di riscossione  coattiva  nei  confronti  del
conducente o del  proprietario  o  di  altro  soggetto  obbligato  in
solido, la riscossione coattiva puo' essere attivata, nei cinque anni
successivi, nei confronti di chi e' trovato alla  guida  del  veicolo
stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207.
Con  provvedimento  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   della
mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministero  dell'interno,
sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione  delle
somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano  i
proventi delle sanzioni»)). 
          2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, sono definite le modalita'  di  annotazione  sul
documento  unico  dell'eccesso  di  massa  connesso  al  sistema   di
propulsione installato, nonche' di aggiornamento del documento  unico
gia' rilasciato. L'efficacia della disposizione di cui  al  comma  1,
lettera e),  e'  subordinata  alla  definizione  della  procedura  di
consultazione della Commissione  europea  ai  sensi  della  direttiva
96/53/CE del  Consiglio,  ((del  25  luglio  1996,))  e  la  medesima
disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica ai veicoli per
i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni di cui al
primo periodo. 
          ((2-bis. Il decreto di cui all'articolo  7,  comma  9,  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificato dal comma 1, lettera 0a), del presente articolo,
e' adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  puo'  essere
aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.)) 
          3.  All'articolo  33-bis,  comma  1,  primo  periodo,   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.  8,  le  parole  «di
dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di ventiquattro mesi». 
          4. (((soppresso))). 
          ((4-bis. Al fine di ridurre i tempi  di  conclusione  delle
attivita' liquidatorie delle societa' di cui  all'articolo  2,  comma
2-terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in  relazione
alle quali alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto sia stato gia' adottato il decreto, previsto dal
secondo  periodo  del  medesimo  comma  2-terdecies,  di  nomina  del
commissario liquidatore, e' autorizzata la spesa in favore  di  detto
commissario liquidatore nel limite massimo  di  euro  2  milioni  per
l'anno 2022. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse  del  Fondo  di  parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
          4-ter. Il Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, qualora risulti, a seguito di accertamenti successivi al
rilascio dell'omologazione, l'uso di impianti  di  manipolazione  che
riducono  l'efficacia  dei  sistemi  di  controllo  delle  emissioni,
vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)
n. 715/2007 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20  giugno
2007, assegna un termine non superiore a sessanta giorni al  soggetto
titolare  dell'omologazione  per  l'adozione  di  misure   idonee   a
rimuovere l'impianto di manipolazione e a garantire il  rispetto  dei
valori limite di emissioni applicabili ai veicoli prodotti e  immessi
sul mercato o gia' in  circolazione.  Il  termine  di  cui  al  primo
periodo  decorre  dalla  data  di  notifica  del  provvedimento   del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  recante
la comunicazione al soggetto titolare dell'omologazione  degli  esiti
degli accertamenti di  cui  al  medesimo  primo  periodo.  Gli  oneri
derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  sono  a  carico  del
titolare dell'omologazione. 
          4-quater.  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della
mobilita'   sostenibili   adotta   il   provvedimento    di    revoca
dell'omologazione qualora, alla scadenza  del  termine  assegnato  ai
sensi del comma 4-ter, il  soggetto  titolare  dell'omologazione  non
dimostri di aver adottato misure idonee  a  rimuovere  l'impianto  di
manipolazione il cui uso non e' ammesso e a garantire il rispetto dei
valori limite di emissioni applicabili ai veicoli prodotti e  immessi
sul mercato o gia' in circolazione. 
          4-quinquies. Nei casi di revoca dell'omologazione ovvero di
mancata adozione, entro il  termine  assegnato  ai  sensi  del  comma
4-ter,  delle   misure   necessarie   a   rimuovere   l'impianto   di
manipolazione il cui uso non  e'  ammesso,  si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 900 ad  euro  3.500
per ciascun veicolo. 
          4-sexies.  Al  fine  di   completare   l'asse   viario   di
collegamento tra la Via  Aurelia  e  il  casello  autostradale  della
Versilia  nel  comune  di  Pietrasanta  in  provincia  di  Lucca,  e'
assegnato a detto comune,  nell'anno  2022,  un  contributo  di  euro
500.000 finalizzato all'elaborazione della  progettazione  definitiva
ed esecutiva e al conferimento degli incarichi previsti dall'articolo
31, comma 8, del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
          4-septies. Agli oneri derivanti dal comma 4-sexies, pari ad
euro 500.000 per l'anno 2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
6, del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
          4-octies.  Al  fine  di  accelerare  l'effettuazione  degli
interventi  di  manutenzione  necessari  a  garantire  la  viabilita'
funzionale al superamento del valico del Verghereto ai confini tra la
Regione  Toscana  e  la  Regione  Emilia-Romagna  e   di   assicurare
un'alternativa alla E45 in caso di emergenza e,  in  particolare,  in
via prioritaria, la  risoluzione  della  situazione  emergenziale  di
tratti della ex strada stradale 3-bis «Tiberina» sottesi al  Viadotto
Puleto ricadente nelle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, e' assegnato
ai soggetti gestori, che assumono le funzioni di  soggetti  attuatori
degli interventi, l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per
lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in
sicurezza della strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e  della  mobilita'  sostenibili,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede, previa  presentazione  di
un Piano degli interventi, identificati dai codici unici di  progetto
(CUP),  da  parte  dei  soggetti  attuatori,  alla   ripartizione   e
all'assegnazione delle  risorse  tra  gli  stessi.  Con  il  medesimo
decreto sono individuate le modalita' di revoca in  caso  di  mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato  rispetto  dei
termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  7,  comma  9,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
          abitati). - (Omissis). 
              9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono
          a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
          tenendo conto degli effetti del  traffico  sulla  sicurezza
          della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
          patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
          di urgenza il  provvedimento  potra'  essere  adottato  con
          ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
          della deliberazione della  Giunta.  Analogamente  i  comuni
          provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
          nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
          cui al secondo  periodo  del  comma  8.  I  comuni  possono
          subordinare l'ingresso o  la  circolazione  dei  veicoli  a
          motore, all'interno delle zone a traffico  limitato,  anche
          al pagamento di una somma. Con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili   sono
          individuate le tipologie dei comuni che  possono  avvalersi
          di  tale  facolta',  le  modalita'   di   riscossione   del
          pagamento, le  categorie  dei  veicoli  esentati,  nonche',
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, i massimali delle tariffe, da definire  tenendo  conto
          delle emissioni inquinanti dei veicoli  e  delle  tipologie
          dei permessi. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 24, commi 4,  5  e  5-bis,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 24 (Pertinenze delle strade). - (Omissis). 
              4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con
          i relativi manufatti per il rifornimento e la ricarica  dei
          veicoli ed il ristoro degli utenti, le aree di  parcheggio,
          le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade  o
          comunque destinati dall'ente proprietario della  strada  in
          modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei
          suoi utenti. Le pertinenze di  servizio  sono  determinate,
          secondo le modalita'  fissate  nel  regolamento,  dall'ente
          proprietario della strada in modo  che  non  intralcino  la
          circolazione o limitino la visibilita'. 
              5. Le pertinenze costituite da  aree  di  servizio,  da
          aree per la ricarica dei veicoli da aree di parcheggio e da
          fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a
          soggetti  diversi  dall'ente  proprietario  ovvero   essere
          affidate dall'ente  proprietario  in  concessione  a  terzi
          secondo le condizioni stabilite dal regolamento. 
              5-bis. Per esigenze  di  sicurezza  della  circolazione
          stradale   connesse   alla    congruenza    del    progetto
          autostradale,  le  pertinenze  di  servizio  relative  alle
          strade di tipo  A)  sono  previste,  secondo  le  modalita'
          fissate  dall'Autorita'  di  regolazione   dei   trasporti,
          sentita  l'Agenzia  per  le   infrastrutture   stradali   e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15  luglio  2011,  n.  111,  dai  progetti  dell'ente
          proprietario ovvero, se individuato, del  concessionario  e
          approvate dal concedente, nel rispetto  delle  disposizioni
          in materia di affidamento dei servizi di  distribuzione  di
          carbolubrificanti   e   delle   attivita'   commerciali   e
          ristorative nelle aree di servizio autostradali di  cui  al
          comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre  1992,
          n. 498, e  successive  modificazioni,  e  delle  norme  che
          disciplinano l'installazione e la gestione di  stazioni  di
          ricarica   elettrica   e   d'intesa   con    le    regioni,
          esclusivamente per i profili di competenza regionale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 47, comma 2,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - (Omissis). 
              2. I veicoli a motore e i  loro  rimorchi,  di  cui  al
          comma 1, lettere e), f), g), h),  i)  e  n)  sono  altresi'
          classificati   come   segue   in   base   alle    categorie
          internazionali: 
                a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata
          del  cui  motore  non  supera  i  50  cc  per  i  motori  a
          combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza
          del motore elettrico non supera i 4 kW e la  cui  velocita'
          massima di costruzione non supera i 45 km/h; 
                  - categoria L2e: veicoli a tre ruote la  cilindrata
          del  cui  motore  non  supera  i  50  cc  per  i  motori  a
          combustione interna ad accensione comandata o non supera  i
          500 cc per i motori a  combustione  interna  ad  accensione
          spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i
          4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270  kg
          e la cui velocita' massima di costruzione non supera  i  45
          km/h; 
                  - categoria  L3e:  veicoli  a  due  ruote  che  non
          possono  essere   classificati   come   appartenenti   alla
          categoria L1e; 
                  - categoria L4e: veicoli a tre  ruote  asimmetriche
          rispetto  all'asse  longitudinale  mediano,  costituiti  da
          veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con  un  numero
          massimo di quattro posti a sedere incluso il  conducente  e
          con un numero massimo  di  due  posti  per  passeggeri  nel
          sidecar; 
                  -categoria L5e: veicoli  a  tre  ruote  simmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
                  - categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui  massa
          a vuoto e' inferiore o pari a  350  kg,  esclusa  la  massa
          delle batterie per i veicoli elettrici,  la  cui  velocita'
          massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45  km/h  e
          la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a  50  cm³
          per i motori ad accensione  comandata;  o  la  cui  potenza
          massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW  per  gli  altri
          motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici. Tali veicoli  sono  conformi  alle  prescrizioni
          tecniche applicabili  ai  ciclomotori  a  tre  ruote  della
          categoria L2e,  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
                  - categoria L7e: i quadricicli, diversi  da  quelli
          di cui  alla  categoria  L6e,  la  cui  massa  a  vuoto  e'
          inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i  veicoli  destinati
          al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per
          i veicoli elettrici, e la cui  potenza  massima  netta  del
          motore e' inferiore o uguale a 15  kW.  Tali  veicoli  sono
          considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni
          tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e  salvo
          altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 50, commi 1 e  2,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 50 (Velocipedi). - 1. I velocipedi sono i veicoli
          con due  ruote  o  piu'  ruote  funzionanti  a  propulsione
          esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
          dispositivi, azionati dalle  persone  che  si  trovano  sul
          veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le biciclette
          a  pedalata  assistita,  dotate  di  un  motore  ausiliario
          elettrico avente potenza nominale continua massima di  0,25
          KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di  merci,  la  cui
          alimentazione  e'  progressivamente   ridotta   ed   infine
          interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se
          il ciclista smette di pedalare.  I  velocipedi  a  pedalata
          assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta
          di attivare il motore anche a  pedali  fermi,  purche'  con
          questa modalita' il veicolo non superi i 6 km/h. 
              2.  I  velocipedi  non  possono  superare  1,30  m   di
          larghezza, 3,5 m di  lunghezza  e  2,20  m  di  altezza.  I
          velocipedi adibiti al trasporto di merci  devono  avere  un
          piano di carico approssimativamente  piano  e  orizzontale,
          aperto  o  chiuso,  corrispondente  al  seguente  criterio:
          lunghezza del piano di carico  ×  larghezza  del  piano  di
          carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo  ×  larghezza  massima
          del veicolo. 
              2-bis.  I   velocipedi   a   pedalata   assistita   non
          rispondenti  ad  una  o  piu'   delle   caratteristiche   o
          prescrizioni  indicate  nel  comma   1   sono   considerati
          ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97. 
              2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio  o
          vende velocipedi a pedalata assistita  che  sviluppino  una
          velocita' superiore  a  quella  prevista  dal  comma  1  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma  da  euro  1.084  a   euro   4.339.   Alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  845  ad
          euro 3.382  e'  soggetto  chi  effettua  sui  velocipedi  a
          pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza
          nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o
          la velocita' oltre i limiti previsti dal comma 1.». 
              - Si  riporta  l'articolo  61,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 61 (Sagoma  limite).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          disposto nell'art. 10 e nei commi successivi  del  presente
          articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere: 
                a)  larghezza  massima  non  eccedente  2,55  m;  nel
          computo di tale larghezza non sono  comprese  le  sporgenze
          dovute ai retrovisori, purche' mobili; 
                b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus
          e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani  e
          suburbani   circolanti   su   itinerari   prestabiliti   e'
          consentito che tale altezza sia di 4,30 m; 
                c) lunghezza totale, compresi gli organi  di  traino,
          non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi,  per
          i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non
          sono considerati i retrovisori, purche' mobili. Gli autobus
          da noleggio, da gran turismo  e  di  linea  possono  essere
          dotati   di   strutture   portasci,    portabiciclette    o
          portabagagli applicate a sbalzo posteriormente  o,  per  le
          sole  strutture   portabiciclette,   anche   anteriormente,
          secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per   i
          trasporti terrestri. I veicoli o complessi di  veicoli  che
          sono equipaggiati con cabine allungate  o  con  dispositivi
          aerodinamici  rispondenti  ai  requisiti  di   omologazione
          previsti  dalla  normativa  europea  possono  superare   le
          lunghezze  totali  previste  dal  presente   articolo   nel
          rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma  5.  Tali
          dispositivi devono essere piegati, ritratti  o  rimossi,  a
          cura del conducente, ove sia  a  rischio  la  sicurezza  di
          altri utenti della strada o del  conducente  o,  su  strade
          urbane ed extraurbane con limite di velocita'  inferiore  o
          uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della  strada
          vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere
          comunque  compatibile  con  le  operazioni   di   trasporto
          intermodali e, in ogni caso, allorche' ritratti o  piegati,
          i dispositivi  non  devono  superare  di  oltre  20  cm  la
          lunghezza totale del veicolo o  del  complesso  di  veicoli
          privo di tali dispositivi. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'articolo  97,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 97 (Circolazione dei ciclomotori). - (Omissis). 
              3. Ciascun  ciclomotore  e'  individuato  nell'Archivio
          nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225  e  226,  da
          una scheda elettronica, contenente il numero di  targa,  il
          nominativo del  suo  titolare,  i  dati  costruttivi  e  di
          identificazione di tutti i veicoli di cui,  nel  tempo,  il
          titolare  della  targa  sia  risultato  intestatario,   con
          l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna  variazione
          d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
          sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento  per
          i  trasporti  terrestri  a  fini  di  sola   notizia,   per
          l'individuazione del responsabile della circolazione. 
              3-bis. In caso  di  trasferimento  di  residenza  delle
          persone   fisiche   intestatarie    di    certificati    di
          circolazione, l'ufficio competente del Dipartimento per  la
          mobilita'     sostenibile     procede     all'aggiornamento
          dell'archivio nazionale dei  veicoli  (ANV),  di  cui  agli
          articoli 225 e 226. A tal  fine,  i  comuni  danno  notizia
          dell'avvenuto trasferimento di  residenza  per  il  tramite
          dell'anagrafe nazionale della popolazione residente  (ANPR)
          non  appena  eseguita  la  registrazione  della  variazione
          anagrafica. In  caso  di  trasferimento  della  sede  delle
          persone   giuridiche   intestatarie   di   certificati   di
          circolazione, l'aggiornamento dell'archivio  nazionale  dei
          veicoli e'  richiesto  dalle  medesime  persone  giuridiche
          all'ufficio competente del Dipartimento  per  la  mobilita'
          sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
          1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico  con  il
          centro elaborazione  dati  del  Dipartimento  stesso  entro
          trenta giorni dal trasferimento. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  l'articolo  110,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 110 (Immatricolazione, carta  di  circolazione  e
          certificato di idoneita' tecnica  alla  circolazione  delle
          macchine agricole). - (Omissis). 
              5.  Il  regolamento  stabilisce  il  contenuto   e   le
          caratteristiche  della  carta   di   circolazione   e   del
          certificato di idoneita' tecnica, nonche' le  modalita'  di
          svolgimento,  in  via  esclusivamente   telematica,   degli
          adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3. 
              5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3  sono
          svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile  anche  per
          il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
          264, attraverso il collegamento telematico  con  il  centro
          elaborazione  dati  del  Dipartimento  per   la   mobilita'
          sostenibile secondo le modalita' stabilite con decreto  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  l'articolo  114,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  114  (Circolazione  su  strada  delle   macchine
          operatrici). - (Omissis). 
              6.  Le  modalita'   per   l'immatricolazione,   gestite
          esclusivamente in  via  telematica,  e  la  targatura  sono
          stabilite dal regolamento. 
              6-bis. Le operazioni di cui  al  comma  2  sono  svolte
          dall'Ufficio  della  motorizzazione  civile  anche  per  il
          tramite dei soggetti di cui alla legge 8  agosto  1991,  n.
          264, attraverso il collegamento telematico  con  il  centro
          elaborazione  dati  del  Dipartimento  per   la   mobilita'
          sostenibile secondo le modalita' stabilite con decreto  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 116,  commi  3,  4  e  11,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per  la
          guida di veicoli a motore). - (Omissis). 
              3. La patente di guida,  conforme  al  modello  UE,  si
          distingue nelle seguenti categorie ed  abilita  alla  guida
          dei veicoli per ciascuna di esse indicati: 
                a) AM: 
                  1) ciclomotori a  due  ruote  (categoria  L1e)  con
          velocita' massima di costruzione non superiore a  45  km/h,
          la cui cilindrata e' inferiore o  uguale  a  50  cm³  se  a
          combustione  interna,  oppure  la  cui   potenza   nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
                  2) veicoli a tre ruote (categoria L2e)  aventi  una
          velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
          caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
          o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
          potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per  gli
          altri motori a combustione interna, oppure la  cui  potenza
          nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
          motori elettrici; 
                  3) quadricicli leggeri la  cui  massa  a  vuoto  e'
          inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
          delle batterie per i veicoli elettrici,  la  cui  velocita'
          massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45  km/h  e
          la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a  50  cm³
          per i motori ad accensione  comandata;  o  la  cui  potenza
          massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW  per  gli  altri
          motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
                b) A1: 
                  1) motocicli di cilindrata massima di 125  cm³,  di
          potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
          superiore a 0,1 kW/kg; 
                  2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
                  c) A2: motocicli di potenza non superiore a  35  kW
          con un rapporto potenza/peso non superiore a  0,2  kW/kg  e
          che non siano derivati da una versione che  sviluppa  oltre
          il doppio della potenza massima; 
                d) A: 
                  1) motocicli, ossia  veicoli  a  due  ruote,  senza
          carrozzetta (categoria L3e) o  con  carrozzetta  (categoria
          L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
          se a combustione interna e/o aventi una  velocita'  massima
          per costruzione superiore a 45 km/h; 
                  2) tricicli di potenza superiore  a  15  kW,  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  115,  comma   1,
          lettera e), numero 1); 
                e) B1: quadricicli diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore  o
          pari a 400  kg  (categoria  L7e)  (550  kg  per  i  veicoli
          destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza  massima
          netta del motore e'  inferiore  o  uguale  a  15  kW.  Tali
          veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
          prescrizioni  tecniche  applicabili   ai   tricicli   della
          categoria  L5e  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
                f) B: 
                  1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non
          supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di
          non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di
          questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente
          una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.  Agli
          autoveicoli di questa categoria puo' essere  agganciato  un
          rimorchio la cui massa massima autorizzata superi  750  kg,
          purche' la massa massima autorizzata di  tale  combinazione
          non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione  superi  3500
          Kg, e' richiesto il superamento di una prova di capacita' e
          comportamento  su  veicolo  specifico.  In  caso  di  esito
          positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un
          apposito  codice  europeo,  indica  che  il  titolare  puo'
          condurre tali complessi di veicoli; 
                  2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto  di
          merci,  alimentati  con  combustibili  alternativi  di  cui
          all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del  Consiglio  del
          25  luglio  1996  e  con  una  massa  autorizzata   massima
          superiore  a  3500  kg  ma  non  superiore  a  4250  kg,  a
          condizione che la massa superiore a 3500 kg  non  determini
          aumento della capacita' di carico in relazione allo  stesso
          veicolo e sia dovuta esclusivamente  all'eccesso  di  massa
          del sistema di  propulsione  in  relazione  al  sistema  di
          propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di
          un motore convenzionale a combustione interna ad accensione
          comandata o ad accensione a compressione. In tali casi,  la
          patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni; 
              (Omissis). 
              4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu' minorazioni, possono conseguire  la  patente  speciale
          delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E,  C,  CE,
          D1, D1E, D, DE. Le suddette patenti possono essere limitate
          alla   guida   di   veicoli   di   particolari    tipi    e
          caratteristiche,    e    possono    indicare    determinate
          prescrizioni in relazione all'esito degli  accertamenti  di
          cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere
          riportate sulla patente  utilizzando  i  codici  comunitari
          armonizzati,  ovvero  i  codici  nazionali  stabiliti   dal
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione  e  i  sistemi
          informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale
          e' vietata la guida di autoambulanze. 
              (Omissis). 
              11. Quando richiesto  dalle  disposizioni  comunitarie,
          come  recepite  nell'ordinamento  interno,   i   conducenti
          titolari di patente di guida di categoria C1, C, C1E e  CE,
          anche speciale, conseguono la carta di  qualificazione  del
          conducente  per  il  trasporto  di  cose  ed  i  conducenti
          titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e  DE,
          anche speciale, conseguono la carta di  qualificazione  del
          conducente per il trasporto  di  persone.  Quest'ultima  e'
          sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.». 
              - Si riporta l'articolo 117, comma 2-bis,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 117 (Limitazioni nella guida). - (Omissis). 
              2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria  B,
          per il primo anno dal rilascio non e' consentita  la  guida
          di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita  alla
          tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria
          M1, ai fini di cui al  precedente  periodo  si  applica  un
          ulteriore limite di potenza massima pari a 70  kW.  Per  le
          autovetture elettriche  o  ibride  plug-in,  il  limite  di
          potenza specifica e' di 65  kW/t  compreso  il  peso  della
          batteria. Le limitazioni di cui al presente  comma  non  si
          applicano  ai  veicoli  adibiti  al  servizio  di   persone
          invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo  188,  purche'
          la  persona  invalida  sia   presente   sul   veicolo.   Le
          limitazioni di cui al  presente  comma  non  si  applicano,
          inoltre, se a fianco del conducente si trova,  in  funzione
          di  istruttore,   persona   di   eta'   non   superiore   a
          sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
          categoria, conseguita da almeno dieci anni,  ovvero  valida
          per la categoria superiore.  Fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'  articolo  120  del  presente  codice,  alle  persone
          destinatarie del divieto di cui all' articolo 75, comma  1,
          lettera  a),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  il
          divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
          anni dal rilascio della patente di guida. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 120 del decreto legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  120  (Requisiti  soggettivi  per   ottenere   il
          rilascio   della   patente   di   guida   e    disposizioni
          sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a  pedalata
          assistita). - 1. Non possono conseguire la patente di guida
          i delinquenti abituali,  professionali  o  per  tendenza  e
          coloro che  sono  o  sono  stati  sottoposti  a  misure  di
          sicurezza personali o alle misure di  prevenzione  previste
          dalla legge 27 dicembre 1956,  n.  1423,  ad  eccezione  di
          quella di cui all' articolo 2,  e  dalla  legge  31  maggio
          1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli
          articoli 73 e 74 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  fatti
          salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' i
          soggetti destinatari dei divieti di cui agli  articoli  75,
          comma 1, lettera a), e 75-bis, comma  1,  lettera  f),  del
          medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti
          divieti. Non possono di  nuovo  conseguire  la  patente  di
          guida le persone a cui sia applicata per la seconda  volta,
          con sentenza di condanna per  il  reato  di  cui  al  terzo
          periodo del comma 2  dell'articolo  222,  la  revoca  della
          patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 
              (Omissis). 
              6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1,
          il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione
          di una misura di sicurezza  o  di  prevenzione,  ovvero  il
          prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli
          75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 309 del 1990,  puo'  disporre  l'interdizione
          dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui
          all'articolo 50,  comma  1,  fatti  salvi  gli  effetti  di
          provvedimenti riabilitativi e, per i  soggetti  destinatari
          dei  predetti  divieti,   per   tutta   la   loro   durata.
          Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  il  prefetto  con  il
          provvedimento  di  revoca  della  patente  di  guida   puo'
          disporre     l'applicazione      dell'ulteriore      misura
          dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi.
          Avverso  il  provvedimento  interdittivo  del  prefetto  e'
          ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La  violazione  della
          misura interdittiva di cui al presente comma e' punita  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro
          7.000 ed e' disposta la confisca del mezzo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo  123,  commi  7  e  7-bis,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 123 (Autoscuole). - (Omissis). 
              7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione
          dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
          categoria, possedere  un'adeguata  attrezzatura  tecnica  e
          didattica  e   disporre   di   insegnanti   ed   istruttori
          riconosciuti idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  che  rilascia   specifico   attestato   di
          qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
          consorzino  e  costituiscano  un   centro   di   istruzione
          automobilistica, riconosciuto dall'ufficio  competente  del
          Dipartimento per i  trasporti  terrestri.  Secondo  criteri
          uniformi   fissati   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  le  medesime  autoscuole
          possono demandare, integralmente o parzialmente, al  centro
          di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti
          per il conseguimento di  tutte  le  categorie  di  patenti,
          anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria  B,
          e  dei  documenti  di  abilitazione  e  di   qualificazione
          professionale.  In  caso  di   applicazione   del   periodo
          precedente, le dotazioni complessive,  in  personale  e  in
          attrezzature, delle singole autoscuole consorziate  possono
          essere  adeguatamente  ridotte.  Il  corso  di  formazione,
          presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare  di
          patente  A1  o  A2  e  svolto  ai  sensi  dell'articolo  7,
          paragrafo 1, lettera c), della  direttiva  2006/126/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 20  dicembre  2006,
          concernente la  patente  di  guida,  nelle  condizioni  ivi
          previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della
          patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida. 
              7-bis. L'avvio di attivita'  di  un'autoscuola  avviene
          tramite segnalazione certificata di inizio di attivita'  ai
          sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge  7  agosto
          1990, n. 241, trasmessa per via telematica  allo  Sportello
          unico delle attivita' produttive istituito presso il comune
          territorialmente   competente   in   ragione   della   sede
          dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche  preventive
          relative alla disponibilita' del parco veicolare  ai  sensi
          del comma 7, per ciascuno Sportello unico  delle  attivita'
          produttive e' assicurata  una  specifica  funzionalita'  di
          accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli
          di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 126 del decreto legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 126 (Durata  e  conferma  della  validita'  della
          patente di guida). - (Omissis). 
              8. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  8-ter,  la
          validita'  della  patente  e'  confermata  dal   competente
          ufficio  centrale  del  Dipartimento   per   la   mobilita'
          sostenibile, che trasmette  per  posta  al  titolare  della
          patente di guida un duplicato della patente  medesima,  con
          l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine  i
          sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a
          trasmettere al suddetto ufficio  del  Dipartimento  per  la
          mobilita'  sostenibile,  nel  termine  di   cinque   giorni
          decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
          i dati e ogni altro documento utile ai fini  dell'emissione
          del duplicato  della  patente  di  cui  al  primo  periodo.
          Analogamente procedono le commissioni di  cui  all'articolo
          119, comma 4. Non possono  essere  sottoposti  alla  visita
          medica i conducenti che non dimostrano,  previa  esibizione
          delle ricevute, di avere effettuato i versamenti  in  conto
          corrente postale degli importi dovuti per  la  conferma  di
          validita' della patente di guida.  Il  personale  sanitario
          che  effettua  la  visita   e'   responsabile   in   solido
          dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver
          ricevuto il duplicato,  deve  provvedere  alla  distruzione
          della patente scaduta di validita'. 
              (Omissis) 
              8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da piu'
          di cinque anni, la conferma della validita' e'  subordinata
          anche  all'esito  positivo  di  un  esperimento  di   guida
          finalizzato  a  comprovare  il   permanere   dell'idoneita'
          tecnica alla guida del titolare. A  tal  fine,  gli  uffici
          periferici del Dipartimento per  la  mobilita'  sostenibile
          rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica
          di cui al comma  8  e  su  richiesta  del  conducente,  una
          ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida,  valida
          per  condurre  il  veicolo  fino  al  giorno  della  prova.
          L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione  di  almeno
          una delle manovre e almeno tre dei comportamenti  di  guida
          nel traffico  previsti  per  la  prova  di  verifica  delle
          capacita' e dei comportamenti per  il  conseguimento  della
          patente della medesima categoria di  quella  posseduta.  In
          caso  di  esito  negativo  dell'esperimento  di  guida,  la
          patente e' revocata con decorrenza dal giorno stesso  della
          prova. In caso di  assenza  del  titolare,  la  patente  e'
          sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento
          di guida che dovra' essere richiesto  dall'interessato.  La
          sospensione decorre dal giorno successivo a quello  fissato
          per la prova senza necessita' di emissione di un  ulteriore
          provvedimento  da  parte  degli   uffici   periferici   del
          Dipartimento per la mobilita' sostenibile. 
              9. Per i titolari  di  patente  italiana,  residenti  o
          dimoranti in un altro Stato per un periodo  di  almeno  sei
          mesi, la validita' della patente  e'  altresi'  confermata,
          tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e
          4, dalle autorita' diplomatico-consolari italiane  presenti
          negli Stati medesimi, che rilasciano,  previo  accertamento
          dei  requisiti  fisici  e  psichici  da  parte  di   medici
          fiduciari delle ambasciate o dei  consolati  italiani,  una
          specifica attestazione che per  il  periodo  di  permanenza
          all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei
          requisiti di idoneita' psichica e fisica. Chi ha  rinnovato
          la     patente     di     guida     presso     un'autorita'
          diplomatico-consolare   italiana   in   uno    Stato    non
          appartenente all'Unione europea  o  allo  Spazio  economico
          europeo ha l'obbligo, entro sei mesi  dalla  riacquisizione
          della residenza in Italia, di rinnovare la  patente  stessa
          secondo la procedura ordinaria  prevista  al  comma  8.  Si
          applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter. 
              10.  L'autorita'  sanitaria,   nel   caso   che   dagli
          accertamenti di cui al comma 8 rilevi che  siano  venute  a
          mancare le condizioni per la conferma della validita' della
          patente, comunica al  competente  ufficio  della  Direzione
          generale per la motorizzazione per i servizi  ai  cittadini
          ed alle imprese in materia di trasporti  e  di  navigazione
          del  Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  l'esito
          dell'accertamento stesso per i provvedimenti  di  cui  agli
          articoli 129, comma 2, e 130. 
              10-bis.   La   commissione   medica   locale   di   cui
          all'articolo 119, comma 4, che, a seguito  di  accertamento
          dell'idoneita' psicofisica, valuta che il conducente  debba
          procedere  al  declassamento  della   patente   di   guida,
          trasmette, per  via  informatica,  i  dati  del  conducente
          all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa  e
          alla spedizione della nuova patente di guida.  Contenuti  e
          modalita' di trasmissione dei dati della commissione medica
          locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento  per
          la mobilita'  sostenibile  sono  fissati  con  decreto  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 167 del decreto legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 167 (Trasporti di cose su veicoli a motore e  sui
          rimorchi). - 1. I  veicoli  a  motore  ed  i  rimorchi  non
          possono superare la massa complessiva indicata sulla  carta
          di circolazione. 
              1-bis.  Nel  rilevamento  della   massa   dei   veicoli
          effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si  applica
          una riduzione pari al 5  per  cento  del  valore  misurato,
          mentre nel caso di utilizzo di strumenti di  cui  al  comma
          12-bis si applica una riduzione pari al 10  per  cento  del
          valore misurato. 
              2.  Chiunque  circola  con  un  veicolo  la  cui  massa
          complessiva a  pieno  carico  risulta  essere  superiore  a
          quella indicata nella carta di circolazione,  quando  detta
          massa e' superiore  a  10  t,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma: 
                a) da euro 42 a euro 173, se l'eccedenza non supera 1
          t; 
                b) da euro 87 a euro 345, se l'eccedenza  non  supera
          le 2 t; 
                c) da euro 173 a euro 695, se l'eccedenza non  supera
          le 3 t; 
                d) da euro 431 a euro 1.734, se l'eccedenza supera le
          3 t 
              2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione
          esclusiva o doppia a metano,  GPL,  elettrica  e  ibrida  e
          dotati di controllo elettronico della  stabilita',  possono
          circolare con una massa complessiva a pieno carico che  non
          superi quella indicata nella carta di circolazione piu' una
          tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2. 
              3. Per i veicoli di massa complessiva  a  pieno  carico
          non superiore a 10 t, le sanzioni  amministrative  previste
          nel comma 2  sono  applicabili  allorche'  l'eccedenza  non
          superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure
          superi il 25 per cento della massa complessiva. 
              3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione
          esclusiva o doppia a metano,  GPL,  elettrica  e  ibrida  e
          dotati di controllo elettronico della  stabilita',  possono
          circolare con una massa complessiva a pieno carico che  non
          superi del 10 per cento  quella  indicata  nella  carta  di
          circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3. 
              4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di  veicoli  di
          cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con
          il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con
          carreggiata non inferiore a 6,50 m  e  con  altezza  libera
          delle opere di sottovia che  garantisca  un  franco  minimo
          rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore  a
          20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera e)  e
          g), possono circolare con il loro carico sulle  strade  che
          abbiano  altezza  libera  delle  opere  di   sottovia   che
          garantisca un franco minimo rispetto  all'intradosso  delle
          opere d'arte non inferiore a 30 cm. 
              5.  Chiunque  circola  con  un  autotreno  o   con   un
          autoarticolato la cui  massa  complessiva  a  pieno  carico
          risulti  superiore  a  quella  indicata  nella   carta   di
          circolazione   e'    soggetto    ad    un'unica    sanzione
          amministrativa uguale a quella prevista  nel  comma  2.  La
          medesima sanzione si applica  anche  nel  caso  in  cui  un
          autotreno o un articolato  sia  costituito  da  un  veicolo
          trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza di
          massa  e'  calcolata  separatamente  tra  i   veicoli   del
          complesso, applicando le tolleranze di cui al  comma  2-bis
          per il veicolo trattore. 
              6. La sanzione di cui  al  comma  5  si  applica  anche
          nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli,
          anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. 
              7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di
          cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da  euro  173  ad  euro  694,  ferma
          restando la responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del
          codice civile. 
              8. Agli effetti delle sanzioni amministrative  previste
          dal presente articolo le masse complessive a  pieno  carico
          indicate nelle carte  di  circolazione,  nonche'  i  valori
          numerici  ottenuti  mediante  l'applicazione  di  qualsiasi
          percentuale, si devono  considerare  arrotondati  ai  cento
          chilogrammi superiori. 
              9. Le sanzioni  amministrative  previste  nel  presente
          articolo si applicano sia al conducente che al proprietario
          del veicolo, nonche' al committente, quando  si  tratta  di
          trasporto eseguito per suo conto esclusivo.  L'intestatario
          della  carta  di  circolazione  del  veicolo  e'  tenuto  a
          corrispondere agli enti proprietari delle  strade  percorse
          l'indennizzo di cui  all'art.  10,  comma  10,  commisurato
          all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di  cui  all'art.
          62. 
              10.  Quando  e'  accertata  una  eccedenza   di   massa
          superiore al 5 per cento della massa  complessiva  a  pieno
          carico   indicata   nella   carta   di   circolazione,   la
          continuazione del viaggio e' subordinata alla riduzione del
          carico entro i limiti consentiti. 
              10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza
          di massa ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui al comma 10 e' pari al 5 per cento piu' una  tonnellata
          della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta
          di circolazione. 
              11. Le sanzioni amministrative  previste  nel  presente
          articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai  veicoli
          eccezionali,  definiti  all'articolo   10,   quando   venga
          superata   la   massa    complessiva    massima    indicata
          nell'autorizzazione.  La  prosecuzione   del   viaggio   e'
          subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. 
              12. Costituiscono fonti di prova per il  controllo  del
          carico le  risultanze  degli  strumenti  di  pesa  di  tipo
          statico in regola con le verifiche di legge e di quelli  in
          dotazione agli organi di polizia, nonche'  i  documenti  di
          accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese
          per l'accertamento sono a carico dei  soggetti  di  cui  al
          comma 9 in solido. 
              12-bis. Costituiscono altresi' fonti di  prova  per  il
          controllo del carico le risultanze degli strumenti di  pesa
          di tipo dinamico  in  dotazione  agli  organi  di  polizia,
          omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili. Le  spese  per  l'accertamento
          sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. 
              13. Ai veicoli immatricolati  all'estero  si  applicano
          tutte le norme previste dal presente articolo.». 
              - Si riporta  l'articolo  190,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 190. (Comportamento dei pedoni). - (Omissis) 
              7.  Le  macchine  per  uso  di  bambini  o  di  persone
          invalide, anche se asservite da motore, con le  limitazioni
          di cui all'art. 46, possono  circolare  sulle  parti  della
          strada riservate ai pedoni, secondo le modalita'  stabilite
          dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli
          6 e 7. Le macchine  per  uso  di  persone  con  disabilita'
          possono, altresi', circolare sui percorsi ciclabili e sugli
          itinerari ciclopedonali, nonche', se asservite  da  motore,
          sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie
          ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade  urbane
          ciclabili. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 203 del decreto legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 203 (Ricorso al prefetto). - 1. Il trasgressore o
          gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel  termine  di
          giorni sessanta dalla contestazione o dalla  notificazione,
          qualora, non sia stato effettuato il  pagamento  in  misura
          ridotta nei casi in cui  e'  consentito,  possono  proporre
          ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
          presentarsi all'ufficio o comando cui  appartiene  l'organo
          accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata
          con ricevuta di ritorno o per via telematica,  a  mezzo  di
          posta  elettronica  certificata   o   di   altro   servizio
          elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le
          modalita'   previste   dall'articolo    65    del    codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  Con  il  ricorso  possono
          essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere
          richiesta l'audizione personale. 
              1-bis. Il  ricorso  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          presentato  direttamente  al  prefetto   mediante   lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per  via
          telematica, a mezzo di posta elettronica certificata  o  di
          altro  servizio   elettronico   di   recapito   certificato
          qualificato, secondo le modalita' previste  dall'  articolo
          65 del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82. In tale caso,  per  la  necessaria  istruttoria,  il
          prefetto trasmette all'ufficio  o  comando  cui  appartiene
          l'organo accertatore il ricorso,  corredato  dei  documenti
          allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla
          sua ricezione. 
              2. Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando  cui
          appartiene l'organo accertatore, e'  tenuto  a  trasmettere
          gli atti al prefetto nel termine  di  sessanta  giorni  dal
          deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di  cui  al
          comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del  prefetto
          nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti,  corredati  dalla
          prova della avvenuta contestazione o notificazione,  devono
          essere  altresi'   corredati   dalle   deduzioni   tecniche
          dell'organo accertatore utili a confutare o  confermare  le
          risultanze del ricorso. 
              3. Qualora nei termini previsti non sia stato  proposto
          ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura  ridotta,
          il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art.  17
          della legge 24 novembre 1981, n.  689,  costituisce  titolo
          esecutivo per una somma pari alla meta' del  massimo  della
          sanzione  amministrativa  edittale  e  per  le   spese   di
          procedimento. 
              3-bis. Quando il veicolo con cui e' stata  commessa  la
          violazione e' immatricolato all'estero e non e'  possibile,
          per  difficolta'  oggettive,  procedere  all'iscrizione  al
          ruolo  ovvero  avviare  altre  procedure   di   riscossione
          coattiva nei confronti del conducente o del proprietario  o
          di altro  soggetto  obbligato  in  solido,  la  riscossione
          coattiva puo' essere attivata, nei cinque anni  successivi,
          nei confronti di chi e'  trovato  alla  guida  del  veicolo
          stesso.  In  tali  casi,  si  applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 207. Con provvedimento  del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con  il  Ministero  dell'interno,   sono   determinate   le
          procedure di riscossione  e  di  attribuzione  delle  somme
          riscosse  ai  soggetti  a  cui,  secondo  l'articolo   208,
          spettano i proventi delle sanzioni.». 
              - La direttiva 96/53/CE del Consiglio,  del  25  luglio
          1996, che  stabilisce,  per  taluni  veicoli  stradali  che
          circolano   nella   Comunita',   le   dimensioni    massime
          autorizzate nel traffico nazionale  e  internazionale  e  i
          pesi massimi autorizzati nel  traffico  internazionale,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  17
          settembre 1996, n. L 235. 
              -  Si  riporta  l'articolo   33-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162   (Disposizioni
          urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,  di
          organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche'  di
          innovazione tecnologica),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 33-bis (Monopattini elettrici). - 1.  Il  termine
          di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1,
          comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  indicato
          dall'articolo   7   del   decreto   del   Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti 4  giugno  2019,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 162  del  12  luglio  2019,  e'
          prorogato di ventiquattro mesi.  La  circolazione  mediante
          segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi
          di mobilita' personale,  e'  consentita,  solo  se  sono  a
          propulsione prevalentemente  elettrica,  nell'ambito  della
          sperimentazione  disciplinata  dal   citato   decreto   del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019
          e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive
          e delle condizioni di circolazione da esso definite. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'articolo  2,  comma  2-terdecies,  del
          decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge
          9 novembre 2021, n. 156: 
              «Art.   2   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          investimenti e sicurezza nel settore  delle  infrastrutture
          autostradali e idriche). - (Omissis). 
              2-terdecies. Le societa' di cui all' articolo 36, comma
          2, lettera b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111,  che  non  hanno  provveduto,  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  ad   avviare   ovvero   a   concludere   con   un
          provvedimento di aggiudicazione le procedure  di  gara  per
          l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono
          sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla  medesima
          data. Per lo svolgimento delle attivita' liquidatorie,  con
          decreto  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili, adottato entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' nominato un  commissario  liquidatore.
          Con  il  decreto  di  nomina  e'  determinato  il  compenso
          spettante al commissario liquidatore sulla base del decreto
          di cui all' articolo 8 del decreto legislativo  4  febbraio
          2010, n. 14.  Gli  oneri  relativi  al  pagamento  di  tale
          compenso sono a carico  delle  societa'  di  cui  al  primo
          periodo. Resta  ferma  l'assegnazione  al  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili delle  risorse
          gia' destinate alla realizzazione delle  infrastrutture  di
          rilevanza regionale  di  cui  al  primo  periodo  e  ancora
          disponibili alla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  da  impiegare  per  le
          medesime finalita'. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi). - (Omissis). 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  715/2007  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, e'  pubblicato
          nella GUUE n. L 171 del 29 giugno 2007. 
              - Si  riporta  l'articolo  31,  comma  8,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art.  31  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile   del
          procedimento  negli  appalti  e   nelle   concessioni).   -
          (Omissis). 
              8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento  della
          sicurezza in fase di progettazione, direzione  dei  lavori,
          direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza  in
          fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi  che
          la stazione appaltante ritenga  indispensabili  a  supporto
          dell'attivita' del  responsabile  unico  del  procedimento,
          vengono conferiti secondo le procedure di cui  al  presente
          codice e, in caso  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
          40.000 euro, possono essere affidati  in  via  diretta,  ai
          sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).  L'affidatario
          non puo' avvalersi  del  subappalto,  fatta  eccezione  per
          indagini  geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  sondaggi,
          rilievi, misurazioni e picchettazioni,  predisposizione  di
          elaborati specialistici  e  di  dettaglio,  con  esclusione
          delle relazioni geologiche, nonche' per la  sola  redazione
          grafica degli elaborati progettuali.  Il  progettista  puo'
          affidare a  terzi  attivita'  di  consulenza  specialistica
          inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico  e  ad
          altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria
          e dell'architettura per i quali  siano  richieste  apposite
          certificazioni   o   competenze,   rimanendo    ferma    la
          responsabilita' del  progettista  anche  ai  fini  di  tali
          attivita'.  Resta,  comunque,  ferma   la   responsabilita'
          esclusiva del progettista. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge
          28 settembre 2018, n.  109  (Disposizioni  urgenti  per  la
          citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale  delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le altre  emergenze),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
              «Art.   1    (Commissario    straordinario    per    la
          ricostruzione). - (Omissis). 
              6. Il concessionario del tratto autostradale alla  data
          dell'evento,   tenuto,   in   quanto    responsabile    del
          mantenimento  in   assoluta   sicurezza   e   funzionalita'
          dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto  responsabile
          dell'evento, a  far  fronte  alle  spese  di  ricostruzione
          dell'infrastruttura e di ripristino  del  connesso  sistema
          viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
          straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui  al
          comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed  alle
          altre attivita' connesse di cui al  comma  5,  nell'importo
          provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
          conguagli,   impregiudicato   ogni    accertamento    sulla
          responsabilita' dell'evento e sul titolo in base  al  quale
          sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino   della
          viabilita'.  Nella  determinazione  di  detto  importo,  il
          Commissario straordinario comprende  tutti  gli  oneri  che
          risultano necessari al  predetto  ripristino,  ivi  inclusi
          quelli  di  cui  all'articolo  1-bis.  In  caso  di  omesso
          versamento nel termine, il Commissario  straordinario  puo'
          individuare, omessa ogni  formalita'  non  essenziale  alla
          valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque
          pervenute, un soggetto pubblico o privato che  anticipi  le
          somme necessarie alla integrale realizzazione delle  opere,
          a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
          dei crediti dello Stato nei  confronti  del  concessionario
          alla   data   dell'evento,    potendo    remunerare    tale
          anticipazione ad un tasso annuo non superiore al  tasso  di
          rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
          punti percentuali. Per assicurare  il  celere  avvio  delle
          attivita' del Commissario, in caso di mancato  o  ritardato
          versamento  da  parte  del   Concessionario,   a   garanzia
          dell'immediata attivazione del meccanismo di  anticipazione
          e' autorizzata  la  spesa  di  30  milioni  di  euro  annui
          dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
          comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro  annui  per
          ciascuno   degli   anni   dal   2018   al   2029   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;  ai  fini
          della   compensazione   in   termini   di   fabbisogno    e
          indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno
          2018 e 120  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
          corrispondente  riduzione  del  medesimo   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 1072, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per  l'anno  2018,  40
          milioni di euro per l'anno 2019, 20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
          la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.   189.
          All'atto del versamento da parte del  Concessionario  delle
          somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo
          del presente comma, il Fondo di cui all'articolo  1,  comma
          1072,  della  legge  27   dicembre   2017,   n.   205,   e'
          corrispondentemente reintegrato, anche mediante  versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   da   parte   del
          Commissario. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              (Omissis).».